{"id":2962,"date":"2018-05-11T00:00:00","date_gmt":"2018-05-10T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/05\/11\/sponsorizzazioni-sportive-non-occorre-valutare-congruita-dei-costi-per-spese-sotto-soglia\/"},"modified":"2018-05-11T00:00:00","modified_gmt":"2018-05-10T22:00:00","slug":"sponsorizzazioni-sportive-non-occorre-valutare-congruita-dei-costi-per-spese-sotto-soglia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/05\/11\/sponsorizzazioni-sportive-non-occorre-valutare-congruita-dei-costi-per-spese-sotto-soglia\/","title":{"rendered":"Sponsorizzazioni sportive: non occorre valutare congruit\u00c3\u00a0 dei costi per spese sotto soglia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa Commissione Tributaria si &egrave; pronunciata in merito ad un importante <em>favor<\/em> nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mirato in particolare a garantire la piena deducibilit&agrave; (entro un limite massimo di 400.000 euro) di tutte le spese di sponsorizzazione ex art. 74, comma 2, TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl percorso affrontato dalla Commissione &egrave; il frutto di un orientamento della Corte di Cassazione iniziato nel 2016 (Cass. 5720\/2016) e consolidatosi nel corso del 2017 (cfr. Cass. 8981\/2017, Cass. 7202\/2017. Parallelamente, e nella stessa direzione, la Commissione Tribunale Regionale Emilia Romagna aveva gi&agrave; iniziato ad esprimersi in materia (cfr. CRT 133\/2017) cos&igrave; da incoraggiare un regolare funzionamento delle sponsorizzazioni sportive come previste dalla legge. Con la nuova sentenza n&deg; 3004 del 02\/10\/2017 la CTR ha cristallizzato definitivamente le proprie posizioni confermando, e ancor meglio definendo, tale presunzione di inerenza e di congruit&agrave; delle spese e dei costi di sponsorizzazione rispetto all&rsquo;attivit&agrave; dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, evidenziando quindi come non sia necessaria un&rsquo;analisi di congruit&agrave; di tali spese rispetto agli utili, purch&eacute; non venga superato il limite dell&rsquo;importo annuo di 400.000 euro e purch&eacute; i corrispettivi erogati siano stati effettivamente destinati alla promozione dell&#39;immagine o dei prodotti del soggetto erogante con parallelo riscontro, a fronte dell&#39;erogazione, di una specifica attivit&agrave; del beneficiario della medesima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDalla lettura delle motivazioni della sentenza &egrave; possibile evidenziare i seguenti punti rilevanti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&lt;&lt;<em>L&rsquo;articolo 90 comma 8 L. n. 289\/2002, cd legge Pescante, statuisce che: &ldquo;Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societ&agrave;, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonch&eacute; di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivit&agrave; nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a &euro; 200.000 (400.000 dal 2017), spesa di pubblicit&agrave;, volta alla promozione dell&rsquo;immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivit&agrave; del beneficiario, ai sensi dell&rsquo;articolo 74 comma 2 (ora 108\/2) TUIR, di cui al DPR n. 917\/1986&rdquo;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Si tratta all&rsquo;evidenza di una norma di favore per le associazioni sportive dilettantistiche, perch&eacute; consente l&rsquo;integrale deducibilit&agrave; delle sponsorizzazioni loro rivolte e quindi incentiva la corresponsione di denaro da parte degli sponsor.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Nel caso che qui occupa, la norma &egrave; pienamente applicabile, posto che &egrave; incontestata la dazione di somme di denaro (cfr. schede contabili, fatture e matrici degli assegni, agli atti) a due associazioni dilettantistiche sportive soggettivamente rientranti nell&rsquo;elencazione di cui all&rsquo;articolo 90 comma 8 L. n. 289\/2002; la controprestazione delle societ&agrave; sponsorizzate &egrave; stata oggettivamente resa (cfr. materiale pubblicitario nonch&eacute; articoli di giornale che comprovano l&rsquo;utilizzo del nome e del logo &hellip; da parte della squadra sponsorizzata, agli atti); l&rsquo;importo pagato per la sponsorizzazione ed oggetto di deduzione &egrave; quantitativamente ricompreso nei limiti indicati dalla disposizione di legge.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<em>Deve quindi concludersi che vi &egrave; una presunzione assoluta in ordine alla deducibilit&agrave; integrale come spesa pubblicitaria ex art. 108 TUIR&gt;&gt;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tI Giudici della Commissione Tributaria osservavano inoltre che &ldquo;<em>Da una seconda angolazione ed in linea di diritto, se proprio si volesse parametrare la ragionevolezza di una spesa pubblicitaria ad un valore contabile, esso sarebbe non gi&agrave; l&rsquo;utile, quanto piuttosto il ricavo, essendo noto che gestionalmente le spese si confrontano con i ricavi<\/em>&rdquo;; il ragionamento dell&rsquo;Agenzia delle Entrate porterebbe invece ad un risultato del tutto paradossale dato che nel momento in cui la spesa &egrave; sostenuta dallo sponsor l&rsquo;utile annuo non pu&ograve; essere dallo stesso ancora conosciuto, con la conseguenza che il contribuente non sarebbe neppure in condizione di conoscere il limite di spesa per la sponsorizzazione!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tRiepilogando, la pronuncia della Commissione Tributaria, non solo ha dato ragione all&rsquo;associazione sportiva dilettantistica, ma ha sancito che, in base al comma 8, art. 90 della Legge n. 289\/2002, non occorre alcuna valutazione di congruit&agrave; dei costi rispetto al volume d&rsquo;affari ed all&rsquo;oggetto sociale, ponendo la citata norma una &ldquo;<u>presunzione assoluta<\/u> oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altres&igrave; di inerenza della spesa fino alla soglia, normativamente prefissata&rdquo;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Commissione Tributaria si &egrave; pronunciata in merito ad un importante favor nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mirato in particolare a garantire la piena deducibilit&agrave;<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2962"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}