{"id":2972,"date":"2018-06-01T00:00:00","date_gmt":"2018-05-31T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/06\/01\/le-a-s-d-e-la-perdita-della-qualifica-di-ente-non-commerciale\/"},"modified":"2018-06-01T00:00:00","modified_gmt":"2018-05-31T22:00:00","slug":"le-a-s-d-e-la-perdita-della-qualifica-di-ente-non-commerciale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/06\/01\/le-a-s-d-e-la-perdita-della-qualifica-di-ente-non-commerciale\/","title":{"rendered":"Le A.S.D. e la perdita della qualifica di ente non commerciale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tSi prendono in considerazione in quest&rsquo;articolo una pronuncia della Commissione Tributaria, una ordinanza della Corte di Cassazione ed una sentenza sempre dei giudici del &ldquo;Palazzaccio&rdquo;: 3 differenti casi in esame, e 3 contestazioni della qualifica di ente non commerciale operate dall&rsquo;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tDa siffatto raffronto ne risulta una interessante analisi delle motivazioni addotte dall&rsquo;Agenzia delle Entrate per giustificare la perdita della qualifica di ente non commerciale; tali motivazioni vanno dall&rsquo;analisi del Centro sportivo in cui l&rsquo;associazione operava, al controllo sui verbali dell&rsquo;associazione, sulle domande di ammissione e sulla democrazia interna della A.S.D., ed in alcuni casi sono da ritenersi pacifiche, in altri ben dubbie (come la mancanza di un regolamento interno).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn ogni caso, il filo conduttore che si vuole dare alla lettura di questi provvedimenti &egrave; principalmente la sensibilizzazione verso una sempre pi&ugrave; seria, accurata e corretta gestione delle Associazioni sportive dilettantistiche al fine di non incorrere in problematiche fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>1) SENTENZA N. 3\/2018, 2&deg; SEZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La contestazione in diritto della qualifica di ente non commerciale:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;Agenzia delle Entrate riteneva che i compensi erogati dalla A.S.D. non potessero godere del trattamento ex lege n. 133\/1999 &#8211; norma che ha introdotto importanti agevolazioni per le A.S.D., tra cui l&rsquo;aumento del limite massimo dei proventi fissato per poter fruire delle agevolazioni fiscali (all&rsquo;epoca 360 milioni di lire) &ndash; <u>in quanto il Centro sportivo non era in possesso dei requisiti di legge per poter usufruire delle agevolazioni previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche<\/u>. Quindi, le somme venivano qualificate come redditi diversi ed assoggettati a tassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La pronuncia:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&ldquo;<em>Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI non possono mai perdere la qualifica di Ente non commerciale; il CONI, infatti, &egrave; l&rsquo;unico garante dell&rsquo;unicit&agrave; dell&rsquo;ordinamento sportivo nazionale ed il riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato da questo organismo, preclude la perdita dei benefici concessi alle A.S.D.<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Le motivazioni:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIl collegio provinciale di Novara ha accolto il ricorso presentato dall&rsquo;Associazione sportiva annullando l&rsquo;accertamento. Le motivazioni vertono su due principi: il primo &egrave; quello relativo all&rsquo;articolo 90 della Legge n. 289\/2002, il quale prevede espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all&rsquo;articolo 149 del TUIR n. 917\/1986 (secondo quanto previsto dal comma numero quattro di questo stesso articolo 149) non opera nei confronti degli Enti Ecclesiastici e delle A.S.D.; il secondo trae origine dall&rsquo;articolo 7 della Legge n.136\/2004 che specifica come &ldquo;<em>il CONI sia l&rsquo;unico organismo certificatore della effettiva attivit&agrave; sportiva svolta dalle societ&agrave; ed associazioni sportive dilettantistiche e come le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 90 della Legge n.289\/2002 si applichino alle associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI, quale garante dell&rsquo;unicit&agrave; dell&rsquo;ordinamento sportivo nazionale<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>2) ORDINANZA 24 NOVEMBRE 2017, N. 28175, CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Il giudizio su cui era stato mosso appello<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tCon sentenza del 15 gennaio 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva l&rsquo;appello proposto da una A.S.D. del Piemonte e respingeva l&rsquo;appello incidentale proposto dall&rsquo;Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 53\/4\/13 della Commissione tributaria provinciale di Asti che aveva parzialmente accolto il ricorso di detta Associazione contro l&rsquo;avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007. L&rsquo;Agenzia delle Entrate, invece, aveva richiesto il disconoscimento dei presupposti di applicabilit&agrave; del regime agevolato di cui la A.S.D. godeva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La contestazione in diritto della qualifica di ente non commerciale<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tSi contesta la motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che ha ritenuto unico e sufficiente presupposto di applicabilit&agrave; del regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche la sola circostanza che la contribuente fosse affiliata al CONI\/alla FIGC, registrata nel Registro nazionale delle ASD e svolgesse regolarmente l&rsquo;attivit&agrave; sportiva e le competizioni organizzate da detti Enti di promozione sportiva e non invece l&rsquo;analisi di merito documentata dalla stessa Agenzia che lamentava violazione\/falsa applicazione degli artt. 148, TUIR, 4, d.P.R. 633\/1972, 1, legge 398\/1991.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La pronuncia<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPremesso che, &ldquo;<em>avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l&rsquo;Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico<\/em>&rdquo;, e che &ldquo;<em>l&rsquo;intimata associazione non si &egrave; difesa<\/em>&rdquo;, la Cassazione accoglie in pieno il ricorso dell&rsquo;Agenzia delle Entrate rilevando che &ldquo;<em>La sentenza impugnata &egrave; chiaramente contrastante con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali sia perch&eacute; ha ritenuto presupposto sufficiente per l&rsquo;applicazione del regime fiscale agevolato de quo l&rsquo;affiliazione al CONI ed alla FIGC sia perch&eacute; <u>ha completamente omesso qualsiasi considerazione sulla conformazione statutaria dell&rsquo;associazione contribuente alle specifiche prescrizioni date dall&rsquo;art. 148, TUIR ed altres&igrave; sull&rsquo;effettiva attuazione delle previsioni statutarie stesse<\/u>, essendo stato ci&ograve; contestato con l&rsquo;avviso di accertamento impugnato e non contro provato dalla contribuente medesima.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Le motivazioni<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&ndash; <\/strong>&laquo;<em>In tema di agevolazioni tributarie, l&rsquo;esenzione d&rsquo;imposta prevista dall&rsquo;art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall&rsquo;elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall&rsquo;effettivo svolgimento di attivit&agrave; senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non pu&ograve; ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell&rsquo;affiliazione alle federazioni sportive ed al Con<\/em>i&raquo; (Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 05\/08\/2016, Rv. 640774 &ndash; 01);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>&ndash;<\/strong> &laquo;<em>Affinch&eacute; un&rsquo;associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall&rsquo;art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall&rsquo;art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non &egrave; sufficiente la sua astratta sussumibilit&agrave; in una delle categorie previste da tali norme, ma &egrave; necessario che essa dia prova di svolgere la propria attivit&agrave; nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse<\/em>&raquo; (Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30\/05\/2012, Rv. 622732 &ndash; 01).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>3) SENTENZA DEL 07\/02\/2018, N&deg; 10393, CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Il giudizio su cui era stato mosso appello:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tla Commissione Tributaria Provinciale, di Treviso, aveva antecedentemente respinto il ricorso dell&rsquo;associazione, cui la Commissione Regionale dava invece ragione accogliendone l&rsquo;appello. Conseguentemente ricorreva quindi per Cassazione l&rsquo;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La contestazione in diritto della qualifica di ente non commerciale:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tL&rsquo;Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando &ldquo;<em>&hellip; violazione e\/o falsa applicazione dell&#39;art. 90, commi 17 e 18, della&nbsp; legge n. 289\/2002 e dell&#39;art. 148 del d.P.R. n. 917\/1986 (di seguito TUIR), in relazione all&#39;art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere negato rilevanza indiziaria agli elementi, addotti nell&#39;atto impositivo, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che inducevano a ritenere che l&#39;ASD &mdash; che gestiva una palestra con piscina e termarium &mdash; operasse alla stregua di una vera e propria societ&agrave; commerciale<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tTra tali elementi si notino: l&#39;identico contenuto, nel corso degli anni, dei verbali dell&#39;assemblea dei soci e del consiglio direttivo; mancanza delle delibere del Consiglio Direttivo (o di accettazione della domanda da parte del Presidente del Consiglio Direttivo) in ordine all&#39;ammissione di nuovi soci con violazione diretta di quanto prescritto dallo Statuto; mancanza di regolamenti interni relativi all&#39;attivit&agrave; sportiva; mancanza nei verbali di assemblea del conteggio dei soci presenti con verbali sistematicamente firmati solo dai medesimi due soli soci; assenza di adeguate modalit&agrave; di convocazione&nbsp; dell&#39;assemblea, come peraltro confermato dalle dichiarazioni dei soggetti intervistati in sede di accesso; mancanza di locale idoneo ad ospitare tutti gli associati (circa 2400- 2500 persone); mancata utilizzazione della sigla &quot;ASD&quot; in tutte le comunicazioni (nei&nbsp; rivolte agli associati e nei segni distintivi dell&#39;associazione, nelle quali &egrave; dato rilievo alla parola &quot;club&quot;; mancata istituzione di un libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo; assenza (in contrasto con quanto stabilito) dall&#39;art. 2 dello Statuto, promosso o organizzato manifestazioni sportive; n) nella mancanza del vincolo associativo riscontrata dalla carenza dell&#39;esercizio dei diritti e doveri connessi alla qualit&agrave; di soci, alcuni dei quali, intervistati, si sono qualificati come &quot;clienti&quot;; o) nell&#39;adozione di forme di pubblicit&agrave;, di tariffe differenti, a seconda del servizio reso e di sconti e promozioni propri di una tipica societ&agrave; commerciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>La pronuncia:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa Corte da ragione all&rsquo;Agenzia delle Entrate e cassa la sentenza della Commissione Regionale perch&eacute; quest&rsquo;ultima, &ldquo;<em>muovendo dal presupposto che l&#39;iscrizione nell&#39;apposito registro tenuto dal CONI garantisse la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolativo &hellip; si &egrave; soffermata su una considerazione atomistica degli elementi, aventi per l&#39;Ufficio valenza indiziaria &hellip; senza che ne fosse valutata la tenuta nel quadro di una valutazione complessiva degli stessi elementi raccolti<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn parole pi&ugrave; semplici, ad avviso della Corte la C.T.R. ha dato eccessiva importanza all&rsquo;iscrizione nel Registro CONI, mentre invece ci&ograve; che devono e dovevano essere valutate dalla Commissione Regionale erano invece le effettive modalit&agrave; di svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\t<strong>Le motivazioni:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tLa sentenza impugnata si &egrave;, dunque, posta in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte in analoghe controversie, secondo cui:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\ta) &laquo;<em>In tema di agevolazioni tributarie, l&#39;esenzione d&#39;imposta prevista dall&#39;art. 148 del d.P.R. n. 917\/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall&#39;elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall&#39;effettivo svolgimento di attivit&agrave; senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non pu&ograve; ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell&#39;affiliazione al CONI<\/em>&raquo; (cfr. Cass. sez. 5, 5 agosto 2016, n. 16449);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tb) le suddette agevolazioni tributarie di cui all&#39;art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, &laquo;<em>si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell&#39;atto costitutivo o nello statuto<\/em>&raquo; (cfr. Cass.. sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4872).&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>Avv. Luca Romanella<\/strong><\/p>\n<p>\n\t<em>Studio Leonardo Ambrosi &amp; Partners<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si prendono in considerazione in quest&rsquo;articolo una pronuncia della Commissione Tributaria, una ordinanza della Corte di Cassazione ed una sentenza sempre dei giudici del &ldquo;Palazzaccio&rdquo;: 3<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2972"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2972\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}