{"id":3019,"date":"2018-08-23T00:00:00","date_gmt":"2018-08-22T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/08\/23\/una-prima-analisi-della-circolare-18-e-dellagenzia-delle-entrate\/"},"modified":"2020-04-02T16:27:40","modified_gmt":"2020-04-02T14:27:40","slug":"una-prima-analisi-della-circolare-18-e-dellagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2018\/08\/23\/una-prima-analisi-della-circolare-18-e-dellagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"UNA PRIMA ANALISI DELLA CIRCOLARE 18\/E DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"380\" height=\"310\" src=\"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/agenzia-entrate.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-3665\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">La Circolare 18\/E del 1\u00b0 agosto 2018 , emanata dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell\u2019Agenzia delle Entrate, chiarisce effettivamente,\u00a0 come si legge da pi\u00f9 parti, alcuni dei tanti elementi incerti che affliggono il comparto sportivo dilettantistico o, come spesso accade a livello generale in campo tributario, contribuisce anch&#8217;essa\u00a0 ad elevare lo stato di \u201cconfusione fiscale\u201d? A fare una prima analisi ci prova il Dott. Giancarlo Romiti, che affronta l&#8217;argomento con pragmatismo e abituale professionalit\u00e0.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7.10 Quantificazione dell&#8217;IVA in sede di accertamento in caso di riqualificazione come commerciale dell&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;associazione sportiva dilettantistica in favore degli associati.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la cd rivalsa ordinaria, ex art 18 c.1 DPR 633\/72, il soggetto che effettua cessione di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare al cessionario o committente la relativa imposta. Al successivo comma 2, per le operazioni per cui non \u00e8 prescritta l&#8217;emissione della fattura, il prezzo o corrispettivo si intende comprensivo di IVA .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, se la fattura \u00e8 emessa su richiesta del cliente il prezzo, o il corrispettivo, deve essere diminuito della percentuale indicata nell&#8217;art 27 c 4 del DPR 633\/72.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una recente sentenza di merito \u2013 CTP Lecce n\u00b0 2771\/2\/15 &#8211;\u00a0 ha considerato che <em>\u201ci corrispettivi incassati dal commerciante al minuto sono sempre al lordo dell&#8217;IVA, sia se la vendita avviene tramite scontrino fiscale sia che avvenga a mezzo fattura\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo perch\u00e9, sempre secondo i primi giudici salentini, <em>\u201cl&#8217;IVA \u00e8 una imposta che grava sul consumatore finale e, quindi, non deve mai essere considerata ricavo dell&#8217;impresa&#8230;.\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inspiegabilmente Giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Cassazione sentenza n. 6934\/17) e la Circolare di cui ci si occupa ignorano, oltre a quanto sopra, una essenziale tesi della Corte di Giustizia Europea (causa C-317\/94) per cui, in estrema sintesi, l&#8217;Iva <em>\u201cmira a gravare unicamente il consumatore finale\u201d.\u00a0 <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; dunque evidente che, al di l\u00e0 dello <em>status<\/em> di impresa o ente non profit, negare lo scorporo significa totale spregio del principio di neutralit\u00e0 dell&#8217;imposta con conseguente aggravio della stessa sul cedente o prestatore, onere che, al contrario, deve restare esclusivamente a carico del committente\/cessionario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stupisce ancor pi\u00f9 come la stessa Amministrazione Finanziaria disconosca una certa \u201capertura\u201d in tal senso da parte di alcune Direzioni Provinciali del Veneto, della Liguria e delle Marche, nonch\u00e9, seppur resa a titolo di assistenza al contribuente e non per specifico interpello, quanto scritto dal Centro di Assistenza delle Entrate in data 06\/04\/2017: <em>\u201c&#8230;.si ritiene che la norma sia piuttosto chiara, stabilendo dei limiti di reddito affinch\u00e9 vi sia la ricomprensione delle attivit\u00e0 commerciali nel regime di favore della Legge 398\/1991\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare infine superflua, se non, per cos\u00ec dire, per meri fini di \u201capparente disponibilit\u00e0\u201d, la precisazione contenuta nell&#8217;ultimo capoverso della circolare in merito alla non applicazione delle sanzioni nei casi di obiettive condizioni di incertezza della norma, fattispecie gi\u00e0 ben presente da quasi un ventennio nel nostro ordinamento tributario &#8211; Statuto dei diritti del contribuente.<\/p>\n<p><strong>6.4 Tracciabilit\u00e0 dei pagamenti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso, abbastanza frequente, \u00e8 quello dell&#8217;incasso, in giornate diverse, di varie quote associative di singolo importo inferiore ad 1.000,00 che poi vengono versate cumulativamente dall&#8217;associazione sul proprio conto corrente per una somma maggiore al suddetto limite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di rispettare l&#8217;obbligo della tracciabilit\u00e0 era buona norma, oltre che rilasciare singole quietanze, tenere anche una sorta di brogliaccio-prima nota con annotazione giornaliera dei vari incassi nominativi a cui ricondurre i successivi versamenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora la Circolare specifica che <em>\u201cPer ogni singola quota di iscrizione ai corsi o affiliazione, l&#8217;ente deve rilasciare un&#8217;apposita quietanza, copia della quale dovr\u00e0 essere conservata dall&#8217;ente stesso.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l&#8217;associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica dovr\u00e0 dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l&#8217;importo incassato o pagato\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene: \u00e8 evidente che si passa da una mera raccomandazione ad un vero e proprio obbligo (<strong><em>dovr\u00e0<\/em><\/strong>)<strong> <em>dotarsi di<\/em><\/strong><em> <strong>un registro<\/strong><\/em><strong>, <\/strong>sui cui termini di aggiornamento nulla \u00e8 specificato<strong>, <\/strong>gravando in tal mondo i sodalizi di un ulteriore adempimento che, sebbene non dettato da alcuna specifica norma ma esclusivamente da un cd documento di prassi, sar\u00e0 bene rispettare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7.8 Trattamento fiscale della cessione, da parte di associazione e societ\u00e0 sportive dilettantistiche senza fini di lucro, dei diritti alla prestazione sportiva dell&#8217;atleta.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene chiarito che il comma 3 dell&#8217;art 148 (corrispettivi specifici) \u00e8 applicabile, ad esclusione di casi meramente speculativi (acquisto di un atleta e successiva immediata rivendita), anche nel caso di trasferimento di propri tesserati ad altra societ\u00e0 dilettantistica, fattispecie dunque riconducibile ad attivit\u00e0 svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto? L&#8217;Amministrazione Finanziaria, ancora una volta, non si esprime e pertanto, trattandosi di contratti di tipo privatistico, con facolt\u00e0 delle parti interessate di stabilire liberamente forme e modi di pagamento, la somma incassata, a fronte di una <em>obbligazione di fare, non fare o permettere<\/em>, \u00e8 riconducibile senz&#8217;altro ad una operazione di natura commerciale da assoggettare ad Iva, cos\u00ec come anche previsto dall&#8217;art 4 della L. 398\/91 \u201c<em>&#8230;&#8230;.le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all&#8217;imposta sul valore aggiunto&#8230;.\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong>7.<\/strong><strong>Connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime di cui alla legge n. 398 del 1991.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IMPOSTE SUI REDDITI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In riferimento agli enti non profit che svolgono anche attivit\u00e0 commerciale gli artt. 13 e 20 del DPR 600\/73 stabiliscono l&#8217;obbligo di tenuta delle scritture contabili anche per i soggetti Ires che <em>\u201c&#8230;&#8230;non hanno per oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali.\u201d <\/em>L&#8217;<strong>articolo 144, comma 2,\u00a0 del TUIR<\/strong> dispone <strong>l&#8217;obbligo<\/strong> di tenere una <strong>contabilit\u00e0 separata<\/strong> nel caso di contemporaneo esercizio di attivit\u00e0 commerciale e non.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto predetto pu\u00f2 essere regolarmente assolto tramite la creazione di un apposito piano dei conti evidenziante la natura dell&#8217;operazione (commerciale, istituzionale o promiscua). A tal proposito la R.M. dell&#8217;Agenzia delle Entrate n\u00b0 86 del 13\/03\/2002 (quesito 7) ha disposto che <em>\u201cLa tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti&#8230;&#8230;&#8230;.non \u00e8 di ostacolo all&#8217;eventuale attivit\u00e0 di controllo\u00a0 esercitata dagli organi competenti&#8230;&#8230;&#8230;\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di applicazione del regime di favore ex <strong>L. 398\/91<\/strong> l&#8217;obbligo di separazione \u00e8 rispettato con la sola tenuta del registro Iva minori previsto dal DM\u00a0 11\/02\/1997. Non \u00e8 richiesto di individuare (tramite pro-rata &#8211; c. 4 art 144 del Tuir) i costi promiscui in quanto <strong>il reddito imponibile<\/strong> viene <strong>determinato,<\/strong> in via forfetaria (3%), <strong>sul totale dei proventi commerciali conseguiti<\/strong>. Obbligo, al contrario, da rispettare ai fini della redazione del rendiconto annuale nonch\u00e9 per la determinazione della base imponibile Irap.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;IVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;articolo 36 del DPR 633\/72 regola le modalit\u00e0 di calcolo dell&#8217;imposta sul valore aggiunto nei confronti di coloro che svolgono pi\u00f9 attivit\u00e0. Il comma <a href=\"#1\"><span style=\"color: #0000ff;\">[<u>1<\/u>]<\/span><\/a> obbliga chi esercita intrattenimento <a href=\"#2\"><span style=\"color: #0000ff;\">[<u>2]<\/u><\/span><\/a> (art 74 c. 6 DPR 633\/72 e tariffa allegata al DPR 640\/72) o spettacolo <a href=\"#3\"><span style=\"color: #0000ff;\">[3]<\/span><\/a> (art 74 quater c. 5 DPR 633\/72) alla separazione delle attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli enti senza scopo di lucro la detrazione \u00e8 possibile solo per gli acquisti inerenti l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali, mentre, per effetto degli artt 19 c. 4 e 19 ter del DPR 633\/72, per i beni e servizi promiscui il riparto per il calcolo della detrazione iva, in assenza di una precisa regola come per le II.DD. (c. 4 art 144 Tuir), \u00e8 possibile in base a criteri oggettivi (pro-rata, rapporto tra volume d&#8217;affari complessivo e fatturato attivit\u00e0 commerciale).\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;art 1 c. 1 della Legge 398\/91<\/strong> comprende nel regime favore <em>\u201cLe associazioni sportive&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;che svolgono attivit\u00e0 sportive dilettantistiche e che nel periodo d&#8217;imposta precedente hanno <strong>conseguito dall&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali<\/strong> <strong>proventi<\/strong> per un importo non superiore a&#8230;&#8230;..\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il successivo <strong>articolo 2, commi 2 e 3: <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cI soggetti che fruiscono dell&#8217;esonero devono annotare nella distinta d&#8217;incasso o nella dichiarazione di incasso previste&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<strong>qualsiasi provento conseguito nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le\u00a0 predette disposizioni agevolative ai fini Iva sono state richiamate dal regolamento di attuazione dell&#8217;imposta sugli intrattenimenti, <strong>art 9, 1\u00b0 comma del\u00a0 DPR 544\/1999<\/strong>, in cui \u00e8 precisato che <em>\u201cAlle associazioni sportive dilettantistiche&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;,che optano per l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per<strong> tutti i proventi <\/strong>conseguiti nell&#8217;esercizio <strong>di attivit\u00e0 commerciali connesse agli scopi istituzionali<\/strong>,<\/em> <em>le disposizioni di cui all&#8217;<strong>art 74<\/strong>,<strong> sesto comma<\/strong>, DPR 633\/72 e successive modificazioni\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A conferma del prefato articolo 9 il Ministero, con <strong>Circolare 165\/E\/00<\/strong>, ha inizialmente ribadito, per i soggetti in 398, <em>\u201cl&#8217;applicabilit\u00e0, <strong>per tutti i proventi conseguiti nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali connesse agli scopi istituzionali<\/strong>, delle disposizioni previste dal 6\u00b0 comma dell&#8217;art 74 DPR 633\/72\u201d<\/em>, per poi precisare, in maniera estensiva, che <em>\u201c&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., lo speciale regime recato dall&#8217;art 74, sesto comma, trova applicazione <strong>anche per quei proventi percepiti in relazione ad attivit\u00e0 non soggette all&#8217;imposta sugli intrattenimenti<\/strong>\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopodich\u00e9 la <strong>Direzione Regionale del Piemonte<\/strong>, in una guida pubblicata nel 2015, ha classificato come <strong>attivit\u00e0 commerciali connesse agli scopi istituzionali<\/strong> tutte quelle <em>\u201c&#8230;.strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendite di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all&#8217;evento specifico, cene sociali, lotterie.<\/em>\u00a0 Pertanto, continua l&#8217;opuscolo, <em>\u201cPer applicare il regime forfetario, nell&#8217;ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva, occorre distinguere tra le operazioni direttamente connesse e quelle non direttamente connesse agli scopi istituzionali\u201d <a href=\"#4\"><span style=\"color: #0000ff;\">[<u>4]<\/u><\/span><\/a> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, a conferma della suddetta tesi, ecco la recente <strong>C.M 18\/E del 1\u00b0 agosto 2018 <\/strong>con cui l&#8217;Amministrazione Finanziaria, in estrema sintesi, richiamando il comma 1 dell&#8217;art 9 del DPR 544\/1999, ribadisce che <em>\u201c&#8230;.il regime forfetario IVA di cui all&#8217;articolo 74, sesto comma del DPR 633 del 1972, si applica per tutti i proventi conseguiti nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali connesse agli scopi istituzionali\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto precede considerato dunque:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l&#8217;<strong>art 36 comma 3 DPR 633\/72<\/strong>. <u>Possibilit\u00e0<\/u>, tramite opzione, di gestione con contabilit\u00e0 separata delle attivit\u00e0 commerciali\u00a0 rispetto alle istituzionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l&#8217;<strong>art 36 comma 4 DPR 633\/72. <\/strong><u>Non<\/u> si applicano le previsioni che obbligano alla separazione delle attivit\u00e0 in quanto non ricorre n\u00e9 la fattispecie prevista dall&#8217;art 74 sesto comma del DPR 633\/72 (attivit\u00e0 d&#8217;intrattenimento), n\u00e9 tanto meno quella di cui al successivo art. 74 quater;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>l&#8217;art 1 cc 1-2-3 della Legge 398\/91<\/strong>, norma speciale in deroga a quella generale (DPR 633\/72) &#8211; <em>lex specialis derogat generali <\/em><strong>&#8211;<\/strong> in cui \u00e8 chiara l&#8217;intenzione del legislatore di collegare al regime di favore qualsiasi tipo di attivit\u00e0 commerciale venga posta in essere dal sodalizio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">pare evidente un mancato coordinamento normativo tra la L. 398\/91 ed il successivo regolamento di attuazione dell&#8217;imposta sugli intrattenimenti ex DPR 544\/99.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene, alla luce della CM 18\/E dello scorso 1\u00b0 agosto, pur sempre\u00a0 convinto che, per quanto sopra argomentato,\u00a0 il regime 398 sia, al fine di non \u201csvuotarne\u201d il significato,\u00a0 assolutamente assorbente di tutte le attivit\u00e0 commerciali svolte, in contemporanea presenza di proventi commerciali, connessi e non all&#8217;attivit\u00e0 istituzionale del sodalizio, ai fini della\u00a0 determinazione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto da versare, \u00e8 opportuno adottare contabilit\u00e0 separate con netta\u00a0 distinzione tra\u00a0 le attivit\u00e0 in 398, con detrazione iva forfetaria (50% &#8211; 1\/3), e quelle a cui applicare il cd metodo \u201cIva da Iva\u201d (Iva su fatture emesse \u2013 Iva detraibile su acquisti = Iva da versare). Per quest&#8217;ultime, a seguito di opzione per il versamento trimestrale, sull&#8217;imposta dovuta occorre calcolare gli interessi da maggiorazione (1%),\u00a0 nonch\u00e9 presentare relativa dichiarazione annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Situazione paradossale \u00e8 che ogni anno l&#8217;Amministrazione Finanziaria, tramite comunicazione per controllo automatizzato sulle dichiarazioni fiscali trasmesse, potrebbe, fattispecie peraltro gi\u00e0 riscontrata, rilevare un maggior credito Iva presente in anagrafe tributaria stanti versamenti periodici (codici 6031,6032,6033, 6034) superiori a quanto indicato nel\u00a0\u00a0 quadro H del relativo modello ministeriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine: come quantificare l&#8217;elemento oggettivo (plafond 400.000) per accedere o mantenere il regime di favore? Al calcolo debbono partecipare tutti i ricavi o esclusivamente quelli inerenti alle attivit\u00e0 connesse agli scopi istituzionali?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da quanto fin qui analizzato, a parere di chi scrive, emerge ancora una volta che allo sport dilettantistico italiano non occorrono nuove agevolazioni bens\u00ec norme chiare. E&#8217; da tenere sempre bene a mente ci\u00f2 che scrisse in tema di \u201cfisco ordinato\u201d Victor Uckmar: <em>\u201cA mio avviso lo sfacelo non \u00e8 conseguente alla struttura dell&#8217;imposizione ma alla pessima tecnica legislativa che determina gravi incertezze e conseguentemente disparit\u00e0 nella interpretazione e quindi nell&#8217;applicazione e nel contenzioso\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"color: #000000; text-align: right;\"><strong>Giancarlo Romiti<\/strong><\/p>\n<p style=\"color: #000000; text-align: right;\">Commercialista, Rapallo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">__________________________________________________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a name=\"1\"><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">[1]<\/span> Art 36 DPR 633\/72 \u2013 Esercizio di pi\u00f9 attivit\u00e0 \u2013 comma 4: \u201c<em>L&#8217;imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.e per quelle di cui all&#8217;art 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall&#8217;art 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell&#8217;art 74-quater\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a name=\"2\"><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">[2]<\/span> L&#8217;imposta sugli intrattenimenti, a titolo esemplificativo, si applica a : esecuzioni musicali, utilizzazione di biliardi, biliardini e ogni altro apparecchio da divertimento a gettone, moneta o scheda , ingresso nelle sale\/case\u00a0 da gioco o scommesse. Per intrattenimento si intende ogni attivit\u00e0 prettamente ludica che comporta una <u>partecipazione attiva<\/u> del fruitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a name=\"3\"><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">[3]<\/span> Le attivit\u00e0 spettacolistiche presuppongono la <u>partecipazione passiva <\/u>dello spettatore. Non sono soggette all&#8217;imposta sugli intrattenimenti ma esclusivamente al regime Iva ordinario.<\/p>\n<p><a name=\"4\"><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">[4]<\/span> Vedasi schema n. 3.4 di pag 30 della guida Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare \u2013 a cura della Direzione Regionale del Piemonte, anno 2015.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Circolare 18\/E del 1\u00b0 agosto 2018 , emanata dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell\u2019Agenzia delle Entrate, chiarisce effettivamente,\u00a0 come si legge da pi\u00f9 parti, alcuni<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3665,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-3019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-miscellanea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3019"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3019\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3668,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3019\/revisions\/3668"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3665"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}