{"id":2830,"date":"2015-03-01T00:00:00","date_gmt":"2015-02-28T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2015\/03\/01\/reverse-charge\/"},"modified":"2015-03-01T00:00:00","modified_gmt":"2015-02-28T23:00:00","slug":"reverse-charge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2015\/03\/01\/reverse-charge\/","title":{"rendered":"REVERSE CHARGE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tTra le numerose novit&agrave; fiscali introdotte dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilit&agrave; per il 2015), meritano un approfondimento le disposizioni che ampliano, con decorrenza 01.01.2015, l&rsquo;applicazione del meccanismo del <em>reverse charge<\/em>, o inversione contabile, a nuovi settori di attivit&agrave;, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), <strong>ai servizi di pulizia negli edifici (palestre, impianti sportivi, ecc. ecc.)<\/strong> al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa nuova modalit&agrave; di applicazione dell&rsquo;IVA, che insieme all&rsquo;introduzione del c.d. <em>split payment <\/em>rappresenta uno degli strumenti (probabilmente il pi&ugrave; valido) di repressione di frodi a carico dell&rsquo;Erario, ha riflessi di non poco conto sugli adempimenti, sia per ci&ograve; che concerne la fatturazione che la registrazione dei documenti. E&rsquo; quindi necessario cercare di individuare con precisione quali sono le attivit&agrave; effettivamente coinvolte dal meccanismo dell&rsquo;inversione contabile al fine di evitare errori che potrebbero essere gravemente sanzionati dall&rsquo;Amministrazione Finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>COSA E&rsquo; IL REVERSE CHARGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl <em>reverse charge<\/em>, previsto dall&rsquo;articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633\/72, &egrave; un meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all&rsquo;IVA in capo al cessionario\/committente e non al cedente\/prestatore, in deroga ai principi generali fissati dalle norme tributarie per questa tipologia di imposta. La <em>ratio<\/em> della norma va ricercata nell&rsquo;intento del legislatore di reprimere le frodi fiscali riguardanti il comparto IVA, che potrebbero comportare un danno per l&rsquo;Erario sotto un duplice fronte<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tSi supponga, per ipotesi, che la ditta A emette fattura alla ditta B. A incassa l&rsquo;IVA da B, si rende irreperibile e non versa l&rsquo;imposta; B inconsapevole di tutto o al corrente del comportamento truffaldino di A, presenta una richiesta di rimborso dell&rsquo;IVA all&rsquo;Amministrazione Finanziaria, la quale, verificata la correttezza formale degli adempimenti di B, accoglie l&rsquo;istanza rimborsandogli quanto dovuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tA seguito della scoperta di numerose ed ingenti frodi basate sullo schema appena esemplificato, l&rsquo;erario stabilisce il principio secondo cui, data la presunta inaffidabilit&agrave; di A, soggetto tenuto legalmente al pagamento dell&#39;imposta (contribuente di diritto), vi &egrave; la traslazione dell&#39;onere relativo al pagamento dell&rsquo;IVA su B (contribuenti di fatto) in quanto ritenuto pi&ugrave; affidabile. In sostanza, con tale meccanismo gli obblighi di A vengono spostati in capo a B, che diventer&agrave;, dopo la vendita dei prodotti acquistati o la prestazione dei servizi forniti, il debitore dell&rsquo;IVA all&rsquo;Erario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;applicazione del <em>reverse charge<\/em> &egrave; un meccanismo che progressivamente &egrave; stato esteso a molte operazioni che prima erano soggette alla normale disciplina IVA. Questi i principali campi di applicazione che di volta in volta sono stati investiti dalla logica dell&rsquo;inversione contabile:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211; Dal 01.10.2007 per le cessioni di immobili del terziario (con talune esclusioni)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211; Dal 01.04.2011 per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all&rsquo;interno del territorio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211; Dal 17.03.2012 per le prestazioni di servizi generiche da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed analogamente da parte di imprese italiane a clienti UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&#8211; Dal 01.01.2015 &egrave; stato ampliato il ventaglio delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell&rsquo;imposta, che sar&agrave; assolta direttamente dal cessionario\/committente, il quale diverr&agrave; l&rsquo;unico soggetto passivo ai fini IVA. Con la legge di stabilit&agrave; (legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ), infatti, l&rsquo;inversione contabile interessa nuovi settori di attivit&agrave;, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai <strong>servizi di pulizia negli edifici (palestre, impianti sportivi, ecc.),<\/strong> al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>ADEMPIMENTI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tUna fattura gestita secondo le regole del <em>reverse charge<\/em> deve essere registrata secondo lo schema seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>A &#8211; EMISSIONE DELLA FATTURA<\/strong>: la fattura &egrave; emessa dal cedente\/prestatore senza addebito di IVA con l&rsquo;annotazione &ldquo;inversione contabile&rdquo; e l&rsquo;eventuale indicazione della norma<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>B &#8211; INTEGRAZIONE DELLA FATTURA<\/strong>: la fattura &egrave; integrata dal cessionario\/committente con l&rsquo;indicazione dell&rsquo;aliquota e della relativa imposta;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>C &#8211; ANNOTAZIONE DELLA FATTURA<\/strong>: la fattura &egrave; annotata dal cessionario\/committente sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tQuesta doppia annotazione, rende neutrale, sul piano finanziario, l&rsquo;operazione ai fini IVA per il cessionario\/committente, permettendo l&rsquo;inversione degli obblighi fiscali (dal cedente\/prestatore al cessionario\/committente). L&rsquo;operazione viene definita neutra anche ai fini IVA valutandola dal punto di vista dell&rsquo;Erario. In altre parole, per l&rsquo;Erario &egrave; indifferente in quanto incassa l&rsquo;IVA dal cessionario invece che dal cedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDa precisare che il regime del reverse charge non deve essere confuso con i regimi di esenzione o fuori campo. Le operazioni fatte in regime di reverse charge sono operazioni soggette IVA, con la particolarit&agrave; che il cessionario\/committente versa l&rsquo;imponibile al cedente\/committente e l&rsquo;IVA all&rsquo;Erario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>REVERSE CHARGE E ACQUISTI INTRACOMUNITARI: ADEMPIMENTI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa logica del <em>reverse charge<\/em> sottende anche alle operazioni di acquisto intracomunitario, con il gi&agrave; segnalato obiettivo di reprimere in radice fenomeni di facili frodi fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn caso di acquisto intracomunitario, l&rsquo;acquirente italiano, quando riceve la fattura comunitaria deve espletare i seguenti adempimenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>NUMERAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA FATTURA<\/strong>: numerare la fattura del fornitore ed integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo e con l&rsquo;indicazione dell&rsquo;ammontare dell&rsquo;IVA calcolata secondo l&rsquo;aliquota applicabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>ANNOTAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO IVA VENDITE<\/strong>: annotare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario, dopo le opportune integrazioni, nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con l&rsquo;indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>ANNOTAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI<\/strong>: annotare la fattura nel registro acquisti a partire dal mese in cui l&rsquo;imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l&rsquo;imposta diviene esigibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT<\/strong>: indicare l&rsquo;acquisto effettuato con il fornitore comunitario negli elenchi INTRASTAT (che possono essere mensili o trimestrali a seconda del superamento o meno dell&rsquo;importo di euro 50.000,00 di beni e servizi acquistati nel trimestre di riferimento e\/o in uno dei quattro trimestri precedenti ) ed inoltrarli all&rsquo;Amministrazione Finanziaria entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>REVERSE CHARGE ED ENTI NON COMMERCIALI IN REGIME 398<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tRelativamente alle associazioni ed enti che applicano il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 16\/12\/1991, si fa presente che il medesimo comporta, tra l&rsquo;altro, la determinazione dell&rsquo;IVA a debito in modo forfetario, con un esonero dagli adempimenti in materia di IVA, compresa la registrazione delle fatture di acquisto, esistendo solo l&rsquo;obbligo di conservazione delle stesse. Poich&eacute; nel meccanismo del <em>reverse charge<\/em> l&rsquo;IVA &egrave; assolta del committente attraverso la doppia registrazione di tali fatture (ai sensi dell&rsquo;articolo 17, comma 5, DPR n. 633\/72), stando ad una semplice interpretazione della normativa si &egrave; indotti a ritenere che la mancanza dell&rsquo;obbligo di registrazione, prevista dal regime agevolato ex L. 398\/91, impedisca il funzionamento stesso del meccanismo di inversione contabile. Ma anche ipotizzandone l&rsquo;ammissione, ci si chiede se in tal caso l&rsquo;IVA, una volta neutralizzata, possa intaccare la determinazione forfetaria dell&rsquo;IVA sulle vendite. <strong>Al riguardo non ci sono orientamenti concordanti e, data la scadenza del 18 maggio per il versamento dell&rsquo;IVA relativa al primo trimestre 2015, si resta in attesa di una presa di posizione da parte dell&rsquo;Amministrazione Finanziaria sui dubbi sollevati e che ci si auspica arrivi tempestivamente onde evitare interpretazioni di sorta da parte degli addetti ai lavori che, come spesso accade, non prestandosi a facili e convincenti spiegazioni sono facilmente soggette a sanzioni.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREMESSA Tra le numerose novit&agrave; fiscali introdotte dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilit&agrave; per il 2015), meritano un approfondimento le disposizioni<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2830"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}