Con lettera Circolare n. 4746 del 14/02/2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego la “prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Tale posizione è stata ribadita nell’Interpello 22/2010, nel quale il Ministero ha affermato che “le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego”. Nel suddetto interpello il Ministero ha precisato che il riferimento è alle “collaborazioni individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.”.
La comunicazione al Centro per l’Impiego deve avvenire prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
Il recente Decreto Semplificazioni (art. 22, D.Lgs.vo 151/2015) ha inasprito le sanzioni in caso di lavoratori impiegati per i quali risulti omessa la preventiva e telematica comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego. Il Decreto ha introdotto i tre seguenti distinti scaglioni:
Per quanto attiene l’obbligo di istituzione del Libro Unico del Lavoro per le co.co.co. amministrativo-gestionali, il Dicastero del Lavoro ne ha confermato l’obbligatorietà attraverso il Vademecum del 05/12/2008 e nella risposta fornita all’Interpello n. 22/2010.
L’omessa registrazione nel L.U.L. comporta le seguenti sanzioni: