GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONI AD UN BIVIO – PREVISIONI SUI CONTROLLI DEL SECONDO SEMESTRE 2010.

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONI AD UN BIVIO – PREVISIONI SUI CONTROLLI DEL SECONDO SEMESTRE 2010.

Di recente, ci siamo soffermati, nelle Circolari periodiche spedite alla Clientela dello Studio, sulla Circolare n. 20/E del 26 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto “prevenzione e contrasto all’evasione – anno 2010 — indirizzi operativi” , ed in particolare sul punto 2.4 dedicato agli Enti non Commerciali.

A dire il vero non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si occupa del Non Profit, e delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche in particolare: chi ha avuto la pazienza di seguirci sa perfettamente che almeno negli ultimi due anni numerosi sono stati i documenti , normativi, e di prassi (ovvero di comportamenti da tenere), aventi ad oggetto le verifiche alle quali sottoporre il mondo associativo con il fine di contrastare l’abuso dei regimi agevolativi.

Le problematiche connesse ai controlli fiscali, ed alla regolarità, formale e sostanziale, delle procedure e dei “comportamenti” amministrativi , non sono più eludibili e meritano la massima attenzione da parte non solo delle Associazioni ma anche e soprattutto da parte delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva.

Vorrei ricordare che la Circolare citata prevede che entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali debbano informare la Direzione Generale in merito al numero ed ai risultati degli interventi eseguiti da ciascuna Direzione provinciale nel primo semestre dell’anno , e che analoga informativa dovrà essere fornita , entro il 15 gennaio 2011, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre 2010.

Per esperienza diretta ed indiretta posso tranquillamente affermare che nel primo semestre 2010 sono stato testimone di un numero di verifiche pari al doppio di quante ne avevo viste negli ultimi dieci anni.

A detta, inoltre, degli stessi Uffici Finanziari, numerosi Uffici locali si stanno attrezzando o si sono già attrezzati per costituire nuclei di accertamento e controllo specializzati in materia di Enti non Profit, e che analoga organizzazione sia in corso anche presso i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza.

Per capire tuttavia cosa sta succedendo e perché ci troviamo , come ho scritto nel titolo, “ad un bivio”, vorrei soffermarmi su due momenti fondamentali della storia più recente dell’Associazionismo Sportivo.

Il primo momento scaturisce dall’art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, che prevedeva “in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”, che le disposizioni contenute nell’art. 90 della Legge 289/2002, e successive modificazioni, potessero essere applicate esclusivamente nei confronti dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Tale riconoscimento poteva e può tuttora avvenire attraverso l’affiliazione dell’Associazione o della Società Sportiva Dilettantistica ad una Federazione Sportiva, ovvero Disciplina Associata, ovvero Ente di Promozione Sportiva a loro volta riconosciuti dal CONI;

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano divenne dunque, per Legge “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 23/7/99, n. 242, e successive modificazioni” . In mancanza del predetto riconoscimento tali soggetti non possono essere considerati quali società sportive e pertanto in questo caso non sarà possibile fruire dei benefici fiscali previsti dal Legislatore.

Il secondo momento è rappresentato dall’art. 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185 che ha introdotto, in capo agli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune ben individuate eccezioni) ed alle società sportive dilettantistiche di capitali l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti tributari al fine di beneficiare delle non imponibilità (cosiddetta decommercializzazione) dei corrispettivi , delle quote e dei contributi ex art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del D.P.R. 633/72.

Ma torniamo al primo momento, al momento cioè in cui per essere riconosciuti dal Coni occorreva affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) , ovvero ad una Disciplina Sportiva Associata (DSA) ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS)

Ovviamente nessuno di questi soggetti (CONI , FSN, DSA, EPS) era pronto per questo importante appuntamento destinato a mutare radicalmente l’organizzazione sportiva dilettantistica . L’unica cosa che i Dirigenti Nazionali e, in scala gerarchica discendente, i Regionali, Provinciali, ecc. capiscono, è il fatto che, dopo tanti anni di volontariato gratuito, forse era arrivato il momento di “fare cassa”.

Come in tutte le cose, e l’Associazionismo Sportivo non fa eccezione, accanto a Dirigenti, di ogni livello, scrupolosi, coscienziosi, consapevoli del ruolo e della responsabilità che vanno ad assumersi nei confronti di migliaia di persone che praticano con passione l’attività sportiva, si muovono personaggi discutibili che vedono nei nuovi obblighi di Legge una opportunità di fare carriera e soldi.

Tutte le Federazioni Nazionali, le Discipline Associate, ma soprattutto gli Enti di Promozione Sportiva, attraverso i loro Comitati, che spuntano e si moltiplicano dovunque, predispongono in gran fretta , aiutati in ciò dal diffondersi e dall’affermarsi di internet, facsimili di Statuti tipo (spesso carenti delle norme imperative di Legge), domande di adesione e di tesseramento, preparandosi a coniare in proprio “moneta” (leggi tessere associative).

Il do ut des apparve da subito chiaro: attraverso l’affiliazione, con una prassi neppure troppo complicata, si aveva la “benedizione” ad operare come Associazione Sportiva e si veniva iscritti al Registro CONI delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, potendo così usufruire dei regimi fiscali agevolativi conseguenti all’iscrizione stessa. Questo fenomeno nasce e si sviluppa a partire dal novembre 2005.

Se poi gli Statuti erano fatti così così, se poi arrivavano alle Sedi degli Enti di promozione sportiva senza la dovuta registrazione all’Agenzia delle Entrate, se poi in mezzo alle Associazioni Sportive si infilavano Enti “culturali” o circoli enogastronomici o di valorizzazione del coccodrillo bianco , poco importava; l’essenziale era, da un lato , crescere ed aumentare la “rappresentatività” politica attraverso il “tesseramento”; d’altro lato , ritenere, chiaramente in malafede !, che bastasse essere iscritti al Registro CONI per infischiarsene dei dettati normativi e dei relativi adempimenti fiscali.

Volete una semplice controprova di quanto sto dicendo !? Provate, a caso , a chiedere a qualche Presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica in regime fiscale forfetario di cui alla Legge 398/91 se sa cosa è la raccomandata alla SIAE per l’opzione quinquennale !? Provate a chiedergli se sa cosa è il prospetto (registro) riepilogativo di cui al D.M. 11 Febbraio 1997 !?

Del resto, perché preoccuparsi !? La procedura per iscriversi al Registro CONI, per il tramite dei Comitati Provinciali, è semplice e a costo zero. Oltretutto, non si ha mai avuto notizia (su tutto il territorio nazionale), che una sola volta, spedita l’autocertificazione, si sia mai presentato un Funzionario del CONI a constatare se quanto dichiarato dal Legale Rappresentante corrispondesse al vero.

Articolo a cura di Leonardo Ambrosi

(fine prima parte)