PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENC

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENC

Con sentenza n. 526 del 14.01.2021 la quinta sezione della Corte di Cassazione, in conformità a quanto già ribadito da precedente giurisprudenza, conferma che per qualificare un ente non è sufficiente il riferimento agli scopi indicati nello statuto ma è necessario verificare, nel concreto, l’attività svolta dallo stesso.

Inoltre secondo la Corte, considerato il parere (punto 158) della Commissione Ue del 19 dicembre 2012, la deroga prevista dal comma 4 dell’articolo 149 del Tuir  a favore degli enti ecclesiastici e delle asd non significa che quest’ultimi si configurano come “enti non commerciali di diritto” e “il comma 4 dell’articolo 149 in realtà detta solo la regola  che non è sufficiente svolgere attività prevalente per un solo esercizio per perdere la qualifica di ente non commerciale, ma occorre che nel corso dei vari anni l’ente abbia svolto in prevalenza attività commerciale”.

Tale restrittiva tesi, per cui sarebbe consentito il superamento dei parametri dettati dall’articolo 149 del Tuir per un solo periodo d’imposta, potrebbe avere certamente un importante impatto su quelle associazioni che finanziano la propria attività istituzionale tramite le sponsorizzazioni, realtà che  rischierebbero dunque la perdita della qualifica di ente non commerciale.