{"id":2905,"date":"2016-11-01T00:00:00","date_gmt":"2016-10-31T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2016\/11\/01\/la-responsabilita-civile-di-chi-opera-in-nome-e-per-conto-delle-a-s-d\/"},"modified":"2016-11-01T00:00:00","modified_gmt":"2016-10-31T23:00:00","slug":"la-responsabilita-civile-di-chi-opera-in-nome-e-per-conto-delle-a-s-d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2016\/11\/01\/la-responsabilita-civile-di-chi-opera-in-nome-e-per-conto-delle-a-s-d\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00c3\u00a0 civile di chi opera in nome e per conto delle A.S.D."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa questione della responsabilit&agrave; civile di chi opera in nome e per conto delle associazioni sportive dilettantistiche &egrave; una questione da sempre aperta visti anche gli elevati numeri del movimento associazionistico sportivo nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDedicarsi a questo tipo di associazioni, visto che le stesse non hanno scopo di lucro, rappresenta una sorta di &ldquo;volontariato sportivo&rdquo; che sebbene fondamentale per la nostra societ&agrave;, potrebbe essere disincentivato dalle preoccupazioni sulle conseguenze legali che da esso derivano. Molti potrebbero rinunciare preoccupati delle possibili conseguenze legali del loro operare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tNel tentativo di fare un po&rsquo; di chiarezza occorre innanzitutto distingue fra associazioni riconosciute e non riconosciute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tOttenendo il riconoscimento l&#39;associazione acquista la personalit&agrave; giuridica e viene a godere di alcuni importanti privilegi. In primo luogo, gli amministratori di associazioni riconosciute godono dell&#39;irresponsabilit&agrave; patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell&#39;associazione. Coloro che vantano crediti verso l&#39;associazione potranno agire solo nei confronti dell&#39;associazione aggredendo il suo patrimonio, viceversa non potranno aggredire il patrimonio di chi ha agito in nome e per conto dell&rsquo;associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer questa ragione, ai fini di tutelare i terzi creditori, l&#39;autorit&agrave; che concede il riconoscimento esercita di regola un controllo sullo stato patrimoniale al momento della costituzione dell&#39;associazione negando la concessione del riconoscimento ogni qualvolta non vi siano sufficienti garanzie patrimoniali. Oggi il riconoscimento ha un carattere meno politico e pi&ugrave; tecnico, poich&eacute; ha la funzione di controllare, tra le altre cose, che i benefici della responsabilit&agrave; limitata che conseguono all&#39;acquisto della personalit&agrave; giuridica spettino ad enti che dimostrino di poter far fronte alle proprie obbligazioni. Potrebbe essere quindi rifiutato ad esempio il riconoscimento ad una associazione che intendesse raggiungere uno scopo troppo ambizioso rispetto alle sue reali disponibilit&agrave; patrimoniali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tNelle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, cio&egrave; quasi la totalit&agrave; di quelle esistenti, invece coloro che operano in nome e per conto dell&rsquo;associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome dell&rsquo; associazione (art. 38 codice civile).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPertanto coloro che vengono in contatto con l&#39;associazione, per far valere i loro crediti verso di essa, potranno agire sia nei confronti dell&#39;associazione, aggredendo il suo patrimonio, sia nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell&rsquo;associazione aggredendo il suo patrimonio personale.Questo potrebbe spaventare coloro che si dedicano alle associazioni sportive dilettantistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tOccorre allora, al fine di vivere pi&ugrave; serenamente la vita associativa, rammentare due importanti principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. n. 18188\/2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn primo luogo occorre evidenziare che la mera titolarit&agrave; della carica non &egrave; di per s&eacute; sufficiente a fondare la responsabilit&agrave; patrimoniale personale di cui all&#39;art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova, che deve essere fornita dal creditore, che la persona a cui venga richiesto il pagamento abbia svolto concreta attivit&agrave; negoziale in nome e per conto dell&#39;associazione stessa. Non conta la carica che si ricopre, conta l&rsquo;attivit&agrave; in concreto svolta. Se un semplice socio effettuer&agrave; un ordine di materiale sportivo per conto dell&rsquo;associazione quel socio risponder&agrave; personalmente e solidalmente del pagamento. Viceversa il presidente, nonostante la sua carica, non risponder&agrave; delle operazioni concluse da altri in nome e per conto dell&rsquo;associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn secondo luogo occorre tenere presente che la responsabilit&agrave;, ex art. 38 codice civile, di chi opera in nome e per conto dell&rsquo;associazione ha natura personale e non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi ag&igrave; in nome e per conto dell&#39;associazione. Il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica quindi alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando invece la permanenza della responsabilit&agrave; in testa a colui che aveva in origine operato in nome e conto dell&rsquo;associazione. Se quindi, per esempio, un presidente effettua un ordine di materiale sportivo per conto dell&rsquo;associazione la sua responsabilit&agrave; ex art. 38 codice civile non si trasferir&agrave; in capo al presidente che subentrer&agrave; ma rimarr&agrave; in capo al vecchio presidente che aveva effettuato l&rsquo;ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t27 ottobre 2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n\t<strong>Giuseppe Di Benedetto<\/strong><br \/>\n\tAvvocato, Foro di Perugia<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione della responsabilit&agrave; civile di chi opera in nome e per conto delle associazioni sportive dilettantistiche &egrave; una questione da sempre aperta visti anche gli<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-2905","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-miscellanea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2905","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2905"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2905\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2905"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2905"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2905"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}