{"id":2936,"date":"2018-01-07T00:00:00","date_gmt":"2018-01-06T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/01\/07\/appunti-per-il-convegno-del-13-gennaio-2018\/"},"modified":"2020-05-13T07:20:18","modified_gmt":"2020-05-13T05:20:18","slug":"appunti-per-il-convegno-del-13-gennaio-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/01\/07\/appunti-per-il-convegno-del-13-gennaio-2018\/","title":{"rendered":"APPUNTI PER IL CONVEGNO DEL 13 GENNAIO 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Il 1\u00b0 Convegno Nazionale FISCOCSEN, che si terr\u00e0 sabato prossimo, 13 gennaio, a Verona,<\/strong> e che riunir\u00e0 alcuni fra i massimi Esperti dell\u2019Area no profit e dell\u2019Associazionismo sportivo in particolare, cade in un momento delicatissimo che obbliga le Associazioni e i loro Rappresentanti a doversi confrontare, da quest\u2019anno, con numerose novit\u00e0 legislative, caratterizzate tutte, chi pi\u00f9 chi meno, dalla complessit\u00e0 nell\u2019interpretazione e dall\u2019incertezza nella loro concreta applicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLe delibere CONI succedutesi nel corso del 2017, il nuovo Registro CONI 2.0, le novit\u00e0 introdotte alla Legge di Bilancio 2018, per non parlare della controversa Riforma del Terzo Settore, delineano un quadro in forza del quale \u00e8 lecito parlare della nascita dell\u2019Associazionismo 2.0 cui obbligatoriamente far\u00e0 da contraltare la fine di un atteggiamento sin qui \u201cdilettantistico\u201d nella gestione dei sodalizi sportivi, e no.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl compito, cui i Dirigenti, le Associazioni, i loro Professionisti, sono chiamati a svolgere \u00e8 arduo, difficile e necessita di applicazione e Studio costanti; il 1\u00b0 Convegno FISCOCSEN intende andare in quest\u2019ultima direzione e l\u2019auspicio \u00e8 che, al termine, ciascuno dei partecipanti, limitatamente al poco tempo a disposizione per dibattere tematiche cos\u00ec importanti, ne esca arricchito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tQuesto sintetico <em>vademecum, <\/em>di introduzione ai lavori del Convegno, vuole essere un primo modestissimo contributo prodromico alle relazioni ed agli interventi di Guido Martinelli, Fabio Romei, Giuliano Sinibaldi, Biancamaria Stivanello, Paolo Rendina, Luca Pace, Andrea Mancino, Simone Boschi, Federico Loda, Giancarlo Romiti e degli altri ospiti che interverranno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tCon l\u2019uItimo comunicato del &nbsp;4 gennaio u.s., pubblicato sul proprio sito, &nbsp;e con il quale il CONI precisa che si \u00e8 attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come \u201c<em>attivit\u00e0 propedeutica<\/em>\u201d alle discipline di competenza, si chiude idealmente il cerchio con il quale il massimo organismo sportivo italiano ha delimitato, o perlomeno, ha cercato di delimitare, il perimetro delle discipline sportive riconosciute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl tutto parte dalla <strong>deliberazione del&nbsp;Consiglio Nazionale n. 1566&nbsp;del 20 dicembre 2016 <\/strong>che stila un&nbsp;elenco delle discipline sportive ammissibili per l\u2019iscrizione nel Registro delle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche&nbsp;e, di conseguenza, meritevoli delle agevolazioni fiscali di settore.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tA questa segue la <strong>delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 <\/strong>con la quale si prevede, per le A.S.D. e S.S.D. gi\u00e0 iscritte al registro CONI, una \u201cproroga\u201d per l\u2019anno sportivo 2017 (indipendentemente dalla disciplina sportiva esercitata), con l\u2019avvertenza tuttavia che per l\u2019individuazione dell\u2019anno sportivo 2017 si faccia riferimento alla data di scadenza dell\u2019affiliazione inserita nel registro per ciascuna iscritta nel periodo 2\/1\/2017 &#8211; 1\/1\/2018. &nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPertanto, qualora la scadenza dell\u2019iscrizione al Registro fosse stato il 30\/9\/2017 la proroga avrebbe avuto effetto fino a tale data e non fino al 31\/12\/2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<span style=\"font-size:12px;\">Successivamente, con <strong>delibera n. 1575 del 18 luglio 2017<\/strong>, il Consiglio Nazionale, tenuto conto che con la deliberazione n. 1568 del 14\/2\/2017, si decretava la validit\u00e0 delle iscrizioni al Registro fino al termine dell\u2019anno sportivo 2017, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili secondo il predetto elenco, e la previsione secondo cui per l\u2019individuazione della decorrenza dell\u2019anno sportivo 2017 avrebbe fatto fede la data di \u201cscadenza affiliazione\u201d inserita nel Registro per ciascuna iscritta ricadente nel periodo 2\/1\/2017 \u2013 1\/1\/2018, deliberava di approvare l\u2019estensione temporale sino al 31\/12\/2017 del riconoscimento ai fini sportivi delle A.S.D. e S.S.D. iscritte al Registro ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, prescindendo dal termine della stagione sportiva 2017 di ciascun organismo di affiliazione, fermo restando l\u2019obbligo da parte degli stessi Enti di conformarsi alle delibere del CONI nella stagione 2017\/2018.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tFra le due delibere, fra di loro collegate, va pure ricordata la <strong>delibera n. 1569 del 10\/5\/2017<\/strong>, con la quale si integra l\u2019elenco delle discipline sportive ammissibili con lo \u201cskyrunning\u201d, per un totale quindi di 385 discipline<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDa ultimo, <strong>il 19 dicembre 2017<\/strong>, il Consiglio Nazionale, deliberava l\u2019integrazione dell\u2019elenco delle discipline sportive ammissibili per l\u2019iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche con le discipline&nbsp; &#8220;beach hockey&#8221; e &#8220;parkour&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tAi primi di dicembre poi, tutte le Associazioni e Societ\u00e0 Sportive, ricevevano, via e-mail, dal Presidente del CONI, Dott. Giovanni Malag\u00f2, la seguente comunicazione che vale la pena riportare integralmente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>\u201cCaro Presidente<\/em><em>,<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>il Consiglio Nazionale del CONI, con&nbsp;delibera del 18 luglio 2017, ha&nbsp;<\/em><em>approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle societ\u00e0 e delle associazioni sportive dilettantistiche.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e societ\u00e0 che svolgono attivit\u00e0 sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Come potrai verificare, sono state introdotte una serie di novit\u00e0 finalizzate a porre al centro del sistema sportivo l\u2019associazione\/societ\u00e0 sportiva e l\u2019attivit\u00e0 svolta dalla stessa nell\u2019ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affilianti, semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che prevede che siano direttamente gli organismi affilianti, e non pi\u00f9 la singola associazione, ad effettuarla una volta conclusa la fase dell\u2019affiliazione e del tesseramento.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>A partire dal 1 Gennaio 2018&nbsp;con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze attualmente attive non saranno pi\u00f9 valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione\/societ\u00e0 sportiva, dovr\u00e0 provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma, per poter accedere&nbsp;alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro&nbsp;(inserimento rendiconto economico-finanziario, possibilit\u00e0 di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati\/tesserati, etc.)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Sar\u00e0 sufficiente collegarsi all\u2019indirizzo https:\/\/rssd.coni.it\/&nbsp;&nbsp;<\/em><em>e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password). Il nuovo login consentir\u00e0 l\u2019accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall\u2019attuale applicativo, stampare il certificato di iscrizione nonch\u00e9 utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd\/ssd.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Le novit\u00e0 introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale completo e, alle singole associazioni\/societ\u00e0 sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (<strong>Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS<\/strong>) la loro reale natura sportivo-dilettantistica.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Confido dunque nella Tua massima e preziosa collaborazione affinch\u00e9 il Registro sia motivo di vanto per l\u2019intero sport italiano\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl documento, nella sua semplicit\u00e0, \u201cconsacra\u201d ufficialmente, per cos\u00ec dire, la nascita del Registro CONI 2.0 e ne illustra, seppur schematicamente, i contenuti tralasciando, tuttavia, i nuovi oneri gravanti sulle Associazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni, che si troveranno a dover compiere uno sforzo amministrativo forse non indifferente; ci\u00f2 potr\u00e0 essere pi\u00f9 chiaro, non appena il nuovo Registro, superata la fase di start up, che prevediamo non facile, entrer\u00e0 nel pieno dell\u2019operativit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tTralascio volutamente di approfondire altri argomenti non meno importanti, quali, a mero titolo d\u2019esempio, la Circolare del 1\u00b0 dicembre emanata dall\u2019\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto \u201csociet\u00e0 ed associazioni sportive dilettantistiche \u2013 vigilanza \u2013 indicazioni operative\u201d e diretta alle Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro, all\u2019INPS &#8211; Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell\u2019economia sommersa, e all\u2019INAIL &#8211; Direzione centrale rapporto assicurativo; il Decreto Ministeriale 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n\u00b0 149 del 28\/06\/2017, con il quale Il Ministro della Salute, <em>di concerto con il Ministro dello Sport<\/em>, ha diramato le linee guida sulla dotazione e l\u2019utilizzo dei defibrillatori da parte di associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDi non poco conto, poi, sono le novit\u00e0 di fine dicembre 2017, inizio gennaio 2018, collegate alla Legge di Bilancio per il nuovo anno, che proviamo a sintetizzare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa Legge di Bilancio 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale&nbsp;n.302 del 29\/12\/2017 &#8211; Suppl. Ordinario n. 62) ha previsto, al comma 367 lett. b) <strong>l\u2019innalzamento da 7.500 a 10.000 euro, <\/strong>a far data dal 1\u00b0 gennaio 2018,&nbsp;dell\u2019importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennit\u00e0, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati&nbsp;nell\u2019esercizio diretto di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL\u2019agevolazione \u00e8 riconosciuta anche ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per le prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalit\u00e0 dilettantistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl comma 353 poi ha previsto che<strong> <em>\u201cLe attivit\u00e0 sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.\u201d<\/em> <\/strong>Il successivo comma 354 prevede che lo statuto delle societ\u00e0 sportive dilettantistiche con scopo di lucro debba contenere:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\ta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nella denominazione la <strong>dicitura societ\u00e0 sportiva dilettantistica lucrativa<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong>Per <strong>oggetto sociale<\/strong> <strong>lo svolgimento di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong>Il <strong>divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri sodalizi affiliati alla medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata ovvero riconosciute da un Ente di Promozione Sportiva nell\u2019ambito della stessa disciplina;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><strong>La presenza obbligatoria, in occasione dell\u2019apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, presso la struttura sportiva <\/strong><em>di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef, laurea in Scienze Motore, ecc).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl comma 355 stabilisce per le societ\u00e0 sportive dilettantistiche lucrative <strong>\u201c<\/strong><em>l\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 ridotta alla met\u00e0<\/em><em>\u201d <\/em><em>e, pertanto, non potranno trovare applicazione le agevolazioni di cui all\u2019articolo 148 TUIR e della L. 398\/1991. Per tale ragione, \u00e8 da ritenersi che l\u2019accesso alle societ\u00e0 lucrative sia rivolto unicamente ai soggetti Ires, escludendone pertanto le societ\u00e0 di persone.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Altra rilevante agevolazione riguarda l\u2019iva agevolata al 10%, ma con alcune importanti precisazioni. Infatti, a<\/em> decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018 (abrogata la previsione che rinviava al 01\/01\/2019), la nuova societ\u00e0 sportiva dilettantistica lucrativa potr\u00e0 beneficiare dell\u2019aliquota ridotta;<em> il comma 357 precisa che \u00e8 applicabile l\u2019aliquota iva al 10% esclusivamente <\/em><em>\u201cnei confronti di chi pratica l\u2019attivit\u00e0 sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali societ\u00e0\u201d. <\/em><em>In sostanza, non trova applicazione l\u2019iva al 10% (sar\u00e0 applicabile l\u2019iva ordinaria al 22%) nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 venga svolta in impianti gestiti da terzi e quindi non direttamente dalla societ\u00e0 sportiva lucrativa e nel caso di attivit\u00e0 svolte all\u2019esterno di impianti sportivi (arrampicata, vela, ecc.).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Il comma 358, infine, prevede che le prestazioni di collaborazione sportiva<\/em> e individuate dal CONI costituiscano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.<em> Tralasciando in questa sede gli adempimenti che dovranno porre in essere anche le ASD e SSD non lucrative, i collaboratori delle societ\u00e0 sportive lucrative dovranno essere iscritti, ai fini dell\u2019assicurazione per l\u2019invalidit\u00e0, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo istituito presso l\u2019INPS. Per i<\/em> primi cinque anni \u00e8 previsto che l\u2019aliquota contributiva sia ridotta alla met\u00e0. Alla luce di quanto affermato, le societ\u00e0 lucrative non potranno beneficiare dell\u2019agevolazione di cui all\u2019art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ovvero la detassazione fino alla soglia di 10.000 euro per i compensi erogati agli sportivi dilettanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tFingo di dimenticare, per carit\u00e0 di chi ha avuto la pazienza di leggermi sin qui, e non inizio neppure, qualsivoglia tipo di ragionamento sulla Riforma del Terzo Settore e sulle sue ricadute sullo sport dilettantistico perch\u00e9 gi\u00e0 oggetto di profondi dibattiti per i quali forse non ci sarebbe sufficiente spazio neppure in un Convegno che invece di durare un giorno, come quello che andremo a vivere, si prolungasse per un\u2019intera settimana! Proveranno, con le loro relazioni al Convegno, a tracciarne un sintetico quadro, Federico Loda e Giancarlo Romiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tCi vediamo presto a Verona!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tVerona, 8 gennaio 2018<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Leonardo Ambrosi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 1\u00b0 Convegno Nazionale FISCOCSEN, che si terr\u00e0 sabato prossimo, 13 gennaio, a Verona, e che riunir\u00e0 alcuni fra i massimi Esperti dell\u2019Area no profit e<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3804,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-2936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-punto_di_vista"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2936"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3811,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2936\/revisions\/3811"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}