L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Un ”‘trust di scopo”’ è un tipo di trust che non ha beneficiari specifici e ben determinati, ma esiste esclusivamente per promuovere, gestire e tutelare interessi diffusi o diritti particolari.
Nella maggior parte delle giurisdizioni, tali trust non sono applicabili in quanto non hanno beneficiari espressamente indicati: ma naturalmente ci sono diverse eccezioni: in quei paesi che hanno inteso implementare tale pratica e che hanno promulgato leggi specifiche per promuovere l’uso di trust a scopo di beneficenza o del mondo “no profit”.
Anche i trust a scopo di beneficenza sono tecnicamente trust di scopo, ma di solito vengono indicati semplicemente come “charitable trust “ .
L’atteggiamento un po’ critico da parte di alcune giurisdizioni è rappresentato ,come sopra riportato, dalla mancanza di “beneficiari”: ma anche qui, la criticità’ viene in gran parte superata, dalla scelta mirata del Jersey Act che prevede tale tipologia, più’ flessibile e facilmente gestibile per coloro, persone fisiche, gruppo di persone, accomunate da interessi comuni, che intendono tutelare “interessi diffusi” nella società’.
Quella dei cc.dd. “interessi diffusi” è una chanche maggiore per coloro che intendono avventurarsi nel mondo del cd. “Terzo settore”.
I trust a scopo possono essere di regola, anche “perpetui”.
I cc.dd “charitable trust” sono forme di trust che hanno finalità’ o scopi predeterminati dalla legge. Possono avere anche, occasionalmente, natura commerciale, cosi’ come gli “enti del terzi settore-Runts” in Italia.
Ma quali sono le finalità’ già predeterminate per legge?
In Inghilterra e Galles, i CHARITABlE TRUST hanno enormi vantaggi ed esenzioni fiscali in quanto, considerati quali “enti di beneficenza” ma soprattutto ampia libertà per i “trustee” che non si trova in altri tipi di trust inglesi.
Affinché tali trusts siano considerati “charitable” devono dimostrare sia uno scopo di beneficenza che un beneficio pubblico.
Gli scopi di beneficenza applicabili sono generalmente suddivisi in quattro categorie:
-trust per alleviare la povertà;
-trust per promuovere l’istruzione;
-trust per promuovere la religione;
-altri tipi di trust riconosciuti dalla legge.
Ciò include anche i trust a beneficio di animali e i trust a beneficio di una località. Inoltre, è necessario che gli scopi del trust vadano a beneficio del pubblico o di una parte specifica del pubblico, piuttosto che semplicemente di un gruppo di privati.In tale ultima ipotesi saranno “charitable trust no profit” ma non identificabili solamente con l’accezione “Charitable trust”.
Abbiamo evidenziato poc’anzi, che mentre il trust con beneficiari è istituito a favore di singoli soggetti determinati o determinabili (i quali possono così far valere i loro diritti, in caso di inadempimento del trustee, davanti ad un giudice), il trust di scopo beneficia una pluralità indistinta di soggetti (tanto che in questo caso ad agire contro il trustee è il guardiano del trust, la cui presenza è, dunque, obbligatoria)
Si pensi ad un trust istituito per dare da mangiare ai senzatetto della città di ROMA oppure un trust istituito per le vittime di stalking.
Prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decr.Legisl. 3 luglio 2017 , n. 117), i trust di scopo potevano anche godere dello status di trust ONLUS e conseguentemente beneficiare dei relativi vantaggi fiscali.
Si auspicava pertanto che, nel nuovo regime, fosse possibile:
Al momento, però, tanto il Ministero del Lavoro (con la Circolare n°9 del 21.4.2022) quanto il TAR Campania (con la sentenza del 24.5.2023) hanno purtroppo escluso la configurabilità di un Trust ETS, con la motivazione che, non essendo il trust un soggetto giuridico, esso non rientra nella nozione di ETS.
Pertanto, di fronte all’ostracismo legislativo nazionale, la miopia nell’accettare scelte, opzioni innovative, non resta altro che procedere con determinazione alla istituzione di Trust Charitable no profit a tutela di interessi diffusi e tutela di diritti senza imbrigliamenti, lacci, purché meritevoli di tutela.