L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Il crowdfunding è un canale di finanziamento attraverso il quale progetti personali o professionali di singoli individui e piccole imprese possono essere finanziati direttamente da una moltitudine di soggetti (anche piccoli risparmiatori).
L’incontro tra la domanda (da parte di chi ha bisogno di fondi) e l’offerta (da parte di chi vuole investire) avviene generalmente su piattaforme online che forniscono le informazioni sui singoli progetti e gestiscono i flussi di denaro.
Ma non necessariamente! per alcuni progetti di piccole dimensioni economiche si può procedere con la istituzione di un trust di scopo come più ‘avanti analizzeremo.
Il crowdfunding è un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello rappresentato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari. L’effettivo finanziamento di un progetto, infatti, non dipende dalla valutazione fatta da un singolo intermediario in base alle proprie strategie di finanziamento ma dalla capacità dei proponenti di convincere un numero sufficiente di investitori a rischiare i propri fondi nel sostegno diretto dell’iniziativa.
Esistono diversi tipi di crowdfunding. I due più diffusi, sono:
il Lending-based crowdfunding (anche chiamato peer-to-peer lending- social lending) che prevede il prestito di denaro ai promotori di un progetto attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo;
l’equity crowdfunding che consente ai promotori di un progetto di raccogliere capitale di rischio; in questo caso gli investitori non fanno un prestito ma versano una somma per acquistare una quota del capitale dell’impresa diventando soci a tutti gli effetti e accettando, di conseguenza, il rischio di perdere l’intera somma investita in caso di fallimento del progetto.
Se le piattaforme collocano anche titoli di debito emessi dalle imprese, come le obbligazioni, si parla in termini più ampi di investment-based crowdfunding.
Altri tipi di crowdfunding hanno perlopiù finalità sociali e si caratterizzano per campagne di piccolo importo. Il donation crowdfunding prevede la donazione di piccoli importi per contribuire al finanziamento di progetti culturali o sociali (senza ricevere alcun compenso);
nel Reward crowdfunding, invece, i donatori ottengono una ricompensa in beni o servizi il cui valore non è necessariamente correlato all’importo versato.
Le piattaforme di crowdfunding possono essere utili a due categorie di soggetti: da un lato ci sono i promotori di un progetto che cercano fondi per avviarlo o portarlo avanti, dall’altro gli investitori che vogliono far fruttare i propri risparmi investendoli in progetti generalmente caratterizzati da rischi e rendimenti elevati. Esattamente come in un mercato, sulle piattaforme online si incontrano la domanda e l’offerta di fondi.
Sul fronte dei promotori, il crowdfunding offre l’opportunità di raccogliere fondi a individui o aziende che possono avere difficoltà nell’accesso ai canali di finanziamento tradizionali a causa, per esempio, del carattere molto innovativo dei progetti.
In particolare, le piattaforme di equity crowdfunding sono utilizzate soprattutto da società di nuova costituzione e da piccole e medie imprese con una forte propensione all’innovazione tecnologica (le cosiddette start-up e PMI innovative)
Ora affrontiamo una operazione di “equity lending crowdfunding” tra soggetti appartenenti ad “un gruppo informale di persone”.
E’ bene precisare però in primis, che l’ultimo tassello di un percorso decennale di riforme in Italia è la nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo 30 del 10/03/202 ed entrata in vigore l’08/04/2023, che dà attuazione al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (sono escluse le piattaforme specializzate nel finanziamento di individui e nel donation/reward crowdfunding).
Il regolamento prevede una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme sia di lending-based che di investment-based crowdfunding e stabilisce requisiti uniformi per la prestazione dei servizi, l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing.
Sulla base delle nuove norme tutti i gestori delle piattaforme rientranti nel perimetro del regolamento saranno autorizzati e vigilati da autorità nazionali competenti e i livelli di tutela saranno innalzati soprattutto a favore degli investitori “non sofisticati”.
Nel caso specifico non si è fatto ricorso ad una specifica piattaforma ma si è proceduto alla istituzione di un “trust di scopo finalizzato al equity lending crowfunding per un investimento immobiliare (Rifugio montano) da utilizzare per finalita’ di tutela da eventuali criticità sociali -ambientali ed anche per turismo religioso.
Parte del “gruppo informale” si è nominato “settlor” e “ beneficiario “ di un charitable trust indicando come “trustee” un altro trust avente le capacita’ manageriali nella gestione della struttura stessa: in tale maniera, gli investitori sono tutelati in quanto “beneficiari” della struttura e dei servizi, sino al totale rimborso delle somme date a mutuo affidandosi ad un “trustee esperto non solo del settore “hospitality”ma anche del “food & beverage” e “events manager”.
L’amministrazione finanziaria ha dotato il predetto “charitable trust”( per la sola raccolta fondi) di codice fiscale individuando la persona fisica del “trust “ assunto quale “trustee” del charitable trust.
Nella redazione del Charitable trust sono state indicate le modalità di gestione e restituzione del finanziamento agli stessi disponenti settlors”-”beneficiari” e gli eventuali servizi “collaterali” di cui costoro sono utilizzatori preferenziali.
Operazione innovativa che soddisfa reciprocamente tutte le parti del “progetto immobiliare”.