{"id":2949,"date":"2018-04-13T00:00:00","date_gmt":"2018-04-12T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/04\/13\/il-contributo-del-5-per-mille-2018\/"},"modified":"2018-04-13T00:00:00","modified_gmt":"2018-04-12T22:00:00","slug":"il-contributo-del-5-per-mille-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/04\/13\/il-contributo-del-5-per-mille-2018\/","title":{"rendered":"Il contributo del 5 per mille 2018"},"content":{"rendered":"<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>La normativa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilit&agrave; 2015) ha previsto per l&rsquo;esercizio finanziario 2015 il contributo del 5 per mille, ossia la possibilit&agrave; per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell&rsquo;Irpef a finalit&agrave; di interesse sociale: le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalit&agrave; di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nell&rsquo;originario Dpcm del 23\/4\/2010. In seguito tale contributo &egrave; stato esteso al finanziamento delle attivit&agrave; di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28\/07\/2016) ed al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16\/10\/2017).<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>I soggetti destinatari del contributo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer l&rsquo;anno finanziario 2018, il 5 per mille &egrave; destinato alle seguenti precise finalit&agrave;:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>a.<\/strong> sostegno degli enti del volontariato:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale (articolo10 del Dlgs 460\/1997);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) organizzazioni non governative gi&agrave; riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all&rsquo;Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell&rsquo;art. 10 del D. Lgs. n. 460\/ 1997;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6) associazioni di promozione sociale le cui finalit&agrave; assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell&rsquo;Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell&rsquo;art. 10 del D. Lgs. n. 460\/1997;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383\/2000);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8) associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall&rsquo;articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460\/1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>b.<\/strong> finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell&rsquo;universit&agrave;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>c. <\/strong>finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>d.<\/strong> sostegno delle attivit&agrave; sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attivit&agrave; di interesse sociale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tInoltre, tra le finalit&agrave; alle quali pu&ograve; essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell&rsquo;imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&#8211;<\/strong> il finanziamento delle attivit&agrave; di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il DPCM 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalit&agrave; di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalit&agrave; di riparto delle somme;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&#8211;<\/strong> il sostegno agli enti gestori delle aree protette (Art. 17-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>I requisiti richiesti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn particolare, possono accedere al beneficio le A.S.D. nella cui organizzazione <u>&egrave; presente il settore giovanile, e che sono affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tInoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attivit&agrave;:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&#8211;<\/strong> avviamento e formazione allo sport dei <u>giovani di et&agrave; inferiore a 18 anni<\/u>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&#8211;<\/strong> avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di <u>et&agrave; non inferiore a 60 anni<\/u>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&#8211;<\/strong> avviamento alla pratica sportiva nei confronti di <u>soggetti svantaggiati<\/u> in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLe associazioni dovranno presentare una specifica <strong>domanda<\/strong> di inclusione nell&rsquo;elenco degli iscritti al 5 per mille, ed anche una separata <strong>dichiarazione sostitutiva dell&rsquo;atto di notoriet&agrave;<\/strong> in cui si conferma la sussistenza delle <em>&ldquo;condizioni previste dall&rsquo;articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell&rsquo;IRPEF per l&rsquo;esercizio finanziario 2018&rdquo;<\/em>, e si attesta altres&igrave; la presenza dei suddetti requisiti, e lo svolgimento di uno o pi&ugrave; dei citati campi di attivit&agrave;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn merito alla domanda da presentare relativa al 5 per mille, va anche evidenziato che il modello predisposto dall&#39;Agenzia delle Entrate (qui allegato in seguito) chiede di indicare il numero di iscrizione al CONI: in realt&agrave; con il nuovo Registro 2.0 la procedura di iscrizione non emette pi&ugrave;, come in passato, un numero identificativo della avvenuta registrazione; conseguentemente, nella domanda per l&#39;iscrizione al 5 per mille occorre indicare il numero di affiliazione alla F.S.N. o D.S.A. o E.P.S.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>L&rsquo;elenco permanente degli iscritti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLe fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal Dpcm del 23 aprile 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn particolare, &egrave; prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. Ogni anno, anche per le associazioni sportive dilettantistiche, viene dunque creato dall&rsquo;Agenzia delle Entrate un elenco permanente dei beneficiari del contributo: come anche chiarito con la recente <em>Circolare 5\/E\/2017<\/em>, l&rsquo;Agenzia ha specificato che tale elenco comprende gli enti che nell&rsquo;anno precedente avevano presentato regolare domanda di iscrizione andata poi a buon fine, e gli enti che da anni ancora antecedenti erano gi&agrave; compresi nell&rsquo;elenco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPartendo da tale lista, l&rsquo;Agenzia delle Entrate vi apporta poi tutte le modifiche che derivano sia dagli enti che dichiarano di non avere pi&ugrave; i requisiti richiesti per godere del beneficio e presentano revoca della loro domanda di iscrizione al 5 per mille, sia dagli esiti delle possibili verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tSulla base di tali criteri viene cos&igrave; creato, per l&rsquo;anno seguente, un nuovo elenco permanente, ed il sistema prevede che gli enti che sono risultati gi&agrave; iscritti e confermati dall&rsquo;elenco precedente non debbano riproporre pi&ugrave; la domanda di iscrizione all&rsquo;elenco del nuovo anno, ma risultano iscritti di diritto al nuovo elenco.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>L&rsquo;elenco permanente 2018 e la scadenza per la presentazione delle nuove domande<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;agenzia delle Entrate, sulla base del meccanismo appena indicato, ha gi&agrave; provveduto a pubblicare l&rsquo;allegato elenco permanente per il 2018 relativo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ed ha attivato poi la procedura di iscrizione per le nuove domande degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche alla data del <strong>29 marzo 2018<\/strong>. L&rsquo;Agenzia delle Entrate ha infine indicato la scadenza entro la quale, anche quest&rsquo;anno, sar&agrave; possibile per le associazioni (quelle gi&agrave; non presenti nell&rsquo;elenco) presentare la nuova domanda di iscrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn pratica, il citato elenco permanente 2018 andr&agrave; integrato con tutte le nuove domande di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille che potranno pervenire all&rsquo;Agenzia delle Entrate entro la data del<strong> 07 Maggio 2018<\/strong>, termine ultimo per poter effettuare la presentazione telematica delle nuove iscrizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa domanda va dunque trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati ad Entratel. All&rsquo;atto dell&rsquo;iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l&rsquo;avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDecorso il termine del 07 Maggio 2018, e raccolte tutte le nuove domande, l&rsquo;Agenzia delle Entrate pubblicher&agrave; entro il successivo <strong>14 Maggio 2018<\/strong> l&rsquo;elenco permanente definitivo 2018 con enti di volontariato ed a.s.d. che hanno regolarmente fatto richiesta di iscrizione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tEventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell&rsquo;elenco permanente degli iscritti possono essere fatti valere, entro il <strong>21 maggio 2018<\/strong>, dal legale rappresentante dell&rsquo;ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell&rsquo;Agenzia delle entrate territorialmente competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn data <strong>25 Maggio 2018<\/strong>, infine, l&rsquo;Agenzia pubblicher&agrave; l&rsquo;elenco permanente definitivo 2018 aggiornato sulla base di tali ultime citate variazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tOltre alla domanda, ed entro la data del <strong>02 Luglio 2018 <\/strong>(sia per le A.S.D. che per gli enti di volontariato), andr&agrave; inoltre preparata una dichiarazione sostitutiva dell&rsquo;atto di notoriet&agrave; confermativo dei requisiti necessari a godere del beneficio del 5 per mille; tale dichiarazione sostitutiva, tramite raccomandata o a mezzo PEC, per le associazioni sportive dilettantistiche va inviata all&rsquo;Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell&rsquo;associazione interessata, mentre per gli enti del volontariato va inviata alla Direzione Regionale dell&rsquo;Agenzia delle Entrate territorialmente competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tE&rsquo; infine prevista la possibilit&agrave; di regolarizzare ed integrare documentalmente la domanda (cd. remissione in bonis) entro la data del <strong>01 Ottobre 2018<\/strong> versando un importo pari ad euro 250,00.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>Riepilogo delle scadenze fissate per i richiedenti dall&rsquo;Agenzia delle Entrate:<\/strong><\/p>\n<p>\n\t07 MAGGIO 2018&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Presentazione telematica della domanda;<\/p>\n<p>\n\t21 MAGGIO 2018&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Presentazione delle istanze di correzione di errori di iscrizioni negli elenchi;<\/p>\n<p>\n\t02 LUGLIO 2018&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Termine ultimo per l&rsquo;invio delle dichiarazioni sostitutive;<\/p>\n<p>\n\t01 OTTOBRE 2018&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione o delle successive integrazioni documentali.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>Ritrasmissione della dichiarazione sostitutiva di notoriet&agrave;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tNel caso in cui, entro il termine di scadenza dell&rsquo;invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato<strong> il rappresentante legale<\/strong> rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente gi&agrave; inviata, accade che la dichiarazione sostitutiva inviata perda di efficacia! Di fronte a questa situazione anche gli enti gi&agrave; iscritti da anni precedenti nell&rsquo;elenco permanente 2018 dovranno trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all&rsquo;amministrazione competente per categoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tRiepilogando, a causa della variazione del rappresentate legale, il nuovo rappresentante dovr&agrave; provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l&rsquo;indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell&rsquo;ente alla ripartizione del contributo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&Egrave; necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell&rsquo;ente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata &ndash; tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale &#8211; all&rsquo;amministrazione competente per categoria, nei termini e con le modalit&agrave; previste dal DPCM 23 aprile 2010.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>Revoca dell&rsquo;iscrizione nell&rsquo;elenco permanente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell&rsquo;ente &egrave; tenuto a sottoscrivere e trasmettere all&rsquo;amministrazione competente la revoca dell&rsquo;iscrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa comunicazione va inviata allo stesso ente, e con le stesse modalit&agrave; con cui &egrave; stata inviata la Dichiarazione sostitutiva di notoriet&agrave;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tQualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all&rsquo;art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>Avv. Luca Romanella<\/strong><\/p>\n<p>\n\t<em><strong>Studio Leonardo Ambrosi &amp; Partners<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; La normativa L&rsquo;articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilit&agrave; 2015) ha previsto per l&rsquo;esercizio finanziario 2015 il<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2949"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}