{"id":2974,"date":"2018-06-01T00:00:00","date_gmt":"2018-05-31T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/06\/01\/affidamenti-di-impianti-sportivi-al-vaglio-europeo-dal-18-aprile-d-g-u-e-in-formato-elettronico\/"},"modified":"2018-06-01T00:00:00","modified_gmt":"2018-05-31T22:00:00","slug":"affidamenti-di-impianti-sportivi-al-vaglio-europeo-dal-18-aprile-d-g-u-e-in-formato-elettronico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/06\/01\/affidamenti-di-impianti-sportivi-al-vaglio-europeo-dal-18-aprile-d-g-u-e-in-formato-elettronico\/","title":{"rendered":"Affidamenti di impianti sportivi al vaglio europeo: dal 18 Aprile D.G.U.E. in formato elettronico"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn materia di concessione e gestione di impianti sportivi, il cd. Codice degli appalti, regolato dal D. Lgs. n&deg; 50\/2016 e successive modifiche e integrazioni, pone una importante distinzione tra &ldquo;contratti di concessione&rdquo; e &ldquo;appalti di servizi&rdquo;: i primi sono quelli relativi ad impianti sportivi che abbiano una &ldquo;rilevanza economica&rdquo;, ossia come specificato dalla Delibera n&deg; 1300 del 14 Dicembre 2016 dell&rsquo;Autorit&agrave; Nazionale Anticorruzione sono quegli impianti che pur essendo di pubblica utilit&agrave; rientrano invece &ldquo;<em>in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all&rsquo;impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538)<\/em>&rdquo;. Si fa dunque riferimento ad una gestione ben remunerativa, nonch&eacute; ad un rischio operativo di gestione trasferito al concessionario comportante anche una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tGli &ldquo;appalti di servizi&rdquo;, invece, sono quelli relativi ad impianti sportivi che non hanno tale &ldquo;rilevanza economica&rdquo;, e che per la citata Delibera A.N.A.C riguarda &ldquo;<em>servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettivit&agrave; anche al di fuori di una logica di profitto d&rsquo;impresa<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tIn entrambi i casi la gestione delle gare per l&rsquo;affidamento degli impianti sportivi viene allineata alle Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 ed alle regole comunitarie di trasparenza, adeguata pubblicit&agrave;, non discriminazione, parit&agrave; di trattamento, predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tVolendo sintetizzare, &egrave; possibile riferire, in linea generale e salvo diverse norme ed eccezioni, la preferenza per un affidamento degli impianti sportivi previo confronto concorrenziale tra soggetti (tra cui A.S.D. e S.S.D.) individuati con procedura selettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tE&rsquo; in questo quadro generale che il Regolamento Europeo 7\/2016, recepito a livello nazionale proprio dal citato Codice degli Appalti (D.lgs. 50\/2016), ed in riferimento a tutte le gare e procedure di appalti, anche per concessioni e appalti di impianti sportivi, ha adottato un modello di D.G.U.E. per tutti i paesi membri: si tratta del &ldquo;Documento di Gara Unico Europeo&rdquo;, ossia &ldquo;<em>un&#39;autodichiarazione dell&#39;impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacit&agrave; e sulla propria idoneit&agrave; per una procedura di appalto pubblico. &Egrave; disponibile in tutte le lingue dell&#39;UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell&#39;UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono pi&ugrave; fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell&#39;accesso agli appalti transfrontalieri<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tConseguentemente, gi&agrave; dal 18 aprile 2018 &egrave; entrato in vigore l&rsquo;obbligo di redigere il DGUE in formato elettronico, e dunque per tutte le procedure di gare aventi scadenza dal 18 Aprile, le stazioni appaltanti hanno dovuto accettare il DGUE in formato elettronico, in virt&ugrave; del D.M. del 13 novembre 2014, attuativo del Codice dell&rsquo;Amministrazione digitale (D.lgs. 82\/2005).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tI documenti predisposti per la partecipazione al bando, devono contenere tutte le informazioni necessarie per la reperibilit&agrave;, la compilazione e la trasmissione del DGUE in formato elettronico allo stesso Ente appaltante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tTuttavia, fino al fino al 18 Ottobre 2018, data di entrata in vigore dell&rsquo;obbligo delle comunicazioni elettroniche in base all&rsquo;art. 40 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all&rsquo;operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico digitale all&rsquo;interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\tPer quanto riguarda tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 Ottobre 2018, eventuali DGUE in formati diversi da quello elettronico, saranno considerati come mera documentazione illustrativa a supporto.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t<strong>Avv. Luca Romanella<\/strong><\/p>\n<p>\n\t<em>Studio Leonardo Ambrosi &amp; Partners<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In materia di concessione e gestione di impianti sportivi, il cd. Codice degli appalti, regolato dal D. 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