{"id":2796,"date":"2014-06-24T00:00:00","date_gmt":"2014-06-23T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2014\/06\/24\/sponsorizzazioni-sportive-fra-speranze-e-amare-certezze\/"},"modified":"2014-06-24T00:00:00","modified_gmt":"2014-06-23T22:00:00","slug":"sponsorizzazioni-sportive-fra-speranze-e-amare-certezze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2014\/06\/24\/sponsorizzazioni-sportive-fra-speranze-e-amare-certezze\/","title":{"rendered":"SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: FRA SPERANZE E AMARE CERTEZZE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl Consiglio dei Ministri, riunitosi venerd&igrave; 20 giugno alle ore 10.45 a Palazzo Chigi, ha esaminato, in via preliminare il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell&rsquo;art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell&rsquo;11 marzo 2014; il provvedimento passa ora al vaglio delle commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi torner&agrave; all&rsquo;esame del Consiglio dei ministri per l&rsquo;approvazione definitiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Il decreto legislativo, contiene, tra l&rsquo;altro, l&rsquo;introduzione della percentuale unica di detrazione nella misura del 50% sia per le prestazioni di pubblicit&agrave; che per le sponsorizzazioni effettuate dalle associazioni in regime 398\/91.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tCome noto, attualmente &egrave; previsto un regime forfettario di determinazione dell&rsquo;IVA in base al quale la detrazione &egrave; stabilita nella misura del 50% dell&rsquo;imposta relativa alle operazioni imponibili per incassi per prestazioni pubblicitarie , ridotta tuttavia a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La norma, ove approvata, dovrebbe consentire di superare l&rsquo;irrisolto problema della corretta qualificazione delle operazioni di raccolta pubblicitaria\/sponsorizzazione, che tanti contenziosi hanno generato in seguito alle ispezione degli Uffici Territoriali SIAE e delle Agenzie delle Entrate. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer intanto, in attesa della definitiva approvazione, a raggelare gli animi, arriva <strong>l&rsquo;ordinanza del 23 giugno 2014, n. 14252<\/strong> con la quale, la Sesta Sezione Civile della Cassazione, determina che l&rsquo;acquisto di uno spazio pubblicitario su un&rsquo;autovettura da corsa deve essere ricondotto tra le spese di rappresentanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;Agenzia delle Entrate di Bologna, in sede di verifica ad un&rsquo;Azienda, rideterminava il reddito della contribuente con riguardo a una spesa di alcune miglia di euro relativa all&rsquo;acquisto di uno spazio pubblicitario su una vettura partecipante al campionato italiano GT.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer l&rsquo;Amministrazione Finanziaria, l&rsquo;onere andava qualificato come spesa di rappresentanza, non come spese pubblicitarie. Dello stesso avviso la CTR di Bologna, che infatti ha confermato la rettifica operata dall&rsquo;Ufficio, trattandosi di spesa <em>&ldquo;sostenuta per accrescere il prestigio della ditta, piuttosto che per incrementare le vendite, in considerazione della dimensione e localizzazione della dicitura non visibile per il pubblico presente alla manifestazione&rdquo;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tEbbene, l&rsquo;ordinanza n. 14252\/14 condivide le conclusioni del giudice di merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tOsserva infatti la Suprema Corte che <strong>per giurisprudenza costante, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l&rsquo;immagine dell&rsquo;azienda e a potenziarne la possibilit&agrave; di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell&rsquo;attivit&agrave; svolta.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl criterio discretivo va pertanto individuato <em>&ldquo;nella diversit&agrave;, anche strategica<\/em>, &ndash; si legge nell&rsquo;ordinanza pubblicata ieri &ndash; <em>degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, pu&ograve; farsi coincidere con la crescita d&rsquo;immagine e il maggior prestigio nonch&eacute; con il potenziamento della possibilit&agrave; di sviluppo della societ&agrave;; laddove, per le spese di pubblicit&agrave; o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalit&agrave; promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto&rdquo;. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tEbbene, in ragione di tali principi, i giudici della Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio affermano che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti stabiliti dall&rsquo;articolo 108 del D.P.R. n. 917\/1986, &ldquo;in quanto idonee al pi&ugrave; ad accrescere il prestigio dell&#39;impresa, ove il contribuente non provi che all&#39;attivit&agrave; sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&Egrave; dunque corretta la decisione gravata, avendo la CTR Emilia Romagna ricondotto la spesa di sponsorizzazione nell&rsquo;ambito delle spese di rappresentanza, in perfetta linea con l&rsquo;indirizzo maggioritario richiamato, a tenore del quale, precisano gli Ermellini, <em>&ldquo;non assume alcun rilievo la gratuit&agrave; sottostante alla prestazione in favore di terzi&rdquo;; <\/em>con la conseguenza che l&rsquo;Azienda verificata non potr&agrave; dedurre la spesa sostenuta in un unico esercizio ma dovr&agrave; ripartirla in 5 annualit&agrave;, quale spesa, per l&rsquo;appunto,&nbsp; di rappresentanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl tutto, con buona pace del comma 8 dell&rsquo;art.90 della L. n.289\/02, il quale&nbsp; testualmente disporrebbe che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>&ldquo;Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societ&agrave;, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonch&eacute; di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivit&agrave; nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicit&agrave; volta alla promozione dell&rsquo;immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivit&agrave; del beneficiario, ai sensi dell&rsquo;art.74, co.2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.917.&rdquo; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei Ministri, riunitosi venerd&igrave; 20 giugno alle ore 10.45 a Palazzo Chigi, ha esaminato, in via preliminare il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2796"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2796"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2796\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}