{"id":4343,"date":"2020-12-09T12:34:14","date_gmt":"2020-12-09T11:34:14","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/?p=4343"},"modified":"2020-12-09T12:38:08","modified_gmt":"2020-12-09T11:38:08","slug":"arriva-la-riforma-dello-sport-cosa-cambia-per-i-lavoratori-sportivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2020\/12\/09\/arriva-la-riforma-dello-sport-cosa-cambia-per-i-lavoratori-sportivi\/","title":{"rendered":"ARRIVA LA RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER I LAVORATORI SPORTIVI"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>GLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI SUPERANO L\u2019ESAME PRELIMINARE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sport-salute-1-1-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4344\" width=\"389\" height=\"217\" srcset=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sport-salute-1-1-260x146.jpg 260w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sport-salute-1-1-50x28.jpg 50w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sport-salute-1-1-133x75.jpg 133w\" sizes=\"(max-width: 389px) 100vw, 389px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La riforma dello Sport nasce dalla Legge 8 Agosto 2019 n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonch\u00e9 di semplificazione (G.U. n. 191 del 16\/08\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>In data 25\/11\/2020, il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora ha annunciato gli \u201cSchemi di decreti legislativi\u201d relativi alla \u201cRiforma dello Sport\u201d che hanno superato il cd. \u201cEsame Preliminare\u201d del Consiglio dei Ministri:<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul><li>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL\u2019<strong><em>ARTICOLO 5<\/em><\/strong> DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCH\u00c9 DI <strong>LAVORO SPORTIVO<\/strong>.<br><\/li><li>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL\u2019<strong><em>ARTICOLO 6<\/em><\/strong> DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI <strong>RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA<\/strong> DEGLI ATLETI E DELLE SOCIET\u00c0 SPORTIVE E DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI <strong>AGENTE SPORTIVO<\/strong>.<br><\/li><li>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL\u2019<em><strong>ARTICOLO 9<\/strong><\/em> DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI <strong>SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI<\/strong>.<br><\/li><li>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL\u2019<strong><em>ARTICOLO 7<\/em><\/strong> DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI RIORDINO E RIFORMA DELLE NORME DI <strong>SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI<\/strong> E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO O COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il Ministro ha subito espresso la sua soddisfazione, in particolare, per alcune delle novit\u00e0 introdotte: tutele per i lavoratori sportivi, professionismo femminile, accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, abolizione del vincolo sportivo per i pi\u00f9 giovani sostituito da un premio di formazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per completezza, va altres\u00ec evidenziato come sia invece mancata l\u2019approvazione di quello che doveva essere, nelle intenzioni del Ministro, il primo dei Decreti: quello relativo alla <strong>Governance dello Sport<\/strong>. Non sono stati risolti, insomma i problemi con il Cio, la probabile nuova pianta organica del Coni e le ulteriori suddivisioni di ruoli (e poteri) fra il Coni e la Sport e Salute S.p.A.<\/p>\n\n\n\n<p>Le reazioni del mondo sportivo sono apparse da subito fortemente in contrasto con la Riforma, specialmente con quella del lavoro sportivo. Tanto per fare un esempio, la Federazione Italiana Pallavolo ha subito dichiarato: \u201c<em>Nel peggior momento del paese e dello sport, con questo inizio di Riforma, si \u00e8 creata una <strong>confusione senza precedenti.<\/strong> Sono altri gli strumenti che possono aiutare lo sport. Si sta distruggendo la storia del CONI, la centralit\u00e0 del primo Comitato Olimpico al mondo e il sesto al mondo per risultati olimpici. Nessuna Federazione o societ\u00e0 sar\u00e0 in grado di sostenere i costi del lavoro sportivo, nonostante le presunte facilitazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>E ancora, nel calcio, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato \u201c<em>come si pu\u00f2 pensare, specie in questo particolare momento storico, di mettere sulle spalle delle Asd anche il fardello dei rapporti di lavoro, dimenticando completamente i sacrifici e gli oneri gi\u00e0 pesantissimi\u2026 Il decreto legislativo sul lavoro sportivo assester\u00e0 un <strong>duro colpo alle Associazioni e Societ\u00e0 sportive dilettantistiche<\/strong>, che dovranno considerare i loro atleti dilettanti (in contrasto con le norme della Figc) come lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps con aggravio di costi e incombenze di versamenti, registrazione e altro, fermo restando che quei contributi non arriveranno mai ai destinatari in quanto la vita sportiva di un atleta si esaurisce nell&#8217;arco di pochi anni e la loro concorrenza ad una futura ipotetica pensione consterebbe di poche decine di euro<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, lo schema di decreto che probabilmente preoccupa maggiormente il mondo dello sport dilettantistico \u00e8 quello sul <strong>lavoro sportivo<\/strong>, ossia quello regolato dallo Schema di Decreto Legislativo in attuazione dell\u2019Art. 5 L. n\u00b0 86 del 05\/08\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma parte con il Titolo I relativo a \u201c<em>Disposizioni comuni e principi generali<\/em>\u201d, con una serie di norme che non \u00e8 all\u2019insegna dell\u2019innovazione, ma che sembra avere la finalit\u00e0 di rivedere disposizioni gi\u00e0 esistenti nel mondo dello sport dilettantistico ed in quello dello sport professionistico, ma trattandole, per la prima volta, insieme. Ad esempio, si faccia attenzione alla terminologia usata nel decreto, se fino ad oggi abbiamo sempre parlato di associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche prive di personalit\u00e0 giuridica o con personalit\u00e0 giuridica, l\u2019articolo 5 \u201c<em>Forma giuridica<\/em>\u201d, forse nell\u2019intento di sottolineare questa unicit\u00e0 del lavoro sportivo tra dilettanti e professionisti, si sofferma proprio a dire che la forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici \u00e8 una delle seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Associazione sportiva priva di personalit\u00e0 giuridica (ex art. 36 e ss. del c.c.);<\/li><li>Associazione sportiva con personalit\u00e0 giuridica di diritto privato;<\/li><li>Societ\u00e0 di cui al Libro V, Titolo V del Codice civile.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Tralasciando dunque le norme introduttive, le norme applicabili ai soli lavoratori sportivi professionistici, le norme relative alla promozione (lodevole) dello sport femminile, ed infine le norme relative agli sport equestri, iniziamo quindi a definire chi sia il nuovo lavoratore sportivo!<br>La riforma definisce un lavoratore sportivo colui che \u201csenza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l\u2019attivit\u00e0 sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali\u201d. Tale definizione di \u201clavoratore sportivo\u201d comporta l\u2019estensione delle tutele previdenziali e assicurative anche al mondo dilettantistico.<br>L\u2019articolo 25, comma 5, prevede che \u201cper tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell\u2019impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario\u201d. Anche questo comma \u00e8 una svolta importante, ed apre tutta una serie di domande, giacch\u00e9 sembra lecito dedurre che sia possibile richiamare la normativa sulle ferie, tanto per fare un solo esempio.<br>Qui di seguito vengono descritte le nuove tipologie di lavoratori previste nella riforma del lavoro sportivo:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SPORTIVI AMATORIALI:<\/strong><br>Sono previsti dall\u2019articolo 29 dello schema di Decreto, la loro attivit\u00e0 si svolge in maniera sempre gratuita. Viene precisato che agli stessi potranno essere erogati i compensi ex art 67 lett m) del Tuir esclusivamente come \u201cpremi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive\u201d, nonch\u00e9 a titolo di \u201cindennit\u00e0 di trasferta e rimborsi spese\u201d, purch\u00e8 relativi a manifestazioni sportive. <br>In merito al trattamento, se i compensi fossero inferiori a 10.000 \u20ac allora si applicherebbe una esenzione completa sia a livello fiscale che contributivo (cos\u00ec come precisato all\u2019art. 36, comma 6).<br>Se si superasse la soglia di 10.000 \u20ac si perderebbo entrambi i benefici, trovando cos\u00ec applicazione il regime per i lavoratori sportivi non amatoriali, l\u2019imposizione fiscale riguarder\u00e0 l\u2019intero importo del compenso, non solo la somma eccedente la soglia (ad esempio per nel caso di compensi percepiti<br> pari a 12.000 \u20ac la tassazione sar\u00e0 su 12.000 \u20ac e non su 2.000\u20ac in eccedenza). <br>E\u2019 altres\u00ec prevista l\u2019incompatibilit\u00e0 con qualsiasi forma di altro rapporto di lavoro e con altro rapporto di lavoro retribuito con l\u2019ente di cui il volontario \u00e8 socio o associato. <br>Le Associazioni o Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche si avvalgono di lavoratori amatoriali sono soggetti all\u2019obbligo di iscrizione all\u2019INAIL per attivit\u00e0 connesse allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 amatoriale, nonch\u00e9 per la responsabilit\u00e0 civile verso i terzi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI:<\/strong><br>Si tratta di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato ed occasionale (secondo la disciplina dell\u2019articolo 54-bis del D.L. 24 Aprile 2017 convertito il L. 21 Giugno 2017, n. 96). All\u2019articolo 33, comma 2, \u00e8 previsto, in linea generale che: \u201c<em>In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell\u2019infortunio, della gravidanza, della maternit\u00e0 e della genitorialit\u00e0, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro<\/em>\u201d.<br>\u00c8 possibile distinguere tra le seguente successive forme.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI SUBORDINATI:<\/strong><br>Nell\u2019articolo 26, al primo comma, vengono abrogate diverse disposizioni normative preesistenti come gli artt.1,2,3,5,6,7,8 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970), ci\u00f2 lascia comunque dei dubbi circa l\u2019integrale applicabilit\u00e0 delle disposizioni rimaste in vigore ai lavoratori sportivi.<br>A titolo d\u2019esempio si cita l\u2019art.7 della L.300\/70 in materia di licenziamenti disciplinari, abrogato integralmente dall\u2019art.1 dell\u2019art.26, viene poi ripresto dall\u2019art.3 specificando che non trover\u00e0 applicazione per sanzioni disciplinari irrogate da FSN, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, come se in altri casi invece mantenesse valido ed impositivo il suo contenuto.<br>Nei commi seguenti dell\u2019articolo 33, si specifica che i lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi godranno di norme e tutele similari a quelle dei lavoratori dello spettacolo, che godranno delle tutele relative agli assegni per il nucleo familiare ed anche del regime<br>ASpI (nel testo del decreto \u00e8 cos\u00ec indicato ma \u00e8 noto che tale indennit\u00e0 sia stata sostituita nel 2015 da NASpI). Entro 12 mesi verranno studiate soluzioni per la tutela del lavoro sportivo minorile, tra cui adempimenti, obblighi informativi, e la designazione di un responsabile per la protezione dei minori a carico di Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche.<br>L\u2019articolo 34 c.5 prevede che le S.S.D. devono prevedere una tutela assicurativa obbligatoria INAIL.<br> I subordinati saranno iscritti al futuro Fondo Pensione dei Lavorativi Sportivi gestito dall\u2019INPS (oggi denominato Fondo Pensione Sportivi Professionistici).<br>Per tali lavoratori, in merito alla tassazione sui redditi da lavoro sportivo, ai soli fini fiscali (escludendo dunque l\u2019aspetto contributivo), sopravvive la soglia di esenzione di cui all\u2019art. 69 co.2 del T.U.I.R.: dunque esenzione solo fiscale se l\u2019importo del reddito annuale \u00e8 inferiore ai 10.000 \u20ac.<br>Qualora il lavoratore dilettantistico superi la soglia, la sola parte eccedente sar\u00e0 soggetta a<br>imposizione fiscale (se il mio reddito \u00e8 12.000 \u20ac saranno soggetti a tassazione i soli 2000 \u20ac).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI AUTONOMI :<\/strong><br>Vengono iscritti alla Gestione Separata INPS (ad eccezione degli autonomi dello sport<br>professionistico che vengono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionistici) anche quando occasionali. Ai sensi dell\u2019art. 35, commi 6 ed 8, quando gli stessi risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l\u2019aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche \u00e8 stabilita in misura pari al 10%, altrimenti l\u2019aliquota verr\u00e0 fissata nel 15% per l\u2019anno 2021, nel 20% Per l\u2019anno 2022, nel 22% per l\u2019anno 2023 e nel 25% per l\u2019anno 2024.<br>\u00c8 chiaro che, per la loro stessa natura, non si applicano le tutele dei lavoratori subordinati sportivi descritte nell\u2019articolo 33 (ad esempio indennizzabilit\u00e0 di eventi come infortunio, gravidanza, maternit\u00e0) non essendo Co.Co.Co. non godono di DIS-COLL. Naturalmente \u00e8 sempre possibile che le suddette tutele siano coperte &#8211; naturalmente non dall\u2019INPS &#8211; da Fondi personali privati sottoscritti o da Fondi di comparto che possano un giorno essere stabiliti.<br>Per quanto riguarda il profilo tributaristico, si applica lo stesso regime dei lavoratori sportivi<br>dilettantistici di carattere subordinato, ossia ai soli fini fiscali (e mai contributivi), sopravvive la soglia di esenzione di cui all\u2019art. 69 co.2 del T.U.I.R.: dunque esenzione solo fiscale se l\u2019importo del reddito annuale \u00e8 inferiore ai 10.000 \u20ac. Qualora il lavoratore dilettantistico superi la soglia, la sola parte eccedente sar\u00e0 soggetta a tassazione (se il mio reddito \u00e8 12.000 \u20ac saranno soggetti a tassazione i soli 2000 \u20ac).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI PARASUBORDINATI (CO.CO.CO)<\/strong><br>Anche loro vengono iscritti alla Gestione Separata INPS (ad eccezione degli autonomi dello sport professionistico che vengono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionistici).<br>Si desume che, in considerazione delle peculiarit\u00e0 insite nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non si applichino le tutele tipiche riconosciute come indennizzabili dall\u2019Inps (es. gravidanza e malattia non professionale) mentre rimarr\u00e0 riconosciuta \u2013 anche dal raffronto con l\u2019articolo 33 \u2013 l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione dei collaboratori cd. DIS-COLL.<br>L\u2019articolo 34, al comma 4, prevede che ai titolari di Co.Co.Co. si applica la disciplina dell\u2019obbligo assicurativo INAIL.<br>L\u2019articolo 35, al comma 7, prevede che quando siano iscritti solo alla Gestione Separata INPS e non anche ad altre forme di assicurazione obbligatorie, l\u2019aliquota contributiva pensionistica viene stabilita nel 20% per l\u2019anno 2021, nel 24% per l\u2019anno 2022, nel 30% per l\u2019anno 2023 e nel 33% per l\u2019anno 2024.<br>Per quanto riguarda il profilo tributaristico, anche per i Co.Co.Co. si applica il medesimo regime dei lavoratori sportivi dilettantistici di carattere subordinato ed autonomo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONTRATTI DI APPRENDISTATO<\/strong><br>Infine, l\u2019articolo 30 prevede la possibilit\u00e0 di instaurazione di contratti di apprendistato ed altre forme di tutela per i giovani atleti, le cui modalit\u00e0 saranno per lo pi\u00f9 indicate nella Conferenza Stato \u2013 Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.<br>Da una prima lettura pare che suddetta tipologia contrattuale non coincida pienamente con<br>l\u2019Apprendistato disciplinato dagli artt.30-40 del D.Lgs 81\/2015, bens\u00ec presenter\u00e0 delle proprie specificit\u00e0, a titolo d\u2019esempio si menziona che al termine del periodo di apprendistato dei lavoratori sportivi, esso non si trasformer\u00e0 in contratto a tempo indeterminato, bens\u00ec s\u2019intender\u00e0 risolto automaticamente. All\u2019Associazione o Societ\u00e0 che al termine dell\u2019apprendistato, stipuli un nuovo contratto di lavoro sportivo, verr\u00e0 riconosciuto un premio di formazione tecnica secondo modalit\u00e0 e procedimenti che verranno secondariamente definiti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COLLABORATORI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:<\/strong><br>Si tratta di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che danno diritto all\u2019assicurazione previdenziale ed assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS.<br>La gestione sul piano contributivo e fiscale in prima lettura pare similare a quello degli sportivi amatoriali: qualora i compensi risultassero inferiori a 10.000 \u20ac, verr\u00e0 applicata un\u2019esenzione di pari importo sia a livello fiscale che previdenziale; al contrario si perderebbero entrambi i benefici, la tassazione riguarder\u00e0 l\u2019intero importo del compenso, e non solo la somma eccedente la soglia (in pratica se vi sono compensi per 12.000 \u20ac la tassazione sar\u00e0 su 12.000 \u20ac e non su 2.000 \u20ac).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SCHEDA SANITARIA E SICUREZZA DEI LAVORATORI:<\/strong><br>L\u2019articolo 32 del Decreto \u2013 \u201cControlli sanitari per i lavoratori sportivi\u201d \u2013 prevede l\u2019istituzione di una <strong>scheda sanitaria<\/strong> per tutti i lavoratori sportivi, con la sola eccezione degli sportivi occasionali. Un duplicato della scheda sanitaria andr\u00e0 depositato presso la propria Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, le quali potranno fare convenzioni con le Regioni, al fine di garantire l\u2019espletamento delle indagini e degli esami necessari per l\u2019aggiornamento delle schede mediche. <strong>Tutti gli oneri ricadono sulle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche ed in mancanza dell\u2019aggiornamento le F.S.N. e D.S.A. negheranno l\u2019autorizzazione allo svolgimento delle attivit\u00e0 sportive<\/strong>.<br>Per quanto fissato dall\u2019articolo 33 del Decreto, comma 1, ai lavoratori sportivi si applicano la vigente disciplina in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L\u2019idoneit\u00e0 psico-fisica del lavoratore sportivo \u00e8 certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. Se ne deduce, che i lavoratori sportivi amatoriali (esclusi dai lavoratori sportivi ex art. 25, comma 1), non siano tenuti a tale dovere.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ASSISTENZA NELLE ATTIVITA\u2019 MOTORIE E SPORTIVE<\/strong><br>Le attivit\u00e0 sportive agonistiche disciplinate da F.S.N., D.S.A. o E.P.S., cos\u00ec come le attivit\u00e0 motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il <strong>ballo<\/strong> e la <strong>danza<\/strong>, nonch\u00e9 attivit\u00e0 relative a discipline riferibili ad <strong>espressioni filosofiche<\/strong> dell\u2019individuo, che comportino attivit\u00e0 motorie, non sono soggette all\u2019obbligo di coordinamento da parte di un istruttore qualificato (Diploma ISEF ed equipollenti), o di un istruttore di specifica disciplina (riconosciuto D.S.A. o E.P.S.).<br>Si tratta di una norma particolare poich\u00e9 richiama alla mente le famose discussioni sullo yoga e sulle Delibere del Coni relative all\u2019individuazione delle attivit\u00e0 effettivamente sportive. Interessante anche la citazione del ballo e della danza, o meglio <strong>la citazione di una parte del ballo e della danza che non svolge evidentemente attivit\u00e0 sportive<\/strong> (allora magari artistiche?) e che non fa parte della grande famiglia della danza sportiva!<br>Diciamo che, in generale, lo schema di decreto lascia sparsi nei suoi articoli, diversi dubbi e qualche difficolt\u00e0 interpretativa.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, attualmente si evidenzia un timore che il nuovo quadro fiscale e previdenziale non consenta al mondo sportivo dilettantistico fondamenta solide per andare avanti. Perfino l\u2019abolizione del vincolo sportivo ha incontrato diverse riserve, ed anche per le difficolt\u00e0 interpretative intraviste, la speranza, \u00e8 che il testo definitivo possa incontrare decise modifiche.<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma va in vigore il giorno dopo la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. La parte pi\u00f9 importante delle numerose regolamentazioni e delle norme di attuazione verr\u00e0 definita dopo la Conferenza Stato \u2013 Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano, motivo per cui, anche per dare tempo alle Associazioni per adeguarsi, \u00e8 previsto nel testo che il grosso delle nuove disposizioni andr\u00e0 in vigore soltanto il <strong>1 Settembre 2021<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>a cura di <br><strong>Dott.ssa Matilde Ambrosi<br>Avv. Luca Romanella<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI SUPERANO L\u2019ESAME PRELIMINARE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI La riforma dello Sport nasce dalla Legge 8 Agosto 2019 n. 86, recante deleghe<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4344,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4343"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4343"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4343\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4351,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4343\/revisions\/4351"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}