{"id":4652,"date":"2021-03-19T16:46:58","date_gmt":"2021-03-19T15:46:58","guid":{"rendered":"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/?p=4652"},"modified":"2021-03-19T17:15:52","modified_gmt":"2021-03-19T16:15:52","slug":"modello-eas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2021\/03\/19\/modello-eas\/","title":{"rendered":"MODELLO EAS"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4662\" width=\"307\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-1024x576.png 1024w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-300x169.png 300w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-768x432.png 768w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-1536x864.png 1536w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-260x146.png 260w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-50x28.png 50w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6-133x75.png 133w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/6.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 307px) 100vw, 307px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>PREMESSA<\/strong><br><strong>Entro il 31 marzo 2021<\/strong>, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell\u2019IVA devono comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate&nbsp;<strong>le eventuali modifiche fiscalmente rilevanti intervenute nel corso del 2020<\/strong>, utilizzando un apposito modello dichiarativo denominato Modello EAS (dove EAS sta ad indicare l\u2019acronimo di&nbsp;Enti&nbsp;Associativi). Tale modello va presentato all\u2019Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell\u2019ente&nbsp;<strong>ovvero entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell\u2019anno precedente<\/strong>. In caso di dimenticanza, la normativa vigente permette agli enti associativi di ravvedersi, presentando il modello e versando contestualmente una specifica sanzione pecuniaria (c.d.&nbsp;<em>remissione in bonis<\/em>), entro il termine della prima dichiarazione utile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COS\u2019E\u2019 IL MODELLO EAS<\/strong><br>Tutte le associazioni che beneficiano di una o pi\u00f9 agevolazioni contenute nell\u2019art. 148 del DPR 917\/86 (TUIR \u2013 Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nell\u2019art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633\/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare e inviare telematicamente, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previa la decadenza della qualifica di ente non commerciale loro attribuita la legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Introdotto dall\u2019articolo 30 del\nD.L. 185\/08&nbsp; \u2013 convertito, con modificazioni, in L. 02\/09 \u2013&nbsp; ed emanato\ncon provvedimento del 2 settembre 2009 dal Direttore dell\u2019Agenzia delle\nEntrate, il modello EAS nasce come ulteriore strumento di controllo da parte\ndell\u2019Amministrazione Finanziaria per contrastare gli abusi fiscali delle norme\nagevolative previste, e applicabili a determinate condizione, per gli enti del\nterzo settore, garantendo, anche attraverso l\u2019acquisizione di determinate\nnotizie rilevanti sul piano fiscale, che i regimi tributari diretti ad\nincentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto\nuno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. La circolare 12\/E\ndel 9 aprile 2009 dell\u2019Agenzia delle Entrate, infatti, definisce il modello EAS\ncome uno strumento volto ad&nbsp;<em>\u201cacquisire una pi\u00f9 ampia\ninformazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto\nil profilo fiscale\u201d<\/em>&nbsp;al fine di<em>\u201ctutelare le vere forme\nassociazionistiche\u201d<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>\u201cisolare e contrastare l\u2019uso\ndistorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare la\nlibert\u00e0 di concorrenza tra gli operatori commerciali\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS: AMBITO SOGGETTIVO<\/strong><br>Gli enti interessati all&#8217;adempimento possono raggrupparsi in due tipologie:<br>1.&nbsp;gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)<\/p>\n\n\n\n<p><em>Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)<\/em><br>I soggetti tenuti alla compilazione completa del modello sono i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>gli enti che svolgono solo attivit\u00e0 istituzionale, limitandosi alla\nriscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;<\/li><li>gli enti che svolgono anche attivit\u00e0 dietro corrispettivo nei confronti dei\npropri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);<\/li><li>gli enti che svolgono attivit\u00e0 commerciale, ovviamente qualora questa non\nsia prevalente (un\u2019associazione che svolga attivit\u00e0 commerciale in modo\nesclusivo o prevalente non \u00e8 infatti tenuta a presentare il modello Eas).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><br><em>Enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)<\/em><br>A seguito della Circolare A.E. n. 45\/09, \u00e8 stato chiarito che alcune tipologie di enti associativi sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo gi\u00e0 iscritte in determinati registri, elenchi o albi, \u00e8 possibile per l&#8217;Amministrazione Finanziaria ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla relativa modulistica. I soggetti interessati da questa forma di compilazione sono di seguito elencati:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>associazioni di\n     promozione sociale (Aps)<\/strong>&nbsp;iscritte nei registri regionali e\n     provinciali;<\/li><li><strong>associazioni e le\n     societ\u00e0 sportive dilettantistiche<\/strong>, iscritte al registro del Coni,<strong>&nbsp;che\n     svolgono attivit\u00e0 commerciale o anche solo attivit\u00e0 de-commercializzata<\/strong>&nbsp;nei\n     confronti degli associati o dei tesserati;<\/li><li><strong>organizzazioni di\n     volontariato<\/strong>,\n     iscritte nei registri regionali o provinciali, che&nbsp;<strong>svolgono\n     attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali<\/strong>&nbsp;di cui al dm 25\n     maggio 1995;<\/li><li><strong>associazioni\n     riconosciute (cio\u00e8 dotate di personalit\u00e0 giuridica)<\/strong>, che abbiano ottenuto\n     il riconoscimento da parte delle Regioni\/Province autonome o da parte\n     delle Prefetture\/Commissariato del Governo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><br><em>Soggetti esonerati<\/em><br>La legge individua alcune tipologie di soggetti che, seppur enti di tipo associativo, presentano condizioni tali da essere ritenute non obbligate ad ottemperare all\u2019obbligo dichiarativo. Pi\u00f9 precisamente tali enti possono essere sinteticamente indicati nell\u2019elenco che segue:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>le\u00a0<strong>organizzazioni di volontariato (Odv)<\/strong>,      iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attivit\u00e0      commerciali diverse da quelle marginali individuate dal\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-06-10&amp;atto.codiceRedazionale=095A3263\">dm 25 maggio 1995<\/a>;<\/li><li>le\u00a0<strong>Onlus<\/strong>, iscritte all\u2019Anagrafe unica tenuta dall\u2019Agenzia delle entrate;<\/li><li>le\u00a0<strong>associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398<\/strong>;<\/li><li>le\u00a0<strong>associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche<\/strong>, iscritte al registro del Coni,\u00a0<strong>che non svolgono attivit\u00e0 commerciale e nemmeno de-commercializzata<\/strong>\u00a0nei confronti degli associati o dei tesserati.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><br><strong>I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS E LA REMISSIONE IN BONIS<\/strong><br>Il modello EAS si presenta all\u2019Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell\u2019ente interessato o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione (termine che decorre dalla data di stipulazione dell\u2019atto costitutivo e dello statuto) ovvero entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell\u2019anno precedente. Quindi, se l\u2019associazione ha effettuato modifiche nel corso del 2020, deve effettuare la comunicazione all\u2019Agenzia delle Entrate in via telematica con il modello EAS entro il 31 marzo 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ipotesi di dimenticanza da\nparte dell\u2019ente, la normativa attualmente in vigore concede la possibilit\u00e0\ndella c.d.&nbsp;<em>remissione in bonis<\/em>, consistente in\nuna sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la\nloro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi\nopzionali. Tale ravvedimento prevede la presentazione del modello EAS ed il\ncontestuale pagamento di una sanzione pari ad Euro 250 entro il termine della\nprima dichiarazione utile, cio\u00e8 il 30 novembre 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE \u2013 PRECISAZIONI&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><br>Non tutte le modifiche che possono intercorrere nel corso della vita di un ente associativo hanno rilevanza fiscale ai fini del controllo operato dall\u2019Amministrazione Finanziaria. A tal proposito, \u00e8 da tenere presente che non costituiscono variazioni ai fini del modello EAS, e dunque non devono essere comunicate, le seguenti fattispecie:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>modifica dei dati\n     anagrafici dell\u2019associazione<\/strong>&nbsp;(nome, sede legale o Presidente), i quali\n     possono infatti essere comunicati attraverso il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/203699\/Modello+AA5_6_AA5_mod.pdf\/5699d424-f300-dc52-c4f4-bcd428971520\">modello AA5\/6<\/a>&nbsp;(per gli enti\n     con solo codice fiscale) o il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/274681\/nuovo+mod+AA7+10_AA7_10+modello+27.05.2015.pdf\/11976ec0-73b0-6f2b-acec-9ad680a5e386\">modello AA7\/10<\/a>&nbsp;(per gli enti\n     che hanno anche partita iva);<\/li><li>importo dei proventi\n     ricevuti dall\u2019ente per attivit\u00e0 di sponsorizzazione o pubblicit\u00e0&nbsp;<strong>(rigo\n     20)<\/strong>;<\/li><li>costo sostenuto per\n     messaggi pubblicitari&nbsp;<strong>(rigo 21)<\/strong>;<\/li><li>ammontare delle\n     entrate dell\u2019ente&nbsp;<strong>(rigo 23)<\/strong>;<\/li><li>numero degli associati\n     nell\u2019ultimo esercizio chiuso&nbsp;<strong>(rigo 24)<\/strong>;<\/li><li>ammontare delle\n     erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti&nbsp;<strong>(righi 30 e\n     31)<\/strong>;<\/li><li>numero e giorni delle\n     raccolte pubbliche di fondi effettuate&nbsp;<strong>(rigo 33)<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Se a variare sono quindi i dati\nappena menzionati, l\u2019associazione non deve ripresentare il modello Eas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Se invece nel corso del 2020 sono variati uno o pi\u00f9 degli altri dati riportati, questo dovr\u00e0 essere ripresentato entro il 31 marzo 2021 dai soggetti obbligati<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>COSA ACCADE IN CASO DI OMISSIONE<\/strong><br>L\u2019omessa presentazione del modello EAS all\u2019Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti dal legislatore (presentazione a seguito di costituzione, a seguito di modificazioni e mediante&nbsp;<em>remissione in bonis<\/em>) comporta per i soggetti interessati la decadenza dal godimento delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. L\u2019Agenzia delle Entrate (Circolari 12\/2009 e 45\/2009) al riguardo precisa: \u201c<em>Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno pi\u00f9 farne applicazione qualora non assolvano all\u2019onere della comunicazione nei termini e secondo le modalit\u00e0 stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate\u201d.<\/em>&nbsp;In altri termini, se l\u2019ente continua, a fronte dell\u2019omesso adempimento, a svolgere attivit\u00e0 oggetto di decommercializzazione (quali l\u2019incasso quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci), la sua intera attivit\u00e0 avr\u00e0 natura commerciale. L\u2019ente, pertanto, diventer\u00e0 \u201cente commerciale\u201d a tutti gli effetti, attirando nell\u2019area della commercialit\u00e0 qualsiasi attivit\u00e0 svolta, con la conseguenza di sottostare a tutti gli adempimenti fiscali e contabili in tal caso previsti.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Modello Eas e riforma del Terzo settore<\/strong><br>Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2019-05-03\">decreto legislativo 117\/2017 (codice del Terzo settore)<\/a>&nbsp;dispone anche in merito al modello Eas: l\u2019art. 94, c. 4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale\ndisposizione non sembra per\u00f2 ad oggi gi\u00e0 applicabile: vista l\u2019assoluta\nrilevanza del modello Eas a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere\nche l\u2019esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel\nmomento di operativit\u00e0 del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ci\u00f2\ndiscende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo gi\u00e0 oggi\nconsiderate enti del Terzo settore in base all\u2019art. 101, c.3 del codice del\nTerzo settore, sono comunque soggette all\u2019invio del modello Eas nei casi\nevidenziati in precedenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda gli altri 2 enti gi\u00e0 oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall\u2019invio dell\u2019Eas, le seconde sono invece obbligate alla compilazione parziale (e al conseguente invio) solo qualora svolgano attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995.<\/p>\n\n\n\n<p>Dato che il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) \u00e8 in dirittura di arrivo, sarebbe importante che le autorit\u00e0 competenti si pronunciassero sull\u2019obbligo di invio del Modello Eas per gli enti del Terzo settore, chiarendo finalmente se l\u2019esonero per essi scatti solo a partire dall\u2019entrata in vigore del nuovo regime fiscale oppure fin dal momento di operativit\u00e0 del Runts.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREMESSAEntro il 31 marzo 2021, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell\u2019IVA devono comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate&nbsp;le eventuali<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4662,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4652"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4652"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4652\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4677,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4652\/revisions\/4677"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}