{"id":3061,"date":"2019-01-11T00:00:00","date_gmt":"2019-01-10T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2019\/01\/11\/cavalli-imbarcazioni-aerei-quando-i-corrispettivi-derivanti-dalle-attivitaae-accessorie-a-quelle-sportive-possono-considerarsi-defiscalizzati\/"},"modified":"2020-04-02T11:55:22","modified_gmt":"2020-04-02T09:55:22","slug":"cavalli-imbarcazioni-aerei-quando-i-corrispettivi-derivanti-dalle-attivitaae-accessorie-a-quelle-sportive-possono-considerarsi-defiscalizzati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2019\/01\/11\/cavalli-imbarcazioni-aerei-quando-i-corrispettivi-derivanti-dalle-attivitaae-accessorie-a-quelle-sportive-possono-considerarsi-defiscalizzati\/","title":{"rendered":"CAVALLI, IMBARCAZIONI, AEREI: QUANDO I CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE ATTIVITA&#8217; ACCESSORIE A QUELLE SPORTIVE POSSONO CONSIDERARSI DEFISCALIZZATI!"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/imbarcazioni.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3526\" width=\"544\" height=\"362\" srcset=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/imbarcazioni.jpg 721w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/imbarcazioni-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/imbarcazioni-219x146.jpg 219w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/imbarcazioni-50x33.jpg 50w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/imbarcazioni-113x75.jpg 113w\" sizes=\"(max-width: 544px) 100vw, 544px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Come noto <strong>l\u2019art. 148, comma 3, del T.U.I.R.<\/strong>, recita: <em>\u201c3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona <u>non si considerano commerciali le attivita&#8217; svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali<\/u><strong>,<\/strong> effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita&#8217; e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un&#8217;unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche&#8217; le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la <strong>Sentenza n\u00b0 9408\/42\/16, del 13\/12\/2016<\/strong>, riportata dal <a href=\"http:\/\/www.ambrosiepartners.it\/articolo.php?id_articolo=668\">nostro articolo del 11\/05\/2018<\/a>, \u00a0i Giudici della <strong>Commissione Tributaria Provinciale di Milano<\/strong>, comprendendo la peculiarit\u00e0 del settore ippico accogliendo il ricorso di una associazione, avevano dichiarato che <u>il servizio di pensionamento \u00e8 inscindibile dall\u2019attivit\u00e0 sportiva equestre e che la cura e l\u2019accudimento del cavallo sono attivit\u00e0 a tutti gli effetti inerenti e conseguenti lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva<\/u>; i giudici, nel caso di specie, consideravano inoltre la politica di differenziazione dei prezzi ed il ricorso a prestazioni pubblicitarie non in contrasto con le norme a garanzia delle agevolazioni fiscali previste dal regime 398\/91.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 01\/08\/2018, come riportato dal <a href=\"http:\/\/www.ambrosiepartners.it\/articolo.php?id_articolo=668\">nostro articolo del 03\/08\/2018<\/a>, con la <strong>Circolare n. 18\/E\/2018 <\/strong>l\u2019<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong> ha espresso una posizione rilevante in tema di decommercializzazione dei corrispettivi per l\u2019alloggio cavalli (ed in via indiretta per il rimessaggio delle imbarcazioni), che <u>non pu\u00f2 essere riconosciuta sempre ed automaticamente, rendendosi, invece, necessaria la previa verifica di precise condizioni<\/u><strong>. <\/strong>E\u2019 utile, a tal proposito, il seguente breve stralcio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>Con riferimento a tale profilo, si fa presente, in base a quanto rappresentato dal Coni, che nel caso degli sport equestri i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione italiana sport equestri (FISE) mentre, nel caso di altri sport, spetta alla Federazione sportiva affiliante fissare criteri specifici che consentano l\u2019identificazione univoca del bene rientrante tra le attivit\u00e0 istituzionali dell\u2019associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica senza fini di lucro. Pertanto <u>qualora la custodia riguardi attrezzature o beni (o il ricovero animali) che siano oggetto di univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva affiliante ,potr\u00e0 riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attivit\u00e0 con gli scopi istituzionali dell\u2019associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica senza fini di lucro, sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all\u2019effettivo utilizzo dell\u2019attrezzatura, del bene o dell\u2019animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalit\u00e0 con cui viene resa, con tali finalit\u00e0<\/u>\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si introduce, di seguito, la pi\u00f9 recente <strong>Sentenza n\u00b0 1334 del 12\/10\/2018 della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria<\/strong>, che tocca, in particolare le attivit\u00e0 cd. di<strong> \u201changaraggio\u201d <\/strong>e<strong> \u201crimessaggio\u201d <\/strong>relative agli aerei (indirettamente anche alle imbarcazioni). Tale provvedimento, che nel merito ritiene fondato e accoglie l\u2019appello dell\u2019associazione \u201cbocciando\u201d i rilievi dell\u2019Agenzia delle Entrate, a sua volta <u>richiama ed analizza sia la Circolare n\u00b0 18\/E che le Direttive europee in materia, ed in particolare la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 25\/02\/2016 &#8211; Causa C 22\/15 proprio in tema di rimessaggio e servizi inerenti l\u2019ormeggio delle imbarcazioni<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa di un consolidamento giurisprudenziale, e del vaglio della dottrina, il risultato, ad una prima lettura delle sentenze, appare fornire un quadro pi\u00f9 limpido, preciso e delineato della controversa materia: pi\u00f9 luci che ombre per le associazioni sportive?! Procediamo con ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SENTENZA DEL 12\/10\/2018 N. 1334 &#8211; COMM. TRIB. REG. PER LA LIGURIA SEZIONE\/COLLEGIO 1<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Nel merito della controversia la Commissione osserva: <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&gt;A) Quanto all&#8217;attivit\u00e0 di hangaraggio e manutenzione in relazione all&#8217;<\/em><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986;917_art148-com3\"><em>art. 148 comma 3 DPR 917\/86<\/em><\/a><em>: la lagnanza dell&#8217;associazione \u00e8 fondata. I primi giudici hanno affermato che &#8220;l&#8217;attivit\u00e0 di hangaraggio e manutenzione dei velivoli dei soci sia un&#8217;attivit\u00e0 aggiuntiva richiesta da privati nel loro interesse e quindi come tale un&#8217;attivit\u00e0 commerciale a tutti gli effetti&#8221;. Tale (conciso) assunto &#8211; coincidente con la tesi sviluppata dall&#8217;Ufficio &#8211; costituisce l&#8217;unico elemento motivazionale e <u>non pu\u00f2 essere condiviso<\/u>. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1. L&#8217;Ufficio insiste nella propria tesi secondo la quale le attivit\u00e0 di hangaraggio e ricovero costituirebbero attivit\u00e0 commerciale. A conforto della propria interpretazione della norma, il supporto su cui poggia la tesi \u00e8 costituito dalla sentenza della Corte UE citata, che verte in tema di imbarcazioni ormeggiate e\/o ricoverate, che va pertanto attentamente considerata. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2. A parte il fatto che la sentenza \u00e8 allegata &#8211; irritualmente- solo in lingua francese, non occorrono soverchie conoscenze linguistiche per appurare che essa \u00e8 basata sul fatto che l&#8217;associazione olandese descritta in causa persegue esclusivamente finalit\u00e0 sportive, e &#8211; di conseguenza &#8211; si pone il problema delle imbarcazioni che per tipologia non possono essere adibite ad attivit\u00e0 sportiva, ma solo di svago (punti 12.13,14 della decisione); la Corte ha pertanto deciso che l&#8217;ormeggio, alaggio, ricovero delle barche destinate solo allo svago e incompatibili con l&#8217;attivit\u00e0 sportiva costituiscono attivit\u00e0 non collegabili con le finalit\u00e0 statutarie della ass. sportiva, e &#8211; conseguentemente- non possono portare l&#8217;associazione a godere di agevolazione alcuna. <strong>Dal che si desume, a contrariis, che il ricovero e la manutenzione delle imbarcazioni che per tipologia sono destinate all&#8217;attivit\u00e0 sportiva non costituiscono attivit\u00e0 commerciale, giacch\u00e9 svolgenti attivit\u00e0 rientranti nei fini statutari.<\/strong> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3. <u>Di pi\u00f9, ha precisato anche che non pu\u00f2 costituire elemento distintivo (ai fini agevolativi) il fatto che le prestazioni di servizi siano offerte da soci o da salariati, atteso che l&#8217;articolo 132, paragrafo 1 lett. m) della direttiva 2006\/112 fa esclusivo riferimento al fatto che sussista o meno lo scopo lucrativo (punto 43 della decisione)<\/u>. Ha infine precisato che la situazione va valutata caso per caso per delimitare il campo di applicazione delle agevolazioni (punto 38 della decisione), operazione che va dunque espletata anche in questa sede. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4. Va a questo punto valutata la possibilit\u00e0 di raffronto della situazione esaminata dai giudici comunitari con quella oggi in discussione. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>5. Vero che una barca presenta necessit\u00e0 caratteristiche di ricovero e manutenzione che possono &#8211; in senso molto lato &#8211; essere assimilabili a quelle di un aereo da turismo, ma l&#8217;indagine da esperire caso per caso &#8211; secondo l&#8217;insegnamento della corte UE &#8211; va nella direzione di confrontare le finalit\u00e0 statutarie con tipo di velivolo. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>6. Nella fattispecie, lo statuto dell&#8217;aeroclub (art.1) recita&#8221; esercita, senza fini di lucro, attivit\u00e0 sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo motore o a vela e dell&#8217;acrobazia dei velivoli o con alianti, del volo da diporto sportivo&#8221; ecc., fino a contemplare il volo in pallone e l&#8217;aeromedellismo. E poi: <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8220;deve perseguire, nel quadro delle attivit\u00e0 del precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della giovent\u00f9&#8221; per finire alla diffusione della cultura aeronautica anche attraverso la collaborazione con la P.A.. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>7. Tanto visto, non pu\u00f2 non rilevarsi come: <strong>a) praticamente qualsiasi tipo di velivolo pu\u00f2 essere utilizzato per il perseguimento delle finalit\u00e0 statutarie, quindi non pu\u00f2 farsi riferimento alla associazione olandese e alla diversa tipologia: delle imbarcazioni di cui alla sentenza UE ; b) conseguentemente, se i velivoli sono di propriet\u00e0 di soci aeroclub (come \u00e8 nella fattispecie), il ricovero e la manutenzione sono da ritenere compatibili con le attivit\u00e0 previste dallo statuto<\/strong>; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>8. Va infine evidenziato che <strong>l&#8217;art. 4 dello statuto precisa che &#8220;i soci hanno diritto di partecipare alle attivit\u00e0 dell&#8217;aeroclub, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura&#8221; e che l&#8217;associazione pu\u00f2 intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni federate. E&#8217; quindi da ritenere che le attivit\u00e0 di hangaraggio e manutenzione di tutti i velivoli dei soci rientrino nell&#8217;utilizzo dell&#8217;organizzazione e della struttura<\/strong>. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&gt;&gt;B) La sentenza UE che l&#8217;Ufficio porta (erroneamente) a fondamento delle proprie tesi si dimostra utile, per contro, per approfondire il tenore della <strong>circolare Mef 18\/E<\/strong>, prodotta dall&#8217;associazione, laddove essa afferma (per le associazioni dilettantistiche) che &#8220;le prestazioni di custodia dei beni.. .affidati all&#8217;associazione.. possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi statutari della stessa associazione&#8230;. Se siano connaturate ed essenziali all&#8217;attivit\u00e0 principale svolta da tali enti&#8221; <strong>(punto 7.5 della circolare). Tale formulazione \u00e8 in linea con la lettura dell&#8217;art. 148 effettuata dall&#8217;associazione e in linea con la sentenza UE, laddove collega il requisito della non commercialit\u00e0 alla corrispondenza tra scopi statutari e bene in questione (che si tratti di cavalli, barche o aerei, a questo punto, risulta indifferente). I velivoli dei soci, nella fattispecie, sono strumento per &#8216;attuazione degli scopi sociali dell&#8217;aeroclub (a differenza delle barche nel caso della sentenza UE, che distingue il tipo di barca in relazione agli scopi sociali), e &#8211; letto lo statuto- non \u00e8 nemmeno rilevante se siano propriet\u00e0 dell&#8217;associazione o dei soci. <\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&gt;&gt;C) Tanto ritenuto e considerato, l&#8217;appello dell&#8217;Aeroclub appare fondato, con conseguente riforma totale delle prime sentenze e annullamento degli atti opposti \u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per completare l\u2019analisi \u00e8 opportuno svolgere un approfondimento sulla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 25\/02\/2016 Causa C 22\/15 25, indicando brevemente sia le norme europee in materia che la natura della controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giacch\u00e9 non esiste una versione in lingua italiana della Sentenza, bens\u00ec solo in lingua francese ed olandese, si avvisa il lettore che eventuali imprecisioni linguistiche, frutto della traduzione del sottoscritto, sono del tutto impreviste ed involontarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SENTENZA 25 FEB. 2016 CAUSA C 22\/15 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>\u00a0[&#8230;]<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Diritto dell&#8217;Unione<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2 L&#8217;art. 2, n. 1, lett. C), della direttiva 2006\/112 impone l&#8217;IVA con \u00abla prestazione di servizi a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale\u00bb .<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3 L&#8217;articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8220;Fornitura di servizi&#8221; indica qualsiasi transazione che non costituisce una cessione di beni. &#8220;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4 Secondo l&#8217;articolo 131 di tale direttiva:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00abLe esenzioni di cui ai capitoli da 2 a 9 si applicano fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per garantire l&#8217;applicazione corretta e semplice di tali esenzioni e per prevenire frodi, evasioni o abusi potenziali&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>5 L&#8217;articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006\/112, del capitolo 2, intitolato \u00abEsenzioni per determinate attivit\u00e0 di interesse generale\u00bb, del titolo IX, prevede quanto segue:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00abGli Stati membri esentano le seguenti operazioni:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>\u00a0[&#8230;]<\/em><\/strong><br \/><em>(m) determinati servizi strettamente collegati alla pratica dello sport o dell&#8217;educazione fisica, forniti da organizzazioni senza scopo di lucro a persone che praticano sport o educazione fisica &#8220;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>6 Ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. D), primo comma, di tale direttiva:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00abGli Stati membri possono, caso per caso, concedere la sovvenzione a organismi diversi dagli organismi di diritto pubblico di ciascuna delle esenzioni di cui all&#8217;articolo 132, paragrafo 1, lettera m) e [&#8230;] conformit\u00e0 con una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>\u00a0[&#8230;]<\/em><\/strong><br \/><em>d) le esenzioni non devono essere atte a provocare distorsioni della concorrenza a scapito delle imprese commerciali soggette all&#8217;IVA \u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>[&#8230;]<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Argomenti delle parti<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>13 La Commissione sostiene che l&#8217;art. 11, n. 1, lett. E) e n. 2, della legge IVA esenta dall&#8217;IVA non solo il noleggio di ormeggi e luoghi per il deposito di navi membri di un&#8217;associazione senza scopo di lucro che praticano sport, ma anche il noleggio di membri di questa associazione che usano la loro imbarcazione per scopi puramente ricreativi o anche residenziali. Cos\u00ec facendo, il Regno dei Paesi Bassi viola gli obblighi che gli incombono in forza degli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006\/112.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>[&#8230;]<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>16 Inoltre, il Regno dei Paesi Bassi contesta i criteri di distinzione menzionati dalla Commissione. Pertanto, il tipo di nave in questione non dovrebbe essere un fattore fondamentale per determinare se il noleggio di un posto letto o di un deposito \u00e8 una prestazione di servizi strettamente legata alla pratica dello sport. Tenendo conto del tipo di imbarcazione si renderebbe necessario chiedere, per ogni barca, per quale scopo &#8211; sportivo o ricreativo &#8211; \u00e8 realmente utilizzato. Tuttavia, una barca pu\u00f2 essere utilizzata successivamente all&#8217;una e all&#8217;altra estremit\u00e0 durante lo stesso giorno.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>17 Il Regno dei Paesi Bassi sostiene inoltre che l&#8217;infrastruttura degli ormeggi e dei siti di stoccaggio non differisce a seconda che le navi interessate siano utilizzate a fini sportivi o ricreativi o se siano dotate di &#8216;un motore o mancano. Allo stesso modo, non ci sarebbe bisogno di distinguere in base alla posizione di queste posizioni o posizioni. A tale riguardo, il Regno dei Paesi Bassi osserva in particolare che il noleggio di tali stazioni e ubicazioni su canali in cui la velocit\u00e0 massima autorizzata \u00e8 di 7,5 km \/ h sarebbe strettamente legata alla pratica dello sport, poich\u00e9 questi canali sono le vie d&#8217;accesso a superfici d&#8217;acqua pi\u00f9 grandi su cui vengono svolte varie attivit\u00e0 sportive e che potrebbero essere utilizzate anche per la pratica di sport acquatici, come il canottaggio.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Giudizio della Corte<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>18 Occorre ricordare che l&#8217;art. 2, n. 1, lett. C), della direttiva 2006\/112 addebita l&#8217;IVA per i servizi prestati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce come soggetto passivo. che tale. Secondo la giurisprudenza della Corte, la normativa nazionale che esenta le operazioni dall&#8217;IVA, che non \u00e8 coperta da un&#8217;esenzione prevista da tale direttiva n\u00e9 autorizzata in base ad una deroga prevista da tale direttiva, costituisce una violazione dell&#8217;art. 2 Direttiva (v., Per analogia, Commissione \/ Germania, C-287\/00, EU: C: 2002: 388, punto 40).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>19 L&#8217;articolo 132 della direttiva 2006\/112 prevede esenzioni che, come indicato dal titolo del capitolo cui si applica il presente articolo, mirano a favorire talune attivit\u00e0 di interesse generale. Tuttavia, tali deroghe riguardano non tutte le attivit\u00e0 di interesse generale, ma solo quelle elencate e descritte in modo molto dettagliato (v., In tal senso, tra l&#8217;altro, M\u00c4\u203asto \u00c5\u00bdamberk, C-18\/12, EU: C: 2013: 95, paragrafo 18 e giurisprudenza citata, nonch\u00e9 VDP Dental Laboratory e altri, C-144\/13, C-154\/13 e C-160\/13, EU: C: 2015: 116, paragrafo 45).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>20 I termini utilizzati per designare tali esenzioni sono di interpretazione restrittiva, poich\u00e9 costituiscono deroghe al principio generale risultante dall&#8217;art. 2 della direttiva 2006\/112, secondo cui l&#8217;IVA \u00e8 riscossa su ciascun servizio fornito. a pagamento da un soggetto passivo. Tuttavia, questa rigida regola interpretativa non significa che i termini utilizzati per definire le esenzioni di cui all&#8217;articolo 132 di tale direttiva debbano essere interpretati in modo tale da privarli dei loro effetti (v., In tal senso, Sentenza M\u00c4\u203asto \u00c5\u00bdamberk, C-18\/12, EU: C: 2013: 95, paragrafo 19 e giurisprudenza citata).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>[&#8230;]<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>24 Si deve quindi constatare che la normativa nazionale controversa esenta dall&#8217;IVA il leasing degli ormeggi e le aree di stoccaggio per le navi che, per le loro caratteristiche oggettive, come la loro forma, la loro velocit\u00e0, manovrabilit\u00e0, peso e dimensioni non sono adatte allo sport o all&#8217;educazione fisica, e includono barche come barche da diporto o da imbarco.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>25 Nella misura in cui tale deroga riguarda il noleggio di posti barca e luoghi di stoccaggio di imbarcazioni che non sono strettamente legati alla pratica dello sport o dell&#8217;educazione fisica, essa va oltre lo scopo del regolamento. Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006\/112.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>26 Tale conclusione non pu\u00f2 essere rimessa in discussione dall&#8217;argomento del Regno dei Paesi Bassi basato sulla sentenza M\u00c4\u203asto \u00c5\u00bdamberk (C-18\/12, EU: C: 2013: 95). Secondo tale Stato membro, da tale sentenza risulta che la prestazione di servizi di cui trattasi deve essere esentata in ogni caso dall&#8217;IVA, dal momento che l&#8217;affitto di un posto letto o di un luogo di deposito riguarda barche che possono essere utilizzate sia per attivit\u00e0 sportive che per l&#8217;educazione fisica e per il relax o il riposo.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>[&#8230;]<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>28 D&#8217;altra parte, si deve rilevare che, ai fini della distinzione tra l&#8217;uso sportivo o ricreativo dei servizi in questione, sarebbe effettivamente consentito al legislatore nazionale fornire norme facilmente gestibili e controllate dalle autorit\u00e0 competenti (cfr. , per analogia, sentenza Sopora, C-512\/13, EU: C: 2015: 108, paragrafo 33). Ai sensi dell&#8217;articolo 131 della direttiva 2006\/112, gli Stati membri stabiliscono le condizioni cui sono soggette le esenzioni al fine di garantire l&#8217;applicazione corretta e semplice di tali esenzioni.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>29 Tuttavia, tali condizioni non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste (Commissione \/ Francia, C-197\/12, EU: C: 2013: 202, punto 31) e, di conseguenza, non possono giustificare un&#8217;esenzione generale. il noleggio di posti barca e di depositi, anche quando questo noleggio riguarda navi che, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, non si prestano alla pratica sportiva o all&#8217;educazione fisica.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>30 Pertanto, l&#8217;argomento del governo olandese relativo alle difficolt\u00e0 di distinguere tra l&#8217;uso sportivo e ricreativo dei servizi di cui trattasi, in particolare quando le navi interessate da tali servizi possono essere utilizzate per attivit\u00e0 sia sportive che non sportive, deve essere respinto.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>\u00a0[&#8230;]<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Conclusioni<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>47 Dall&#8217;insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Regno dei Paesi Bassi \u00e8 venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, 24, n. 1, e 133 della direttiva 2006\/112, in con l&#8217;articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di tale direttiva:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8211; esentando dall&#8217;IVA, ai fini della navigazione o delle attivit\u00e0 del tempo libero che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell&#8217;educazione fisica, il noleggio di posti barca e di depositi imbarcazioni a membri di associazioni di sport acquatici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi, e<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8211; limitando, laddove il noleggio degli ormeggi e dei depositi di natanti \u00e8 effettuato a persone impegnate nello sport e il noleggio \u00e8 strettamente correlato e indispensabile alla pratica dello sport, l&#8217;esenzione dal noleggio a associazioni di sport acquatici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>RIEPILOGO CON OSSERVAZIONI<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analizziamo \u201c<strong>LE LUCI<\/strong>\u201d in riferimento al riconoscimento della defiscalizzazione dei corrispettivi per le attivit\u00e0 accessorie:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; per i <strong>cavalli<\/strong> e gli altri <strong>animali<\/strong> c\u2019\u00e8 un preciso riferimento della Circolare 18\/E che riconosce la diretta attuazione delle attivit\u00e0 accessorie con gli scopi istituzionali dell\u2019associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica senza fini di lucro per i soli animali \u201ccoperti\u201d da univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva affiliante ed effettivamente utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica e per le sole prestazioni di custodia o ricovero coerenti, per le modalit\u00e0 con cui sono rese, a tali finalit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; per le <strong>navi<\/strong> il raffronto tra la Sentenza della Corte di Giustizia UE e la Sentenza della C.T.R. Liguria sembra far emergere una differenza quasi \u201cstrutturale\u201d tra \u201c<em>imbarcazioni che per tipologia non possono essere adibite ad attivit\u00e0 sportiva, ma solo di svago\u201d, <\/em>ed imbarcazioni tipicamente adibite ad attivit\u00e0 sportiva per le quali \u00e8 precisato che \u201c<em>il ricovero e la manutenzione delle imbarcazioni che per tipologia sono destinate all&#8217;attivit\u00e0 sportiva non costituiscono attivit\u00e0 commerciale, giacch\u00e9 svolgenti attivit\u00e0 rientranti nei fini statutari\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; per gli <strong>aerei<\/strong>, fermo che in base ai regolamenti EASA, ENAC, ed al Codice della Navigazione l\u2019attivit\u00e0 di manutenzione \u00e8 obbligatoria per i veicoli (in mancanza non possono essere autorizzati al volo), e fermo che la stessa sentenza della Commissione Tributaria ha ricordato che \u201c\u2026 <em>a differenza di altre casi, come barche e cavalli, l&#8217;aereo non \u00e8 ricoverabile in altro luogo che non sia un hangar in aeroporto<\/em>\u201d, i Giudici hanno riferito che dato che qualsiasi tipo di velivolo pu\u00f2 essere utilizzato per il perseguimento delle finalit\u00e0 statutarie dell\u2019aeroclub (cosa che esclude ogni riferimento alla Sentenza della Corte di Giustizia UE) il ricovero e la manutenzione sono da ritenere in re ipsa compatibili con le attivit\u00e0 previste dallo statuto dell\u2019associazione e quindi i relativi corrispettivi vanno intesi sempre defiscalizzati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Precisato tutto ci\u00f2, va ricordato anche <strong>il tema dello Statuto Sociale<\/strong>, prendendo spunto dal fatto che nel caso di specie lo Statuto Sociale dell\u2019associazione \u201ccopriva\u201d \u2013 nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di natura sportiva &#8211; anche le attivit\u00e0 accessorie. Recita la Sentenza della C.T.R. Liguria che \u201c<em>I velivoli dei soci, nella fattispecie, sono strumento per &#8216;attuazione degli scopi sociali dell&#8217;aeroclub \u2026 e &#8211; letto lo statuto- non \u00e8 nemmeno rilevante se siano propriet\u00e0 dell&#8217;associazione o dei soci<\/em><em>\u201d<\/em>! Nel caso di specie, infatti, lo Statuto, all\u2019articolo 4, recitava che <em>&#8220;i soci hanno diritto di partecipare alle attivit\u00e0 dell&#8217;aeroclub, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura\u201d, <\/em>nonch\u00e9 aggiungeva la possibilit\u00e0 per l&#8217;associazione di intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni federate. E&#8217; quindi da ritenere che le attivit\u00e0 di hangaraggio e manutenzione di tutti i velivoli rientrino nell&#8217;utilizzo dell&#8217;organizzazione e della struttura e costituiscano attivit\u00e0 in diretta attuazione degli scopi sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<strong>LE OMBRE<\/strong>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>Sentenza n\u00b0 1334 del 12\/10\/2018 della Commissione Tributaria Regionale per la Ligura <\/strong>offre un passaggio quasi \u201cinterpretativo\u201d della Circolare 18\/E: fermo l\u2019interrogativo sulla valenza di tale interpretazione (dato che la Circolare \u00e8 un atto amministrativo interno di regolamentazione e non una fonte del diritto), se da un lato va a \u201cconvalidare\u201d e confermare la formulazione ed il tenore della Circolare, per altro verso, nello stesso periodo esprime un concetto ed una decisione di natura differente! Si legga il seguente passaggio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&gt;&gt;B) La sentenza UE che l&#8217;Ufficio porta (erroneamente) a fondamento delle proprie tesi si dimostra utile, per contro, per approfondire il tenore della circolare Mef 18\/E, prodotta dall&#8217;associazione, laddove essa afferma (per le associazioni dilettantistiche) che &#8220;le prestazioni di custodia dei beni&#8230; affidati all&#8217;associazione&#8230; possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi statutari della stessa associazione&#8230;. Se siano connaturate ed essenziali all&#8217;attivit\u00e0 principale svolta da tali enti&#8221; (punto 7.5 della circolare).<strong> Tale formulazione \u00e8 in linea con la lettura dell&#8217;art. 148 effettuata dall&#8217;associazione e in linea con la sentenza UE, laddove collega il requisito della non commercialit\u00e0 alla corrispondenza tra scopi statutari e bene in questione (che si tratti di cavalli, barche o aerei, a questo punto, risulta indifferente). <\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, qui si rileva una \u201clinea interpretativa\u201d profondamente diversa: mentre i Giudici della C.T.R. per giustificare la decommercializzazione dei corrispettivi fanno riferimento al fatto che quell\u2019attivit\u00e0 accessoria sia ipso facto inclusa nello Statuto Sociale (potendo cos\u00ec \u201calla lettera\u201d dirsi parte degli scopi statutari dell\u2019associazione \u2026 \u201c<em>che si tratti di cavalli, barche o aerei risulta indifferente<\/em>\u201d), o tutt\u2019al pi\u00f9 che l\u2019imbarcazione abbia caratteristiche strutturali \u201castrattamente\u201d tipiche di quell\u2019attivit\u00e0 sportiva, al contrario gli autori della Circolare 18\/E vanno ben oltre non essendo sufficiente l\u2019astratta identificazione del cavallo, giacch\u00e9 il vincolo della diretta attuazione delle attivit\u00e0 accessorie con gli scopi istituzionali potr\u00e0 essere riconosciuto \u2026 \u201c<em><u>sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all\u2019effettivo utilizzo dell\u2019attrezzatura, del bene o dell\u2019animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalit\u00e0 con cui viene resa, con tali finalit\u00e0<\/u><\/em><em>\u201d<\/em>!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la Circolare 18\/E va in realt\u00e0 ad un livello di controllo probabilmente pi\u00f9 approfondito di quello espresso e richiesto dai Giudici, non essendo sufficienti le caratteristiche \u201castrattamente tipiche\u201c di una \u201cattuazione degli scopi istituzionali\u201d, ma richiedendosi che \u201cconcretamente\u201d, e nello specifico, il bene o l\u2019animale sia stato effettivamente utilizzato per la pratica sportiva, e che l\u2019attivit\u00e0 accessoria sia coerente con le specifiche modalit\u00e0 relative a quell\u2019utilizzo nella pratica sportiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">IN CONCLUSIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 detto e concluso, nel senso di una prevalenza delle luci sulle ombre, e su una pi\u00f9 chiara identificazione dei requisiti necessari per i tre differenti casi, viene infine alla mente il suggerimento dell\u2019illustre professore di diritto processuale civile, Renato Oriani, che era solito ricordare durante le sue lezioni: \u201cpi\u00f9 che una soluzione sia la migliore in assoluto \u00e8 importante che sia la pi\u00f9 chiara e la pi\u00f9 applicabile\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verona, l\u00ec 11\/01\/2019<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio Leonardo Ambrosi &amp; Partners<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come noto l\u2019art. 148, comma 3, del T.U.I.R., recita: \u201c3. 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