CONFLITTI TRA SOGGETTI DI UN TRUST: LA CLAUSOLA ARBITRALE

CONFLITTI TRA SOGGETTI DI UN TRUST: LA CLAUSOLA ARBITRALE

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Il D.Lgs 2 febbraio 2006 n.40 sulla riforma dell’arbitrato ha introdotto nel codice di procedura civile l’art.808-bis (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) -per il quale “le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati”-.

Tale possibilità – già conosciuta nell’ambito internazionale privatistico (cfr. art. II, 1 della Convenzione di New York per l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, 10 giugno 1958, ratificata dall’Italia con Legge n.62 del 19 gennaio 1968)1 , e prima esclusa, nel nostro ordinamento interno, dall’interpretazione sistematica del vecchio combinato disposto degli artt.806 e 808 cpc (che in ambito non contrattuale ammetteva soltanto il compromesso su controversia già insorta)- rileva, ai fini della problematica in esame, perché l’atto istitutivo di trust è qualificato, sia muovendo da tradizionali dettami di Common Law, che da approccio civilistico, atto unilaterale e non contratto.

Mentre in assenza dell’art.808-bis cpc l’applicabilità delle norme sull’arbitrato avrebbe dovuto scontare un preventivo giudizio di compatibilità (art.1324 cod.civ.), dopo la menzionata riforma tutto il Titolo Ottavo del Libro Quarto del codice di rito è immediatamente e direttamente applicabile agli atti negoziali unilaterali (di diritto interno e tipici, ex art.1987 cod.civ., o, come nel caso del trust, di Common Law, ma riconosciuti dal diritto interno).

Significativa appare l’adozione, nella norma in questione, del termine “rapporto non contrattuale”, in quanto la istituzione di un trust è semplicemente un “rapporto non contrattuale” (dichiarazione unilaterale di apposizione di vincolo)

La clausola compromissoria inserita nell’atto istitutivo di trust è vincolante solamente tra le parti coinvolte nella struttura.

Al trustee spettano tutti i poteri necessari per poter conferire in arbitri le controversie che lo vedano coinvolto in ragione del suo ufficio: trattasi, in questo caso, di dotazione di sufficienti poteri al trustee (in vista di successivo compromesso o transazione), non di diretta efficacia vincolante dell’atto istitutivo.

Beninteso con la indicazione di “terzi” potranno essere a nostro avviso identificati solamente coloro che, nell’accezione (beneficiari allo stesso tempo creditori o legittimari), decidano di non avvalersi dell’atto, radicando una pretesa che ne prescinde del tutto o che è addirittura diretta “contro” lo strumento di trust (azione di revocatoria o di riduzione) nelle sue parti dispositive.

Il problema della vincolatività della clausola compromissoria contenuta in un atto di trust include anche la indicazione procedimentale.

Se il trust è da intendersi sottoposto alla legge italiana per le controversie che ne derivano, come è buona regola che sia per i trustee che esercitino le loro funzioni in Italia, e quindi solitamente nel caso dei trust interni è in base alla legge italiana che dovrà essere stabilita la natura rituale o irrituale dell’arbitrato (art.808-ter cpc), oltreché, a monte, la deperibilità in arbitri della controversia (art.806 cpc).

Ma sarebbe probabilmente limitativo pensare che l’atto istitutivo, nell’indicare la legge di Common Law che lo disciplina, non possa altresì prevedere un convenzione arbitrale che doti gli arbitri di particolari poteri, propri del sistema rimediale anglosassone, ancorché inusuali per la prassi arbitrale italiana.

La convenzione arbitrale, inoltre, può vincolare per rinvio a regolamenti di ADR (art.832 cpc) ovvero come suppongo sia più aderente alla natura del trust, la applicazione da parte del collegio Arbitrale della normativa regolamentatrice del Trust, appositamente scelta.

In ipotesi di estrema urgenza, indifferibilità il Collegio Arbitrale potrà pronunciarsi su provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non sono vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento”- facoltà accostabile, credo, alla possibilità, data agli arbitri inglesi, su preventiva attribuzione di parte, di emettere “injunctions”, (Arbitration Act, 1996, sect.39)27 -”The parties are free to agree that the tribunal shall have power to order on a provisional basis any relief which have power to grant in a final award”-

Ultima considerazione: il giudice-arbitro italiano dovrà risolvere la controversia solo sulla base della legislazione del Trust oggetto di opzione da parte del disponente.

La insussistenza di una giurisdizione estera (Jersey ad esempio) oggetto di opzione per la regolamentazione del trust in quanto secondo la normativa Jersey Act i trust interni (italiani) non hanno collegamento alcuno con le Isole del Canale (Jersey) se non solo ed esclusivamente per la legge, optata.

In conclusione: da quanto sopra evidenziato si può sinteticamente riassumere:

-sussistenza di clausola arbitrale per dirimere conflittualità tra i soggetti interessati al Trust (disponente-beneficiari – trustee e protector) da inserire sempre nell’atto istitutivo

-La legge scelta per la istituzione del Trust sarà anche la medesima regolamentatrice e risolutiva della controversia in Italia

-difetto di giurisdizione da parte dello Stato regolamentatore il trust

(ad es: Jersey Act) sulle controversie in Italia tra le figure del Trust interno.

-inopponibilità a terzi soggetti estranei al trust di avvalersi della clausola arbitrale.

Mauro Norton Rosati – Linktree