{"id":2815,"date":"2014-11-09T00:00:00","date_gmt":"2014-11-08T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2014\/11\/09\/marche-da-bollo-sulle-ricevute\/"},"modified":"2014-11-09T00:00:00","modified_gmt":"2014-11-08T23:00:00","slug":"marche-da-bollo-sulle-ricevute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2014\/11\/09\/marche-da-bollo-sulle-ricevute\/","title":{"rendered":"MARCHE DA BOLLO SULLE RICEVUTE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLe Associazioni e Societ&agrave; Sportive Dilettantistiche e, pi&ugrave; in generale, tutte le Associazioni, rilasciano e ricevono documenti in relazione ai quali&nbsp; sorge l&rsquo;obbligo dell&rsquo;assolvimento dell&rsquo;imposta di bollo; i casi pi&ugrave; frequenti riguardano le ricevute:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rilasciate a fronte dell&rsquo;incasso delle quote associative (solitamente in sede di iscrizione al sodalizio e valide per tutto l&rsquo;anno);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rilasciate a fronte dell&rsquo;incasso di corrispettivi per servizi specifici (partecipazione a corsi, <em>stages, <\/em>&ldquo;abbonamenti&rdquo; trimestrali, semestrali, annuali, ecc. ecc.);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rilasciate agli Under 18 per la frequentazione dell&rsquo;impianto sportivo (a fini fiscali);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rilasciate a fronte dell&rsquo;incasso di una erogazione liberale da parte di terzi (ovviamente non per prestazioni pubblicitarie o sponsorizzative per le quali &egrave; d&rsquo;obbligo emettere fattura);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consegnate da Atleti, Istruttori, Tecnici e, in genere, dagli Sportivi Dilettanti a fronte delle erogazioni di compensi ex art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R. e di rimborsi a pi&egrave; di lista di spese documentate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;imposta di bollo &egrave; regolamentata dal D.P.R. 642\/72; l&rsquo;art. 7 della Tabella di cui all&rsquo;allegato B del predetto Decreto stabilisce che sono esenti dal tributo <em>&ldquo;le quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonch&eacute; per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, <strong>culturali e sportive<\/strong>&rdquo;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tTuttavia, in merito all&rsquo;esenzione delle &ldquo;quote associative&rdquo; sopra viste, l&rsquo;Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 312682 del 21\/12\/1985 ha ritenuto che l&rsquo;esenzione debba <em>&ldquo;ritenersi limitata alle quietanze per il versamento di contributi o quote associative per aderire alle predette associazioni <strong>e non pu&ograve; essere estesa alle quietanze relative al pagamento di servizi resi dalle associazioni stesse<\/strong> (leggi corsi, &ldquo;abbonamenti&rdquo; trimestrali, ecc. ecc. , n.d.r.) anche se effettuati in conformit&agrave; alle proprie finalit&agrave; istituzionali. Tali quietanze, pertanto, sono soggette all&rsquo;imposta di bollo prevista dall&rsquo;art. 19 della tariffa annessa al D.P.R. 642\/72 e successive modificazioni quando la somma versata supera euro 77,47 (gi&agrave; lire 150.000, n.d.r.).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tConseguentemente, solo le somme che l&rsquo;associato (o il tesserato) versa per acquisire il diritto di far parte dell&rsquo;Associazione godono dell&rsquo;esenzione di bollo a prescindere dal loro importo, mentre per i contributi o le quote che il socio, o tesserato, versa per usufruire dei servizi resi dall&rsquo;Associazione (si pensi al corrispettivo richiesto per il corso di danza o di Judo) restano esenti solo se rientrano nel limite previsto di euro 77,47, dovendo invece scontare l&rsquo;imposta di bollo (attualmente di 2 euro) se l&rsquo;importo &egrave; superiore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer quanto concerne le ricevute rilasciate su richiesta degli interessati (solitamente i genitori) a fronte dell&rsquo;iscrizione di ragazzi di et&agrave; compresa fra i 5 e i 18 anni alle attivit&agrave; sportive organizzate dalle Associazioni e&nbsp; per la cui spesa (massimo euro 210,00), ricordiamo, &egrave; riconosciuta una detrazione fiscale del 19% , l&rsquo;imposta di bollo &egrave; dovuta per importi superiori ai soliti 77,47 euro ed &egrave; pari ad euro 2,00 a carico del soggetto che compila il documento di spesa; tale onere, quindi, &egrave; a carico dell&rsquo;Associazione che tuttavia pu&ograve; rivalersi sull&rsquo;Associato (principio questo ribadito nella Risoluzione n. 199\/E\/95).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tUn&rsquo;importante precisazione: con la Risoluzione n. 444\/E\/08, l&rsquo;Agenzia delle Entrate ha ribadito che l&rsquo;imposta di bollo, addebitata separatamente nella ricevuta emessa pu&ograve; essere considerata un costo accessorio alla prestazione principale ed essere computata nella determinazione dell&rsquo;onere detraibile; al di fuori di tale ipotesi il Cliente non &egrave; legittimato ad includere l&rsquo;importo corrispondente all&rsquo;imposta di bollo nell&rsquo;ammontare delle spese sostenute e per le quali &egrave; consentita la relativa detrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tOsservando queste regole, E QUINDI INDICANDO SEPARATAMENTE IL CORRISPETTIVO INCASSATO DALL&rsquo;ONERE RELATIVO ALLA MARCA DA BOLLO, IL CLIENTE POTRA&rsquo; CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 19% SUL TOTALE LORDO CORRISPOSTO.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tUn&rsquo;ultima fattispecie assai frequente nei sodalizi sportivi &egrave; quella del pagamento di compensi in esenzione e rientranti nella disciplina di cui agli artt. 67\/69 del T.U.I.R. e art. 25 della Legge n. 133\/99. In questa ipotesi, tralasciando gli altri importanti aspetti operativi legati al rapporto che si va ad instaurare, lo Sportivo Dilettante dovr&agrave; rilasciare una ricevuta, non soggetta ad IVA, ma che dovr&agrave; scontare la marca da bollo di 2 euro nel caso in cui il compenso ricevuto sia superiore a euro 77,47; similmente, qualora il soggetto, unitamente ai compensi percepisca anche il rimborso delle spese sostenute allegando le relative pezze giustificative (cosiddetto &ldquo;rimborso a pi&egrave; di lista&rdquo;) sulla quietanza di rimborso andr&agrave; apposta una marca da bollo da euro 2 sempre se l&rsquo;importo supera i 77,47 euro; appare pertanto logico e conveniente, alla luce di quanto detto, unificare in un unico documento, compensi ex artt. 67\/69 e rimborsi a pi&egrave; di lista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer finire, la marca da bollo va affrancata sulla copia originale della ricevuta consegnata all&rsquo;associato. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura &ldquo;imposta di bollo assolta sull`originale&rdquo;. E` consigliabile trattenere una riproduzione della ricevuta consegnata al cliente con la marca da bollo applicata ovvero conservare in contabilit&agrave; la documentazione attestante l&rsquo;acquisto delle marche stesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute &egrave; a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della ricevuta prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Associazioni e Societ&agrave; Sportive Dilettantistiche e, pi&ugrave; in generale, tutte le Associazioni, rilasciano e ricevono documenti in relazione ai quali&nbsp; sorge l&rsquo;obbligo dell&rsquo;assolvimento dell&rsquo;imposta di<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2815"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}