Percepire compensi sportivi non comporta la decadenza da indennità di disoccupazione

Percepire compensi sportivi non comporta la decadenza da indennità di disoccupazione

In data 23 novembre 2017 l’INPS ha emanato la Circolare n° 174 avente ad oggetto, tra l’altro, il seguente punto:Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito”.

La Circolare chiarisce che i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, definisce, dunque, la piena compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, tra cui proprio quelle dei “redditi diversi” 1 ex art 67 lett. m) del T.U.I.R. come le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

In allegato la Circolare INPS.

 

1 Si ricorda, inoltre, che fino al 2017 tali “redditi diversi” non concorrevano alla formazione del reddito se complessivamente inferiori (nel periodo d’imposta) ad € 7.500; il comma 367 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, invece, ha elevato l’esenzione fiscale da € 7.500 a € 10.000. Conseguentemente la soglia entro la quale le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e i rapporti di Co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale non concorrono alla formazione del reddito è pari dal 2018 a € 10.000.