{"id":7178,"date":"2023-09-15T14:27:11","date_gmt":"2023-09-15T12:27:11","guid":{"rendered":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/?p=7178"},"modified":"2023-09-15T14:38:21","modified_gmt":"2023-09-15T12:38:21","slug":"speciale-riforma-dello-sport-approfondimento-sulle-novita-del-correttivo-bis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/2023\/09\/15\/speciale-riforma-dello-sport-approfondimento-sulle-novita-del-correttivo-bis\/","title":{"rendered":"SPECIALE RIFORMA DELLO SPORT: APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA\u2019 DEL CORRETTIVO BIS"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-medium is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-300x200.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7183\" width=\"734\" height=\"489\" srcset=\"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-768x512.jpg 768w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-219x146.jpg 219w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-50x33.jpg 50w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news-113x75.jpg 113w, https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Riforma-dello-Sport-news.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width:767px) 480px, 734px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">                                 <strong><em>Premessa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici \u00e8 legata alla presenza di due condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il riconoscimento ai fini sportivi dell\u2019attivit\u00e0 svolta;<\/li><li>la certificazione dell\u2019effettiva natura dilettantistica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia agendo su due direttrici:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>da un lato viene previsto che le ASD\/SSD ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36\/2021);<\/li><li>dall\u2019altro lato, la certificazione dell\u2019effettiva natura dilettantistica dell\u2019ente sportivo avviene attraverso l\u2019iscrizione nel Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (RAS) tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.08.2022.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Registro, che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente Registro CONI, \u00e8 ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito <em>web<\/em> <a href=\"https:\/\/registro.sportesalute.eu\/\">https:\/\/registro.sportesalute.eu\/<\/a> . Con il D.Lgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla <em>G.U.<\/em> del 04.09.2023 n. 206 e in vigore dal 05.09.2023 (c.d. correttivo bis), \u00e8 stato completato l\u2019iter di una complessiva riforma dello sport di cui vengono di seguito analizzati alcuni punti inerenti principalmente il lavoro sportivo (D.Lgs 36\/2021) e l\u2019acquisizione della personalit\u00e0 giuridica (D.Lgs 39\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Adeguamento statutario &#8211; Termine del 31.12.2023.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D.Lgs 120\/2023 consente agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato rispetto del termine comporter\u00e0 la cancellazione d\u2019ufficio dal Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (RAS).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle novit\u00e0 della Riforma dello sport sono esenti dall\u2019imposta di registro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformit\u00e0 dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36\/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La novit\u00e0 riguarda essenzialmente l\u2019<strong>oggetto sociale<\/strong> del sodalizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare le ASD\/SSD<a> <\/a>possono esercitare anche attivit\u00e0 diverse, marginali rispetto all\u2019oggetto principale dell\u2019ente, solo a condizione che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l\u2019atto costitutivo o lo statuto lo consentano;<\/li><li>abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivit\u00e0 principali&nbsp; secondo dei limiti e dei criteri che saranno definiti con un apposito DPCM.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d\u2019ufficio dal RAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In base all\u2019art. 9 comma 1-<em>bis<\/em> del D.Lgs. 36\/2021 sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>sponsorizzazioni;<\/li><li>rapporti promo pubblicitari;<\/li><li>cessione di diritti e indennit\u00e0 legate alla formazione degli atleti;<\/li><li>gestione di impianti e strutture sportive.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si evidenzia che l\u2019ente sportivo pu\u00f2 assumere anche la forma di Ente del Terzo Settore (ETS) a condizione che venga esercitata, come attivit\u00e0 di interesse generale, l\u2019organizzazione e la gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche. In tal caso, l\u2019ETS pu\u00f2 iscriversi al RAS e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36\/2021 anche se l\u2019attivit\u00e0 di organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche \u00e8 svolta accanto ad un\u2019altra delle attivit\u00e0 di interesse generale previste dal D.lgs 117\/2017 (Codice del Terzo Settore).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sostanza, all\u2019ETS sportivo dilettantistico \u00e8 consentito l\u2019esercizio di una o pi\u00f9 attivit\u00e0 principali oltre a quella di organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contrario gli altri enti sportivi \u201cfuori\u201d dal Terzo Settore devono obbligatoriamente svolgere come attivit\u00e0 principale esclusivamente quella sportiva dilettantistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nello statuto deve essere espressamente prevista l\u2019<strong>assenza di fini di lucro <\/strong>e quindi eventuali utili\/avanzi di gestione devono essere esclusivamente destinati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria o all\u2019incremento del proprio patrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale divieto subisce una <strong>parziale deroga <\/strong>per quanto riguarda le societ\u00e0 e le cooperative sportive dilettantistiche, soggetti che possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell\u2019indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell\u2019esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;<\/li><li>alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l\u2019emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all\u2019interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La quota di utili distribuibili \u00e8 aumentata all\u201980% per le societ\u00e0 sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualit\u00e0 di proprietari, conduttori o concessionari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale ultima previsione \u00e8 soggetta ad autorizzazione da parte della UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si evidenzia infine che gli amministratori delle ASD\/SSD non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche nell\u2019ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Acquisto della personalit\u00e0 giuridica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019iscrizione nel RAS consentir\u00e0 di ottenere la personalit\u00e0 giuridica tramite l\u2019intervento del notaio. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D.Lgs 120\/2023 ha fissato in 10.000,00 euro l\u2019importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se tale patrimonio \u00e8 costituito da beni diversi dal denaro \u00e8 necessaria una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una societ\u00e0 di revisione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di diminuzione del patrimonio di oltre 1\/3 lo stesso deve essere ricostituito. Al contrario il sodalizio pu\u00f2 decidere di continuare l\u2019attivit\u00e0 come associazione non riconosciuta, fondersi con altro ente o sciogliersi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E\u2019 stato altres\u00ec regolamentato il rapporto tra la pregressa personalit\u00e0 giuridica acquisita ai sensi del DPR 361\/2000, del D.Lgs. 117\/2017 e l\u2019iscrizione al RAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Lavoro sportivo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le principali novit\u00e0 in ambito riguardano:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la definizione di \u201clavoratore sportivo\u201d e la disciplina dei rapporti di lavoro;<\/li><li>le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell\u2019area del dilettantismo;<\/li><li>il volontariato nell\u2019ambito delle prestazioni sportive;<\/li><li>la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nozione di lavoratore sportivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoratore sportivo \u00e8 definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l\u2019attivit\u00e0 sportiva verso un corrispettivo e in qualit\u00e0 di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>atleta;<\/li><li>allenatore;<\/li><li>istruttore;<\/li><li>direttore tecnico;<\/li><li>direttore sportivo;<\/li><li>preparatore atletico;<\/li><li>direttore di gara.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svol\u00adgimento di attivit\u00e0 sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DLgs. correttivo 120\/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo \u00e8 tale se:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>svolge l\u2019attivit\u00e0 a favore di un soggetto dell\u2019ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al RASD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, societ\u00e0 sport e salute spa o di altro soggetto tesserato);<\/li><li>esercita le mansioni (anche ulteriori a quelle sopra indicate) indicate dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), che saranno riportate in un elenco tenuto dall\u2019Autorit\u00e0 di Governo delegata in materia di sport.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono esclusi dall\u2019ambito del lavoro sportivo i soggetti che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale;<\/li><li>svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune;<\/li><li>forniscono prestazioni nell\u2019ambito di una professione la cui abilitazione professionale \u00e8 rilasciata al di fuori dell\u2019ordinamento sportivo e per il cui esercizio \u00e8 necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lavoro sportivo subordinato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i contratti di lavoro subordinato sportivo \u00e8 dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio in materia di licenziamento).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoro sportivo di tipo subordinato pu\u00f2 essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo pu\u00f2 contenere l\u2019apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. \u00c8 ammessa:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;<\/li><li>la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societ\u00e0 o associazione sportiva ad un\u2019altra, nel rispetto delle modalit\u00e0 pattuite nel contratto, nonch\u00e9 di quanto prescritto dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lavoro sportivo autonomo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ambito del lavoro sportivo autonomo, \u00e8 possibile l\u2019instaurazione di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50 comma 1 lett. c-<em>bis<\/em> del TUIR;<\/li><li>rapporti con soggetti titolari di partita IVA, redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 comma 1 del TUIR;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del DLgs. 36\/2021):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il DLgs. correttivo 120\/2023 ha previsto l\u2019innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);<\/li><li>le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>I Volontari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I sodalizi sportivi possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivit\u00e0 istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0 per promuovere lo sport:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>in modo personale, spontaneo e gratuito;<\/li><li>senza fini di lucro, neanche indiretti;<\/li><li>esclusivamente con finalit\u00e0 amatoriali.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seguito delle modifiche apportate dal DLgs 120\/2023, possono essere rimborsate:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all\u2019alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;<\/li><li>anche a fronte di un\u2019autocertificazione di cui all\u2019art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, purch\u00e9 non superino l\u2019importo di 150,00 euro mensili e l\u2019organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivit\u00e0 di volontariato per le quali \u00e8 ammessa questa modalit\u00e0 di rimborso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Profili previdenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l\u2019attivit\u00e0, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall\u2019INPS che, dal 01.07.2023 ha assunto la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel settore dilettantistico i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell\u2019INPS che prevede un\u2019aliquota contributiva di base pari al 24% (assicurati presso altre forme obbligatorie) o del 25% (non assicurati presso altre forme obbligatorie).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) \u00e8 previsto l\u2019obbligo contributivo \u201c<em>sulla parte di compenso eccedente i primi<\/em><em> 5.000,00 euro annui<\/em>\u201d. Conseguentemente la base imponibile \u00e8 costituita dalle somme eccedenti tale importo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dall\u2019agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell\u2019area del dilettantismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA \u00e8 dovuta nei limiti del 50% dell\u2019imponibile contributivo. L\u2019imponibile pensionistico \u00e8 ridotto in misura equivalente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Inail<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019obbligo assicurativo \u00e8 previsto per i lavoratori subordinati sportivi e per i co.co.co. amministrativo-gestionali, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 120\/2023 sono esclusi dal versamento del premio Inail tutti i co.co.co sportivi dilettanti per cui vige esclusivamente l\u2019obbligo assicurativo di cui all\u2019art. 51 della L. 289\/2002, ossia la tutela assicurativa prevista dal tesseramento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Collaborazioni amministrative e gestionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019attivit\u00e0 di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD\/SSD e degli altri organismi sportivi pu\u00f2 essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, in linea generale, delle attivit\u00e0 svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilit\u00e0 ed altri adempimenti amministrativi dell\u2019ente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali mansioni non sono qualificabili come sportive e quindi i lavoratori non sono qualificabili come \u201clavoratori sportivi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i soggetti in esame non rientrano tuttavia coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell\u2019ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l\u2019iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilit\u00e0 di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tali rapporti si applica la disciplina dell\u2019obbligo assicurativo di cui all\u2019art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell\u2019assicurazione INAIL:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il committente \u00e8 tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124\/65;<\/li><li>il premio assicurativo \u00e8 ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Profili fiscali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A fronte dell\u2019abrogazione della lettera m) del comma 1 dell\u2019articolo 67 del TUIR, a decorrere dal 01.07.2023, i rapporti nell\u2019area del dilettantismo devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. 36\/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viene prevista una soglia di esenzione fino all\u2019importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualora l\u2019ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo e sull\u2019eccedenza si applicano le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali e addizionali IRPEF.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di monitorare l\u2019eventuale superamento della soglia, all\u2019atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia un\u2019autocertificazione attestante l\u2019ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell\u2019anno solare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il periodo d\u2019imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>01.01.2023 &#8211; 30.06.2023 Redditi diversi con soglia di non imponibilit\u00e0 fino a 10.000,00 euro;<\/li><li>01.07.2023 \u2013 31.12.2023 Redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, con soglia di non imponibilit\u00e0 \u00e8 pari a 5.000,00 euro.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Premi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le somme versate a propri tesserati, in qualit\u00e0 di atleti e tecnici che operano nell\u2019area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 30 co. 2 del DPR 600\/73 (art. 36 co. 6-<em>quater<\/em> del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d\u2019imposta con aliquota del 20%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esenzione dalla base imponibile irap<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DLgs. correttivo 120\/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i sin\u00adgoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell\u2019area del dilettantismo inferiori all\u2019im\u00ad\u00ad\u00adporto annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa L\u2019applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici \u00e8 legata alla presenza di due condizioni: il riconoscimento ai fini sportivi dell\u2019attivit\u00e0 svolta; la<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7183,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-7178","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7178"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7178\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7190,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7178\/revisions\/7190"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambrosiepartners.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}