{"id":3060,"date":"2019-01-11T00:00:00","date_gmt":"2019-01-10T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2019\/01\/11\/la-distinzione-tra-attivitaae-di-intrattenimento-ed-attivitaae-di-spettacolo-ai-fini-dellaeapplicazione-dellaeimposta-sugli-intrattenimenti-isi\/"},"modified":"2020-04-02T11:57:21","modified_gmt":"2020-04-02T09:57:21","slug":"la-distinzione-tra-attivitaae-di-intrattenimento-ed-attivitaae-di-spettacolo-ai-fini-dellaeapplicazione-dellaeimposta-sugli-intrattenimenti-isi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2019\/01\/11\/la-distinzione-tra-attivitaae-di-intrattenimento-ed-attivitaae-di-spettacolo-ai-fini-dellaeapplicazione-dellaeimposta-sugli-intrattenimenti-isi\/","title":{"rendered":"LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA&#8217; DI INTRATTENIMENTO ED ATTIVITA&#8217; DI SPETTACOLO AI FINI DELL&#8217;APPLICAZIONE DELL&#8217;IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/spettacolo.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3528\" width=\"466\" height=\"371\" srcset=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/spettacolo.jpeg 440w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/spettacolo-300x239.jpeg 300w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/spettacolo-184x146.jpeg 184w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/spettacolo-50x40.jpeg 50w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/spettacolo-94x75.jpeg 94w\" sizes=\"(max-width: 466px) 100vw, 466px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai fini dell\u2019assoggettamento all\u2019I.S.I., va sempre preliminarmente accertato che si sia trattato di una attivit\u00e0 di intrattenimento e non di spettacolo: questo uno dei nodi cruciali intorno al quale, in tema di determinazione dei presupposti di imposizione, i giudici della CTR di Ancona hanno sviluppato le motivazioni che hanno condotto alla pronuncia della Sentenza n\u00b0 607\/3 del 09\/10\/2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il provvedimento tocca anche altre questioni come, ad esempio, il caso delle consumazioni obbligatorie comprese nel prezzo, oppure il caso delle strutture con pi\u00f9 sale (alcune con attivit\u00e0 di intrattenimento ed altre di spettacolo) ed il correlato problema del biglietto di ingresso unico (dato che le attivit\u00e0 di spettacolo hanno anche aliquote Iva pi\u00f9 agevolate), citando l\u2019intervento normativo ex L. n\u00b0 248\/2006, e soprattutto richiamando, in particolare, \u00a0il metro di distinzione tra le due tipologie di attivit\u00e0 operato dalla Circolare Ministeriale n. 165\/E del 7\/9\/2000, in base al quale l\u2019<strong><em>intrattenimento<\/em><\/strong> comprende le attivit\u00e0 a prevalente aspetto ludico e di divertimento con <u>partecipazione attiva<\/u> all\u2019evento da parte dello spettatore; lo <strong><em>spettacolo<\/em><\/strong>, invece, \u00e8 caratterizzato dalla partecipazione per lo pi\u00f9 passiva dello spettatore dell\u2019evento, che assume anche una connotazione <u>culturale<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito alcuni passaggi significativi della sentenza:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Se con <\/em><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006;248\"><em>L. 248\/2006<\/em><\/a><em> il legislatore ha ritenuto di stabilire che le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie all&#8217;attivit\u00e0 di intrattenimento e\/o spettacolo, evidentemente prima dell&#8217;intervento normativo de quo, cos\u00ec non era; &#8211; I giudici di prime cure non hanno chiara la distinzione tra impresa di spettacolo (esente da ISI) e impresa di intrattenimento (imponibile) in quanto la funzionalit\u00e0 del ballo non rileva per determinare a quale delle due categorie appartiene l&#8217;impresa: si ha intrattenimento quando l&#8217;esecuzione musicale \u00e8 eseguita con strumenti meccanici oppure la musica dal vivo sia inferiore al 50% della durata dell&#8217;intero evento musicale. In questa ipotesi l&#8217;impresa \u00e8 assoggettata sia ad ISI che ad IVA. In tutti gli altri casi, e cio\u00e8 quando la musica dal vivo sia superiore al 50% della durata dell&#8217;evento musicale, si \u00e8 in presenza di impresa di spettacolo, assoggettata solo ad IVA<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u2026<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Quanto al recupero dell&#8217; ISI, va premessa la distinzione tra impresa di spettacolo ( esente da ISI ) e impresa di intrattenimento ( imponibile ). Secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 165\/E del 7.9 .2000, l&#8217;intrattenimento comprende le attivit\u00e0 che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all&#8217;evento; lo spettacolo, invece, \u00e8 caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all&#8217;evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale. In materia di imposta sugli intrattenimenti, occorre poi verificare quali attivit\u00e0 siano assoggettate a tale imposizione. A questo proposito, occorre fare riferimento alla tariffa allegata al D.P .R. 640\/1972 ovvero alle seguenti attivit\u00e0<u>: \u00a0esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l&#8217;esecuzione di musica dal vivo \u00e8 di durata inferi ore al 50% dell&#8217;orario complessivo di apertura al pubblico dell&#8217;esercizio<\/u>; utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart; ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all&#8217;esercizio delle scommesse; esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ci\u00f2 destinati. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La circolare 7.9.2000 n. 165 al punto 1.1.1 chiarisce che &#8220;<u>Quando, nell&#8217;ambito della medesima struttura, siano organizzati piu&#8217; esecuzioni musicali, anche contemporaneamente, in spazi distinti, le stesse devono considerarsi separatamente, al fine di accertare l&#8217;incidenza percentuale della musica dal vivo, in relazione alla durata dello specifico evento svolto in ogni singola sala o spazio<\/u>&#8220;. Dunque, in caso di pluralit\u00e0 di sale, come nel caso di specie, occorre determinare la prevalenza della musica dal vivo (spettacolo) o della musica registrata (intrattenimento) in ciascuna di esse. Ebbene, anzitutto, contrariamente agli assunti della societ\u00e0 <u>non rileva la durata dell&#8217;evento musicale ma l&#8217;orario di apertura al pubblico del locale<\/u>; inoltre, risulta che la musica dal vivo viene eseguita in una sola sala e che l&#8217; attivit\u00e0 prevalente nel caso di specie ( due sale su tre ) \u00e8 quella di intrattenimento, per cui, come condivisibilmente argomentato dall&#8217; Ufficio, esso avrebbe potuto procedere all&#8217; assoggettabilit\u00e0 integrale dell&#8217; attivit\u00e0 del contribuente all&#8217; imposta sugli intrattenimenti. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Tuttavia, in sede di accertamento ha invece calcolato la base imponibile su un ammontare minore rispetto a quello evidenziato dai verbalizzanti della SIAE in quanto ha individuato tale base imponibile, in ci\u00f2 non venendo contraddetta dall&#8217; appellante, solo sui corrispettivi relativi alle due sale che svolgono attivit\u00e0 di intrattenimento ( sale con musica registrata: sala latino americano e sala discoteca ) escludendo quelli riferiti alla sala dove risultava prevale la musica dal vivo, e quindi l&#8217; attivit\u00e0 di spettacolo, esente da imposta. Non a caso, contrariamente alle risultanze delle verifiche SIAE e per la prima volta rispetto alle difese precedenti ( per tutte, si veda la dichiarazione resa dal legale rappresentante della societ\u00e0 ai verificatori della SIAE, in atti: &#8221; la musica dal vivo si svolge continuativamente nell&#8217; apposita sala liscio dalle ore 20.30 fino alla chiusura, mentre le altre 2 sale con musica con strumento meccanico vengono aperte alle ore 22,30 circa&#8221; ), nelle memorie illustrative e riassuntive in data 11.9.18 la societ\u00e0 afferma ( la sottolineatura \u00e8 dell&#8217; estensore ) che &#8220;gestisce un locale da ballo, composto da diverse sale, ed organizza unicamente e solamente eventi di Spettacolo, con musica dal vivo per l&#8217; intera durata dell&#8217; evento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7b2BF1D263-7B10-40F0-A924-091EEA97C15B%7d\">Link al provvedimento<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Verona, l\u00ec 11\/01\/2019<\/p>\n<p>Dott. Riccardo Zoccatelli<\/p>\n<p>Studio Leonardo Ambrosi &amp; Partners<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai fini dell\u2019assoggettamento all\u2019I.S.I., va sempre preliminarmente accertato che si sia trattato di una attivit\u00e0 di intrattenimento e non di spettacolo: questo uno dei nodi cruciali<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3528,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3060"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3060"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3060\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3529,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3060\/revisions\/3529"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3528"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3060"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}