TRUST ED S.R.L. SEMPLIFICATA: AMMISSIBILITA’ DI DETENZIONE QUOTE MA SOLO INTESTATE AL TRUSTEE e METODOLOGIE TECNICHE OPERATIVE

TRUST ED S.R.L. SEMPLIFICATA: AMMISSIBILITA’ DI DETENZIONE QUOTE MA SOLO INTESTATE AL TRUSTEE e METODOLOGIE TECNICHE OPERATIVE

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Un caso particolare ma risolto ed accettato ora dalle CCIA è la ammissibilità di detenzione di “quote” di una SRLS da parte di un Trust.

Innanzitutto è bene inquadrare la problematica. Il principale riferimento normativo per la Srls è l’art. 2463-bis del Codice Civile, aggiunto ad opera dell’art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio2012 n° 1.

Soci possono essere solo persone fisiche, non persone giuridiche. Questo fa sì che non possano essere utilizzati moderni strumenti societari di controllo, come le holding, anche in un’ottica di risparmio dei costi.

Questo tipo di società è stata introdotta dall’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni (L. 24 marzo 2012, n. 27.)

La SRL semplificata gode in sede di costituzione di alcune agevolazioni a fronte dell’utilizzo obbligatorio di un modello standard di atto costitutivo: in particolare è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria (imposta di registro e diritti camerali sono invece da versare), e non è dovuto alcun onorario al notaio che stipula l’atto.

L’art. 2463-bis, comma 1, c.c. prescrive che a una S.r.l. semplificata possono partecipare solo persone fisiche sanzionando di nullità l’atto di trasferimento in favore di chi non sia persona fisica.

Il tema va affrontato su altre basi. L’essere “persona” (fisica o giuridica), ai nostri fini, è una qualificazione giuridica e la conclusione, alla luce della stessa giurisprudenza, è che il trust non è né una persona fisica né una persona giuridica, né è dotato di soggettività (civilistica).

Le pronunce della Corte di cassazione compresa la n. 2043/17, affermano che “il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività” e che “il trustee è il soggetto che dispone del diritto”, ma ciò non è affatto decisivo per trarre le conclusioni.

Le sentenze aggiungono, mutuando dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1°luglio 1985, che il trust è un mero “insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato”. Ora, affermare che al trust sono applicabili tutte le disposizioni normative che presuppongono la persona fisica (in senso “naturalistico”) nella misura in cui il trustee sia anch’esso una persona fisica, si pone in netta contraddizione con i principi giurisprudenziali che invece, come si è visto, negano soggettività al trust.

Così ragionando si giungerebbe infatti ad attribuire al trust qualificazioni “personalistiche”(in senso lato) e ad applicare o non applicare disposizioni normative in dipendenza del dato empirico costituito dalla composizione dell’ufficio di trustee .

Ulteriori argomenti a sostegno dell’irrilevanza della composizione dell’ufficio di trustee al fine di stabilire se disposizioni dettate per la persona fisica siano applicabili anche al trust il cui trustee sia una persona fisica possono trarsi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 settembre 2017 nella causa C-646/15, relativa al caso della debenza o meno dell’imposta sugli utili afferenti ai beni detenuti a titolo di trust dovuta a causa del trasferimento in un altro Stato membro del luogo di residenza fiscale dei trustees .

Questa sentenza richiama (paragrafi 7 e 31) l’art. 69 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 del Regno Unito, il quale dice che i trustees di un trust devono essere trattati “come un unico e permanente organismo di persone” (body) distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees, così volendo significare che sono irrilevanti le modifiche soggettive dell’organismo (o ufficio che dir si voglia) mentre ciò che rileva è sapere chi fa parte dell’organismo. E afferma inoltre (paragrafo 32) che “[s]i dovrebbe ritenere che detto trust costituisca un ente che, in forza del diritto nazionale, dispone dei diritti e degli obblighi che gli consentono di agire in quanto tale nell’ordinamento giuridico di cui trattasi”.

In definitiva, qualunque posizione si assuma in merito alla qualificazione giuridica del trust (sia o non sia un ente, abbia o non abbia soggettività e personalità giuridica), la composizione dell’ufficio di trustee sembra essere del tutto irrilevante.

Il trust non può essere “parificato” a una persona fisica per il solo fatto che l’ufficio di trustee è rivestito da una persona fisica e pertanto non può essere socio di una S.r.l. semplificata.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sopra citata consente qualche passo ulteriore. Essa, ricordiamo, afferma:

(a) che i trustees di un trust vanno trattati “come un unico e permanente organismo di persone” distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees

(b) che “[s]i dovrebbe ritenere che detto trust costituisca un ente che, in forza del diritto nazionale, dispone dei diritti e degli obblighi che gli consentono di agire in quanto tale nell’ordinamento giuridico di cui trattasi”.

Se ne possono ricavare due spunti di riflessione. Il primo, abbastanza evidente, è ritenere che, se il mutamento delle persone che compongono l’ufficio di trustee non produce influenza alcuna sull’esistenza dell’ufficio stesso, la pubblicità “a favore del trust” possa essere intesa come pubblicità a favore dell’ufficio “in quanto tale”, cioè indipendentemente dalle persone che lo compongono. Il nome del trust (e il suo codice fiscale) costituirebbero una sorta di “segno distintivo” dell’organismo/ufficio.

Il secondo riguarda la qualificazione del trust come “ente” che “agisce in quanto tale”. Si tratta di una “antropomorfizzazione” del trust?

Non necessariamente. “Agire in quanto tale” non implica di per sé alcuna oggettivizzazione, ponendo solo un problema di “imputabilità” degli atti compiuti dai trustees (meglio: dall’ufficio) al fondo in trust.

 Ma allora come si formalizza l’intestazione al trustee?

 1. Atto costitutivo/Statuto: nell’atto costitutivo della S.r.l.s. si inserisce il nome del trustee come socio (persona fisica), chiarendo eventualmente la sua qualifica nell’appendice notarile o negli accordi parasociali.

  1. 2. Libro soci e Registro Imprese: il nominativo iscritto come titolare della quota è quello del trustee, con la formula “trustee del Trust XYZ” o diciture simili (non sempre standardizzate, ma normalmente ammesse per dare evidenza della particolare “qualità” di detenzione).

       3-Atto istitutivo del trust: deve indicare in modo univoco che il trustee ha    la facoltà di sottoscrivere e detenere partecipazioni sociali in nome e per        conto del trust, nonché specificare i poteri di amministrazione e le regole di eventuale cessione della quota.

  Aspetti pratici e di responsabilità

– Responsabilità patrimoniale: nelle obbligazioni sociali, responsabile verso i terzi rimane la S.r.l.s. con il proprio patrimonio. Il trustee risponde nei limiti di quanto previsto dalla legge e dall’atto costitutivo della S.r.l.s. in qualità di socio. 

– Vincolo di destinazione: la quota è “separata” dal patrimonio personale del trustee, poiché rientra nel vincolo di destinazione tipico del trust (se correttamente istituito e riconosciuto). 

– Diritti sociali: i diritti sociali (voto in assemblea, diritto agli utili, ecc.) competono formalmente al trustee, che però deve esercitarli nell’interesse dei beneficiari (o in conformità alle finalità del trust).

Conclusioni operative

  1. Ammissibilità generale:

   – Se il trustee è **persona fisica**, questi può detenere quote di S.r.l.s.

La possibilità che un trust “entri” come socio in una società di capitali italiana – inclusa la S.r.l. semplificata (c.d. S.r.l.s) disciplinata dall’art. 2463-bis c.c. – è una questione che va sempre valutata tenendo conto sia della normativa civilistica italiana sia del regime giuridico del trust (riconosciuto in Italia dalla Convenzione de L’Aja del 1985, ratificata con L. n. 364/1989). 

In Italia, come noto, il trust non costituisce un autonomo soggetto di diritto dotato di personalità giuridica; il “soggetto” di diritto è il **trustee**, il quale acquista la titolarità formale dei beni conferiti nel trust e ne risponde verso i terzi, pur essendo vincolato dalle obbligazioni stabilite nell’atto istitutivo di trust e dovendo agire nell’interesse dei beneficiari (o per il fine indicato, se si tratta di trust “charitable” o con finalità specifiche).

Questione preliminare: chi può essere socio di una S.r.l. semplificata

L’art. 2463-bis c.c., che disciplina la S.r.l. semplificata, prevede che **possono esserle soci soltanto persone fisiche. Non è dunque consentito che siano soci di una S.r.l.s. soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società di capitali, società di persone, enti, associazioni, etc.). 

a) Il trustee come persona fisica 

Se il trustee è una persona fisica, egli potrà figurare come socio, ma dovrà sottoscrivere e detenere le quote “in qualità di trustee” per conto del trust. In tal caso, la partecipazione sociale risulta formalmente intestata al trustee persona fisica, pur essendo sostanzialmente vincolata alle finalità e alle regole dell’atto istitutivo del trust.

b) Il trustee come persona giuridica 

Se invece il trustee è una società fiduciaria o comunque un soggetto diverso da una persona fisica (ad es. una società di trustee estera), occorre verificare se ciò contrasti con la natura della S.r.l. semplificata. La lettera della norma (art. 2463-bis c.c.) – secondo un’interpretazione prevalente – non consentirebbe a un soggetto diverso dalla persona fisica di essere socio della S.r.l.s. Pertanto, se il trustee è una società (persona giuridica), l’ingresso in una S.r.l.s. potrebbe non essere ammissibile alla luce del dettato normativo.

Formalizzazione notarile: è essenziale che l’atto costitutivo della S.r.l.s. e i relativi registri (Registro delle Imprese, libro soci) riportino correttamente il nominativo e la qualifica del trustee (persona fisica), per non creare incertezze sulla titolarità effettiva della quota. 

Riferimento all’atto istitutivo: l’atto istitutivo del trust dovrà espressamente contemplare la possibilità di detenere quote sociali in Italia e disciplinare ( come il trustee debba gestirle,  come e quando possa/ debba cederle,  la destinazione di eventuali dividendi, ecc.

in conclusione?

– È ammissibile che una quota di S.r.l. semplificata sia “detenuta” per conto di un trust, a condizione che il socio iscritto (il trustee) sia una persona fisica.

– La quota risulta intestata al trustee, ma è vincolata dal trust.

– Se invece il trustee è una società di capitali o altro ente, non potrà essere socio di una S.r.l.s. per il divieto normativo (art. 2463-bis c.c.) di avere soci non persone fisiche. 

In tal modo si rispetta sia la struttura del trust (che non ha personalità giuridica in Italia) sia la natura della S.r.l. semplificata, che ammette come soci esclusivamente persone fisiche.

Mauro Norton Rosati – Linktree