Con questo articolo cercheremo di fare maggiore chiarezza (nei limiti del possibile e in attesa di prossime ed auspicabili indicazioni) sulla delibera CONI n. 1574 del 18 Luglio 2017 entrata a tutti gli effetti in vigore nel 2019, soffermandoci in particolare sul significato di attività didattica, formativa e sportiva.
Data per scontata l’iscrizione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche all’interno del Registro Coni 2.0, a partire dal 01/01/2019 ed a seguito della delibera sopra citata, ogni Associazione Sportiva Dilettantistica e ogni Società Sportiva Dilettantistica sarà obbligata a dimostrare l’esercizio di attività didattica, formativa e sportiva pena la cancellazione dal Registro e di conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste.
Ma in cosa consistono effettivamente queste 3 attività?
Una risposta esaustiva la possiamo trovare nell’art. 2 del “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”.
Ai punti 6), 7) e 8) del suddetto articolo vengono definite le 3 attività in questione nel seguente modo:
L’attività sportiva è sostanzialmente l’insieme delle manifestazioni sportive organizzate dagli EPS in favore di quelle A.S.D./S.S.D. regolarmente iscritte all’interno del Registro Coni 2.0.
Come accennato in precedenza, ogni sodalizio sportivo sarà tenuto a partecipare ad almeno un evento durante l’anno solare per conservare la propria iscrizione al Coni per i prossimi anni ed evitare un’esclusione che comporterebbe la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.
Non è ancora stato precisato se ci debba essere una partecipazione minima di tesserati per ogni A.S.D./S.S.D all’interno del singolo evento; indubbiamente sarebbe preferibile una partecipazione quanto più vasta e rappresentativa di ogni sodalizio.
Necessariamente seguirà una parte operativa che riguarderà la raccolta e la trasmissione dei dati. A questo proposito l’ASD dovrà inserire, per il tramite del Comitato organizzatore dell’EPS, le gare a cui parteciperà nel corso dell’anno.
Per ogni evento sportivo è infatti prevista la fornitura dei seguenti dati riguardanti il “tipo” di manifestazione:
Inoltre, sarà compito di ogni A.S.D./S.S.D. verificare l’esattezza dei dati anagrafici (specialmente dei codici fiscali) dei propri partecipanti. Ogni iscritto, affinché possa presenziare in qualità di tesserato a queste manifestazioni, deve essere riconosciuto dal Registro 2.0 e per soddisfare tale presupposto non è sufficiente il mero caricamento all’interno del Registro essendo pure necessario che tutti i singoli dati trasmessi siano corretti e validi.
Per attività didattica si intende la cosiddetta “corsistica” propedeutica all’avviamento allo sport e che dovrà essere organizzata e gestita dall’organismo sportivo al quale l’associazione è affiliata.
Come per l’attività sportiva, l’Associazione sarà tenuta al caricamento dei corsi didattici e quindi dovranno essere forniti i seguenti dati:
Per attività formativa si intende l’insieme delle attività di formazione di prerogativa dell’Ente di Promozione Sportiva di riferimento, con il fine ultimo di elevare il livello qualitativo e quantitativo di conoscenze dei tesserati ovvero attraverso la diffusione anche ai non tesserati di tematiche riguardanti la pratica sportiva. Anche per l’attività formativa è prevista la fornitura dei seguenti dati:
Gli adempimenti delle Società e delle Associazioni sono visibilmente aumentati ma vale la pena ribadire ancora una volta come il mancato inserimento di questi dati nel registro comporterà la cancellazione dal CONI così come ci ricorda la la Circolare n. 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate dove si afferma che “In particolare la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.”
Verona, lì 15/03/2019
Dott. Riccardo Zoccatelli
Studio Leonardo Ambrosi & Partners