L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Nella scorsa puntata dell’”Angolo del Trust” abbiano parlato del Trust e della sua struttura e finalità.
Oggi parleremo della figura più importante del trust: il “TRUSTEE”.
Come viene affermato dalla legislazione della Common Law (legge anglosassone da cui deriva) i “trustee” sono “proprietari legali” dei beni detenuti nel trust ed il loro ruolo è quello di:
– governare il patrimonio secondo la volontà del disponente cosi come stabilità nell’atto istitutivo;
– amministrare il Trust su base quotidiana se necessario e pagare le imposte dovute;
– decidere come investire o utilizzare al meglio il patrimonio inserito nel Trust.
Ciò che bisogna tenere nella giusta considerazione è che i “beni vengono intestati al Trustee” creando una “massa patrimoniale distinta dal patrimonio personale del trustee stesso”.
Che significa? Il trustee non potrà mai essere aggredito né dal Fisco né da Banche e/o privati creditori sui beni di cui è “trustee”! Per capirci meglio: se un trustee ha debiti suoi personali ma risulta essere “trustee” di un Trust, è “inibito a ciascun creditore” di aggredire o pignorare tali beni.
Altra caratteristica importante è che il “patrimonio del trustee” non deve “confondersi” con quello della persona fisica che riveste tale funzione. Cause legali, divorzio, separazione ecc., non possono intaccare i beni “assegnati al trustee con atto istitutivo del trust”.
Ma chi può essere “Trustee”? Chiunque goda della fiducia del “Settlor” del “disponente” che è il titolare dei diritti di proprietà fisica, materiale e immateriale (ad es. brevetti- invenzioni -diritto di autore ecc.).
Nella molteplicità dei casi il Trustee è “trustee di se’ stesso”: abbiamo il caso del “self declaration.trust” (“trust autodichiarato”) su cui parleremo prossimamente.