E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 31.05.2024 il DL 71/2024, disposizione che, tra l’altro, contiene i seguenti interventi in materia di sport:
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MODIFICA PER I VOLONTARI
– articolo 53 del TUIR. Abrogazione della lettera a) del comma 2.
In base a tale norma rientravano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo le prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o co.co.co;
– riscritto l’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021.
Viene innanzitutto confermato che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Dopodiché ora il legislatore concede la possibilità di erogare ai volontari sportivi rimborsi forfettari per le spese da quest’ultimi sostenute per attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di € 400,00 mensili.
Tale fattispecie è tuttavia ammessa esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purché venga adottata una specifica a delibera sulla tipologia di spesa, nonché sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Gli enti, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo, saranno tenuti a comunicare, in un’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive (RAS), i nominativi dei beneficiari
La suddetta comunicazione sarà resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INPS e all’INAIL.
I rimborsi, pur non costituendo reddito imponibile, concorrono comunque al superamento dei limiti di non imponibilità previdenziale (€ 5.000) e fiscale (€ 15.000) previsti rispettivamente dal comma 8-bis, articolo 35 e dal comma 6, articolo 36, del Dlgs 36/2021.
L’autocertificazione nel limite di 150,00 mensili che il volontario poteva presentare per il rimborso delle spese sostenute è abrogata a far data dal 1° giugno 2024.
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MODIFICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di € 5.000 annui, rientrano tra le attività che possono essere svolte dai lavoratori pubblici senza preventiva autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza e per le quali è sufficiente inoltrare a quest’ultima una mera comunicazione preventiva.
Al contrario, qualora l’attività dei dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo superiore alla soglia di € 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione della PA di riferimento che, sulla base di parametri definiti con decreto, provvederà al rilascio o al rigetto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.