{"id":3071,"date":"2019-03-15T00:00:00","date_gmt":"2019-03-14T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2019\/03\/15\/maneggi-e-responsabilitaae-civile\/"},"modified":"2020-04-01T18:25:41","modified_gmt":"2020-04-01T16:25:41","slug":"maneggi-e-responsabilitaae-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2019\/03\/15\/maneggi-e-responsabilitaae-civile\/","title":{"rendered":"MANEGGI E RESPONSABILITA&#8217; CIVILE"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3498\" width=\"488\" height=\"325\" srcset=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi.jpg 1000w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi-768x511.jpg 768w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi-219x146.jpg 219w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi-50x33.jpg 50w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Maneggi-113x75.jpg 113w\" sizes=\"(max-width: 488px) 100vw, 488px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Corte di Cassazione, 3<sup>A<\/sup> Sezione Civile <\/strong><\/p>\n<p><strong>Ordinanza N\u00b0 6737 del 2019 pubblicata il 08\/03\/2019<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>La normativa<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i casi di incidenti con lesioni o danneggiamenti causati ad allievi o a terzi, il nostro Codice Civile distingue due ipotesi precise, entrambi applicabili al settore delle attivit\u00e0 sportive svolte nei maneggi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Art. 2052. Danno cagionato da animali.<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, \u00e8 responsabile dei danni cagionati dall&#8217;animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso, il legale rappresentante di una associazione o di un Circolo che gestisce un maneggio, per evitare ad esempio di dover risarcire l\u2019allievo che si \u00e8 infortunato o possibili danneggiamenti, \u00e8 tenuto a dimostrare che si sia verificato un \u201ccaso fortuito\u201d. Tale caso fortuito pu\u00f2 in realt\u00e0 derivare anche da comportamento del terzo o dallo stesso danneggiato. In giudizio la dimostrazione di un caso fortuito non \u00e8 semplice, ma nemmeno impossibile!\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Art. 2050. Responsabilit\u00e0 per l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 pericolose.<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attivit\u00e0 pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, \u00e8 tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quest\u2019altro caso, al legale rappresentante di una associazione o di un maneggio, per evitare di dover risarcire l\u2019allievo che si \u00e8 infortunato nell\u2019esempio di prima, non basta dimostrare che c\u2019\u00e8 stato un caso fortuito (interruzione del nesso causale), un gesto abnorme e assurdo o un improvviso ingresso di un terzo nel recinto: anche in presenza di un caso fortuito \u00e8 comunque tenuto a dimostrare di aver adottato, anche a prezzo di sacrifici, tutte le misure possibili per prevenire il verificarsi di eventi similari ed evitare il danno. Si tratta quindi di un peso che, anche da un punto di vista della dimostrazione probatoria processuale, \u00e8 di gran lunga pi\u00f9 oneroso ed importante rispetto alla prima norma: esso trova la sua motivazione nel fatto che dove una attivit\u00e0 sia <em>in re ipsa<\/em> pericolosa allora \u00e8 dovere di chi la gestisce porre in essere tutto il necessario per evitare che il pericolo causi incidenti di qualsivoglia natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>L\u2019orientamento preesistente in Cassazione (2016)<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per stabilire quando vada applicata la prima norma e quando invece la seconda, una precedente decisione (Cassazione n\u00b0 12392 del 2016) ben specificava che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8220;<strong>l&#8217;attivit\u00e0 di equitazione viene notoriamente annoverata tra le attivit\u00e0 pericolose e sussunta nell&#8217;art. 2050 c.c. ma <u>se la cavallerizza \u00e8 esperta<\/u>, la medesima attivit\u00e0 rientra tra i danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c.&#8221;<\/strong>. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Le motivazioni sostenute nella nuova Ordinanza<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque tutto chiaro ed i magistrati autori della nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, nella Sezione \u201cRagioni della decisione\u201d, non solo hanno confermato questo orientamento ma l\u2019hanno anche rafforzato con le seguenti motivazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) \u201c<em>Le attivit\u00e0 pericolose, infatti, non sono solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino, in ragione della loro spiccata potenzialit\u00e0 offensiva, una rilevante possibilit\u00e0 del verificarsi di un danno, con accertamento concreto demandato al giudice di merito\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) \u201c<em>La diversa qualificazione dell&#8217;ipotesi di responsabilit\u00e0 discende, come osservato dal Procuratore generale, dal principio per cui l&#8217;attivit\u00e0 svolta presso un maneggio \u00e8 da qualificare come pericolosa, ai sensi dell&#8217;art. 2050 c.c., quando si verta in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di un principiante non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell&#8217;animale con applicazione della presunzione di cui all&#8217;articolo indicato, che prevede l&#8217;obbligo per il gestore dell&#8217;attivit\u00e0 pericolosa di risarcire il danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Cosa \u00e8 successo nel caso di specie<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie all\u2019interno di un Circolo Ippico, una allieva principiante assoluta asseriva che, durante lo svolgimento della settima e ottava lezione, che aveva fatto solo all\u2019interno dell\u2019area del maneggio, in presenza della sua istruttrice e con facili andature, veniva invitata dal titolare del maneggio ad andare al galoppo. L\u2019allieva palesava i timori negandosi all\u2019invito del titolare, fino a quando il titolare del maneggio, come riportato nell\u2019ordinanza della Cassazione \u201c<em>malgrado i timori palesati dalla stessa, avesse intimato al cavallo ad alta voce l&#8217;ordine di partire al galoppo provocando il repentino scatto dell&#8217;animale e la caduta a terra della attrice, che riportava danni alla persona (trauma contusivo distorsivo del polso sinistro con frattura del radio)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Conclusioni<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La difesa del Circolo Ippico ha articolato quattro distinte censure in suo favore, ed i magistrati hanno risposto punto su punto in 10 pagine: con una estrema sintesi \u00e8 possibile affermare, per sommi capi, che la Cassazione ha rigettato il ricorso del Circolo Ippico in quanto la difesa si era basata prevalentemente sulla dimostrazione del caso fortuito, mentre nel caso di specie, dovendosi applicare la norma dell\u2019art. 2050 c.c. (attivit\u00e0 pericolose per cavallerizza inesperta) e non invece la norma dell\u2019art. 2052 c.c., al di l\u00e0 del sussistere o non sussistere di un caso fortuito, il Circolo doveva dimostrare anche di \u201c<em>aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso<\/em>\u201d! <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>I controlli in sostegno delle Associazioni e dei Circoli che svolgono attivit\u00e0 di maneggio<\/u>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra i controlli, le attivit\u00e0 e le verifiche da intraprendere ai fini di una valida <strong>\u201cprova liberatoria della responsabilit\u00e0 del gestore del maneggio\u201d, <\/strong>l\u2019Ordinanza cita proprio quei controlli e quell\u2019organizzazione tesa ad evitare <em>\u201cla presenza in pista, e la possibilit\u00e0 di interferire con i comandi dati dall&#8217;istruttore, a un terzo soggetto che non conosca le capacit\u00e0 dell&#8217;allieva e non sia legittimato ad incidere sulla andatura del cavallo ad imporre allo stesso comandi)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Verona, l\u00ec 15\/03\/2019<\/p>\n<p>Avv. Luca Romanella<\/p>\n<p>Studio Leonardo Ambrosi &amp; Partners<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione, 3A Sezione Civile Ordinanza N\u00b0 6737 del 2019 pubblicata il 08\/03\/2019 \u00a0 La normativa: Per i casi di incidenti con lesioni o danneggiamenti<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3498,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3071"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3071"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3071\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3499,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3071\/revisions\/3499"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3498"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}