{"id":2890,"date":"2016-07-18T00:00:00","date_gmt":"2016-07-17T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2016\/07\/18\/false-comunicazioni-agli-associati\/"},"modified":"2016-07-18T00:00:00","modified_gmt":"2016-07-17T22:00:00","slug":"false-comunicazioni-agli-associati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2016\/07\/18\/false-comunicazioni-agli-associati\/","title":{"rendered":"False comunicazioni agli Associati"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-weight: bold;\">Quando il diritto penale societario entra in associazione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tCome molti di voi sapranno il mondo dell&rsquo;associazionismo si regge su molteplici pilastri. Alcuni di essi si occupano della gestione fiscale e contabile del sodalizio (vedi normativa tributaria in generale ed art. 148 Tuir e Art 90 in particolare), altri indicano i presupposti di base dei sodalizi (carta Costituzione e Libro I Titolo II del codice civile fra tutti), altri ancora, a contenuto sicuramente speciale, offrono le linee guida per &ldquo;non sbagliare&rdquo; poggiando per&ograve; su un magma di atti normativi a contenuto diverso difficilmente comprensibile.<\/p>\n<p>\tNon tutti peraltro sono soliti considerare altre fonti del diritto quali uso e consuetudini, prassi e giurisprudenza le quali, al pari delle fonti primarie, hanno nel tempo cementificato determinati comportamenti giuridicamente rilevanti per la gestione dei nostri sodalizi.<\/p>\n<p>\tResidua poi chi decide di avventurarsi oltre i confini del &ldquo;gi&agrave; detto&rdquo;, inerpicandosi per strade poco battute che, il pi&ugrave; delle volte, offrono scenari inaspettati, e non sempre positivi.<\/p>\n<p>\tE&rsquo; il caso per l&rsquo;appunto di coloro che approfondiscono il pi&ugrave; volte richiamato Titolo V del Libro V nostro Codice Civile intitolato &ldquo;Delle Societ&agrave;&rdquo; ed a cui tutto l&rsquo;impianto dell&rsquo;Associazionismo in generale, gi&agrave; previsto nei primi articoli del nostro codice, deve necessariamente uniformarsi.<\/p>\n<p>\tUn richiamo necessario anche se, il pi&ugrave; delle volte, di difficile comprensione. Ma ci&ograve; che oggi deve e dovr&agrave; emergere &egrave; che, volenti o nolenti, in esso sono contenute norme a carattere cogente irrinunciabili se non si vuole subire pesantissime ripercussioni non solo dal punto di vista civile ed amministrativo ma, soprattutto, penale.<\/p>\n<p>\tNell&rsquo;era della comunicazione globale che, grazie anche ai social network, ha offerto un nuovo modo di dialogare con i terzi e con i propri associati non bisognerebbe solamente pensare al &ldquo;come&rdquo; trasmettere il proprio messaggio ma anche al &ldquo;cosa&rdquo;.<br \/>\n\tSe nel tempo infatti la Giurisprudenza di merito e di legittimit&agrave; ha finalmente accordato agli enti no profit una diversa modalit&agrave; di comunicazione per assolvere agli obblighi di cui al 148 Tuir ed Art. 90 di convocazione dei propri associati ed assolvimento dei principi di democraticit&agrave; interna (cfr CTR Aosta n.8\/2015) dall&rsquo;altro assistiamo ad una scarsa attenzione sul contenuto dei rendioconti e relative note integrative.<br \/>\n\tCos&igrave;, per tutelare la trasparenza, o la fiducia dei terzi nella veridicit&agrave; delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali, sar&agrave; necessario inerpicarsi tra le fattispecie di reato collegate al Titolo V del codice civile fra cui spiccano quella di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e seguenti del c.c.) e di infedelt&agrave; patrmoniale (art. 2634 c.c.).<\/p>\n<p>\tPrendendo ad esame il primo, il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali, a seguito entrata in vigore della l. 27 maggio 2015, n. 69, &egrave; costituito da due fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622), caratterizzate entrambe come reati di pericolo e differenziate alla luce della tipologia societaria, e da due norme (artt. 2621 bis e 2621 ter) riferite solo all&rsquo;art. 2621 e contenenti una cornice di pena pi&ugrave; mite per i fatti di &ldquo;lieve entit&agrave;&rdquo; e una causa di non punibilit&agrave; per la loro &ldquo;particolare tenuit&agrave;&rdquo;.<\/p>\n<p>\t&Egrave; stata cos&igrave; confermata l&rsquo;architettura a &ldquo;piramide punitiva&rdquo; degli illeciti in materia di false comunicazioni sociali, ma la struttura dell&rsquo;impianto &egrave; fondata da soli delitti, essendosi abbandonato il modello contravvenzionale che caratterizzava la previgente incriminazione contenuta nell&rsquo;art. 2621 cod. civ. per realt&agrave; non quotate in Borsa, nonch&eacute; l&rsquo;illecito amministrativo introdotto nel 2005 all&rsquo;interno delle figure in questione (l. n. 262 del 2005).<\/p>\n<p>\tAl livello pi&ugrave; basso della piramide si pongono le due meno gravi figure delittuose dei fatti di lieve entit&agrave; (art. 2621-bis cod. civ.), la cui cornice edittale &egrave; da sei mesi a tre anni di reclusione, mentre per la seconda ipotesi di lieve entit&agrave;, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, &egrave; altres&igrave; stabilita la procedibilit&agrave; a querela della societ&agrave;, soci e altri destinatari della comunicazione sociale. Ed &egrave; certamente questa la fattispecie che maggiormente potrebbe interessarci non potendo ravvisarsi il reato posto al vertice della piramide, ovvero quell&rsquo;art. 2622 cod. civ., il quale, riferendosi alle societ&agrave; quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell&rsquo;Unione Europea, rimarr&agrave; indifferente per le nostre reat&agrave; associative o sportive dilettantistiche.<\/p>\n<p>\tDal punto di vista dell&rsquo;elemento soggettivo il reato si perfeziona eslusivamente con dolo specifico ovvero &ldquo;con l&#39;intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per s&eacute; o per altri un ingiusto profitto nei bilanci&rdquo;.<\/p>\n<p>\tMentre si segnala che, per l&rsquo;effetto dell&rsquo;introduzione della Lg. 231\/2001 sulla responsabilit&agrave; degli Enti, qualora l&#39;appostazione nel bilancio della realt&agrave; societaria (o associativa) di dati infedeli &egrave; finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell&#39;interesse della persona giuridica. (Sez. 5, Sentenza n. 40380 del 26\/04\/2012)<br \/>\n\tLa condotta penalmente rilevante del &ldquo;nuovo&rdquo; art. 2621 cod. civ. consiste nella esposizione &ldquo;nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, (&hellip;) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero&rdquo; o di omettere &ldquo;fatti materiali rilevanti la cui comunicazione &egrave; imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ&agrave; o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore&rdquo; .<\/p>\n<p>\tI &ldquo;fatti materiali&rdquo; &ndash; oggetto nei tre veicoli (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali) della falsit&agrave; commissiva\/omissiva &ndash; devono essere connotati sul piano oggettivo della tipicit&agrave; dal requisito della &ldquo;idoneit&agrave; a indurre in errore&rdquo;, e sul piano soggettivo della tipicit&agrave;, dal requisito della &ldquo;consapevolezza&rdquo; e dalla finalit&agrave; di conseguire un &ldquo;ingiusto profitto&rdquo;.<\/p>\n<p>\tAl di l&agrave; delle questioni squisitamente tecniche che stano tutt&rsquo;ora infiammando le aule dei tribunali sui concetti di &ldquo;fatto materiale&rdquo; e &ldquo;valutazioni false o veritiere&rdquo; il punto dolens, se si pu&ograve; dire cos&igrave;, &egrave; che ogni comunicazione che sia figlia di un atto dovuto quale, a mio avviso, il rendiconto annuale o di questa o quella specifica manifestazione, dovr&agrave; essere certamente figlio di un c.d. &ldquo;vero legale&rdquo;.<\/p>\n<p>\tIn tale contesto si afferma infatti che &ldquo;veritiero&rdquo; vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una verit&agrave; oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest&rsquo;ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalit&agrave; e agli interessi che l&rsquo;ordinamento vuole tutelare.<\/p>\n<p>\tPertanto si &egrave; soliti affermare che il bilancio &egrave; &ldquo;vero&rdquo; non gi&agrave; perch&eacute; rappresenti fedelmente l&rsquo;obiettiva realt&agrave; aziendale sottostante, bens&igrave; perch&eacute; si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito. Un &ldquo;vero legale&rdquo; per l&rsquo;appunto che, stante la presenza di una disciplina legislativa specifica, assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica.<\/p>\n<p>\tLa decisione circa la falsit&agrave; di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio. In tal senso, nella giurisprudenza di legittimit&agrave; si &egrave; affermato che la veridicit&agrave; o falsit&agrave; delle componenti del bilancio va valutata in relazione alla loro corrispondenza ai criteri di legge e non alle enunciazioni &ldquo;realistiche&rdquo; con le quali vengono indicate (Sez. V, 16 dicembre 1994, n. 234, rv. 200451).<br \/>\n\tQuindi sempre maggiore attenzione cosiddette regole generali per la redazione del bilancio, cio&egrave;, del principio di chiarezza e di quello di rappresentazione veritiera e corretta.<\/p>\n<p>\tMa quali possono essere i risvolti per le nostre associazioni ?<\/p>\n<p>\tNell&rsquo;ambito del sport di alto livello, ed in particolare nel calcio, &egrave; stato introdotto il termine di &ldquo;doping amministrativo&rdquo; per indicare il fenomeno delle plusvalenze illecite riversate nei bilanci delle societ&agrave; sportive e la Corte di Cassazione, interessata del fenomeno, gi&agrave; nel 1994 aveva ravvisato il reato nella condotta degli amministratori della societ&agrave; Udinese calcio S.p.a- che avevano posto a bilancio false poste passive derivanti dalla risoluzione di contratti con atleti non esistenti o attribuendo ad esercizi non corretti lo svincolo di giocatori realmente in carico al club.<\/p>\n<p>\tE per le realt&agrave; pi&ugrave; piccole ?<\/p>\n<p>\tPosto che il Presidente o chi con esso e per esso &egrave; chiamato a redigere il rendoconto del sodalizio non &egrave; escluso dai soggetti interessati dalla norma, non mi sento di dire che il percorso sin qui tracciato possa esimere alcuno da una riflessione sul punto.<\/p>\n<p>\tPerch&egrave;, come detto, la comunicazione globale &egrave; sempre pi&ugrave; uno strumento alla portata di tutti, e gli obblighi imposti per rientrare nel &ldquo;range&rdquo; dei benefici fiscali impongono che di essa se ne faccia sempre maggior ricorso. Cos&igrave; dilatando il concetto di trasparenza e fedelt&agrave; non solo nei confronti dei propri tesserati ma anche di quanti, a vario titolo, vengono a contatto con la realt&agrave; associativa (locatore della palestra, sponsor, fornitore di attrezzature etc).<\/p>\n<p>\tPosso oggi esimermi, per esempio, dall&rsquo;indicare nella nota integrativa di mettere in risalto che il fondo di dotazione dovr&agrave; necessariamente far fronte ad un contenzioso tributario appena iniziato ?<\/p>\n<p>\tMa non solo. Spesso e sovente capita che il sodalizio decida di partecipare a gare, bandi o proggetti (anche a rilevanza europea) che impongono, nella documentazione da allegare alle domande, il deposito in copia dei propri rendiconti regolarmente approvati.<\/p>\n<p>\tSe come detto non potr&agrave; ravvisarsi alcun reato nel caso di &ldquo;errore scusabile&rdquo; nella formazione del bilancio ciononostante bisogner&agrave; porre massima attenzione a chi, per questo o quel motivo (di natura squisitamente egoistica) decida di &ldquo;falsare&rdquo; il mercato producendo non solamente un danno alla collettivi&agrave; in generale ma, soprattutto, a quelle sane realt&agrave; associative in particolare che, troppo spesso nell&rsquo;ultimo decennio, si sono dovute piegare sotto la gogna mediatica di quanti si sentivano in dovere di riprenderli per comportamenti socialmente scorretti di altri.<\/p>\n<p>\tLa normativa oggi in questione, seppur preveda determinate soglie di punibilit&agrave; e un comportamento commissivo e\/o omissivo proprio, non di meno dovrebbe far riflettere sull&rsquo;importanza che sempre pi&ugrave; ha acquisito il terzo settore nella nostra quotidianit&agrave; e sui relativi risvolti non solo sociali ma, soprattutto, economici.<br \/>\n\tPertanto se avete avuto l&rsquo;ardire di inerpicarvi sino a qui, mai dire mai &hellip; scusandomi per lo spettaccolo offerto che, nostro malgrado, ancora oggi ci pone dinnanzi prospettive non proprio paradisiache.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDa FiscoCsen del 28\/06\/2016&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\ta cura dell&#39;Avvocato Paolo Rendina, Foro di Torino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando il diritto penale societario entra in associazione Come molti di voi sapranno il mondo dell&rsquo;associazionismo si regge su molteplici pilastri. 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