{"id":2849,"date":"2015-06-02T00:00:00","date_gmt":"2015-06-01T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2015\/06\/02\/la-responsabilita-civile-delle-associazioni-sportive-il-fatto-illecito\/"},"modified":"2015-06-02T00:00:00","modified_gmt":"2015-06-01T22:00:00","slug":"la-responsabilita-civile-delle-associazioni-sportive-il-fatto-illecito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2015\/06\/02\/la-responsabilita-civile-delle-associazioni-sportive-il-fatto-illecito\/","title":{"rendered":"LA RESPONSABILITA&#8217; CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IL FATTO ILLECITO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">In tema di responsabilit&agrave; civile delle associazioni sportive dilettantistiche fondamentale &egrave; il richiamo all&#39;articolo 1173 del Codice Civile intitolato &quot;Fonti delle obbligazioni&quot; secondo cui &quot;<em>Le obbligazioni derivano da contratto, atto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformit&agrave; all&#39;ordinamento giuridico<\/em>&quot;.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\"><strong><u>Responsabilit&agrave; da fatto illecito<\/u><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Per le associazione sportive dilettantistiche &egrave; fonte di obbligazione l&#39;atto illecito, lesivo di una situazione protetta e produttivo di un danno giuridicamente apprezzabile. Il Codice Civile, all&rsquo;articolo 2043, recita: &ldquo;<em>Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno<\/em>.&rdquo; Da rilevare che il Codice non individua precisamente l&#39;atto illecito, e questo ha permesso il progressivo allargamento dell&#39;area del danno risarcibile. Il fatto illecito ha vari elementi, che devono essere provati da chi lamenta il danno: il danno ingiusto, il nesso di casualit&agrave; tra fatto e danno, la condotta omissiva o commissiva che provoca il danno. Quindi, spetta a colui che accusa l&#39;illecito e che agisce per il risarcimento del danno dare la prova della colpa del danneggiate (ad eccezione dei casi di responsabilit&agrave; oggettiva di seguito decritti, come l&#39;esercizio di attivit&agrave; pericolose e il danno cagionato da cose in custodia).<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">In generale, possiamo affermare che sussiste la responsabilit&agrave; per colpa dell&#39;associazione tutte le volte che si verifichi un danno per imprudenza o negligenza, ossia l&#39;inosservanza di quelle regole minime di garanzia che sono imposte all&#39;uomo di media prudenza ed esperienza.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Ad esempio non vi &egrave; dubbio che l&#39;associazione, che riveste il ruolo di organizzatore di una manifestazione o di una competizione aperta al pubblico, assume direttamente i rischi che ne possono derivare. L&#39;associazione quindi risponder&agrave; direttamente in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative, come l&#39;errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l&#39;inidoneit&agrave; dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosit&agrave; degli stessi. A tal proposito si deve notare che grava sull&rsquo;organizzatore l&#39;onere di attenersi ai regolamenti sportivi e alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonch&eacute; il generico onere di osservare le regole di comuni prudenza.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Anche la gestione di impianti sportivi, come piscine o palestre &egrave; esposta molteplici rischi. Oltre a quanto gi&agrave; rilevato, si accenna al dovere in capo alle associazioni sportive di richiedere ai propri associati idonea certificazione medica per le attivit&agrave; non agonistiche o amatoriali, e l&#39;impiego di defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Possono comunque verificarsi casi di responsabilit&agrave; concorrente, ad esempio quando in caso di danni derivanti da carenze strutturali di un impianto, l&#39;organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l&#39;impianto utilizzato.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\"><strong><u>Responsabilit&agrave; indiretta<\/u><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">L&#39;associazione sportiva potrebbe avere una responsabilit&agrave; indiretta nel caso in cui l&rsquo;evento lesivo accusato dall&#39;allievosportivo sia riconducibile alla condotta colposa dell&#39;istruttore sportivo. &Egrave; questo il caso previsto dall&#39;art. 2049 del c.c., &quot;Responsabilit&agrave; dei padroni e dei committenti&quot; secondo cui &quot;&nbsp;<em>I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell&#39;esercizio delle incombenze a cui sono adibiti<\/em>&nbsp;&ldquo;. La responsabilit&agrave; indiretta prevede comunque l&#39;esistenza, tra l&#39;associazione e il suo incaricato, di un rapporto di dipendenza e di subordinazione anche temporaneo, con conseguente possibilit&agrave; di direzione, controllo e sorveglianza sull&#39;attivit&agrave; del preposto. Occorre inoltre che la consumazione del fatto illecito sia stato cagionata o resa possibile dall&#39;espletamento delle mansioni affidate all&rsquo; incaricato.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\"><strong><u>Responsabilit&agrave; oggettiva<\/u><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Inoltre l&#39;ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilit&agrave; per illecito civile, cio&egrave; la responsabilit&agrave; oggettiva che prescinde dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto, come l&#39;ipotesi prevista dall&rsquo;art. 2050 del codice civile in caso di esercizio di attivit&agrave; pericolose: &quot;&nbsp;<em>Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attivit&agrave; pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, &egrave; tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.<\/em>&rdquo;<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">In generale, il giudizio sulla pericolosit&agrave; di un&#39;attivit&agrave; sportiva, quando non &egrave; riconducibile ad una specifica previsione normativa, &egrave; rimesso l&#39;apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione se correttamente e logicamente motivata, &egrave; insindacabile. Si pu&ograve; comunque affermare, che costituiscono attivit&agrave; pericolose quelle che per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilit&agrave; del verificarsi di un danno.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Ad esempio sono sicuramente considerate pericolose quelle discipline sportive che prevedono l&#39;impiego della forza fisica contro un altro contenente o la necessit&agrave; di affrontare situazioni o ambienti naturali aspri e incontrollabili (pugilato e alpinismo). Vengono inoltre considerate pericolose l&#39;attivit&agrave; venatoria o le gare motociclistiche ed automobilistiche.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Comunque, l&#39;organizzazione di una gara sportiva o di una manifestazione sportiva non pu&ograve; essere considerata astrattamente attivit&agrave; pericolosa quando manchi una specifica disposizione normativa che la qualifichi come tale. In tal caso, spetta al giudice l&#39;apprezzamento circa la natura dell&#39;attivit&agrave; (ad esempio le gare di sci non sono considerate pericolose). Pi&ugrave; in generale, &egrave; necessario ribadire che la partecipazione ad un gara agonistica comporta per i concorrenti l&#39;accettazione del rischio di incidenti prevedibili, in quanto derivanti da inevitabili errori degli atleti impegnati nella gara. Ma la medesima attivit&agrave; deve essere considerata pericolosa se, con riferimento gli atleti, li espone a conseguenze ulteriori e pi&ugrave; gravi rispetto a quelli normalmente prevedibili.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Colui che invoca l&#39;applicazione di questo particolare regime di responsabilit&agrave; deve provare il nesso causale tra l&#39;esercizio dell&#39;attivit&agrave; pericolosa e il danno. Per contro, il soggetto che subisce l&#39;azione potr&agrave; vincere la presunzione di responsabilit&agrave; solo fornendo la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\"><strong><u>Responsabilit&agrave; danno da cose in custodia<\/u><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Sussiste poi la responsabilit&agrave; che pu&ograve; derivare all&#39;associazione sportiva per il danno cagionato ai soci o gli atleti dalle strutture o attrezzature sportive di cui dispongono, stante l&#39;obbligo dell&#39;ente di gestirle e sorvegliarle affinch&eacute; da tali beni non derivano danni a terzi. Questa &egrave; la responsabilit&agrave; prevista dall&#39;articolo 2051 del c.c. secondo cui&nbsp;<em>&ldquo;Ciascuno &egrave; responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito<\/em>&rdquo; .<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Tale previsione presuppone che il soggetto o l&rsquo;ente responsabile abbia la disponibilit&agrave; giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere di intervento sulla stessa e il dovere di impedire che da essa derivi un pregiudizio a terzi. Da rilevare che per il verificarsi della responsabilit&agrave; &egrave; sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa in custodia e il danno dalla stessa cagionato.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Conseguentemente nella gestione di tali attrezzature l&#39;associazione sportiva dovr&agrave; predisporre idonee cautele, come avvisi e istruzioni per l&#39;utilizzo, e un idoneo servizio di sorveglianza finalizzato ad impedire l&#39;insorgere di situazioni di pericolo.<\/span><\/span><\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di responsabilit&agrave; civile delle associazioni sportive dilettantistiche fondamentale &egrave; il richiamo all&#39;articolo 1173 del Codice Civile intitolato &quot;Fonti delle obbligazioni&quot; secondo cui &quot;Le obbligazioni<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2849"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2849"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2849\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}