CON IL “DECRETO CRESCITA” NUOVO REGIME PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI LE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE

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Nell’articolo 35 del cd. Decreto Crescita (Decreto Legge n. 34/2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è stata introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

Si tratta di un obbligo informativo che riguarda anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, le quali sono tenute alla pubblicazione di tutte le informazioni rilevanti circa le erogazioni pubbliche ricevute nell’anno precedente. La pubblicazione, che deve evidenziare in maniera trasparente gli importi corrisposti, è però obbligatoria solo quando tali importi superino la cifra di diecimila euro.

Tale disciplina è stata già oggetto di un nostro articolo di approfondimento datato 18/01/2019 (Vai all’articolo); tra le varie novità, il recente restyling prevede nuove e diverse date di scadenza dell’obbligo, nonché la presenza di immediate e importanti sanzioni per il caso di inadempimento, sanzioni che si applicano per la prima volta anche alle Associazioni.

 “AMBITO SOGGETTIVO” – MODALITA’ E SCADENZE

L’obbligo informativo verte in maniera differente in base alla natura giuridica di tale soggetto:

Nuovo Art. 125        >> Associazioni, Onlus, Fondazioni (ed altre Ass.ni e Cooperative specificate);

In questo caso le informazioni rilevanti sulle erogazioni ricevute andranno pubblicate “nei propri siti internet” o “in analoghi portali digitali”, entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’erogazione (a partire dal 30/06/2019 termine ultimo per le erogazioni ricevute nel 2018).

Nuovo Art. 125-bis  >>  Imprese (inserite in Registro Imprese ex art. 2195 c.c.).

In questo caso, per fissare il termine massimo in cui le imprese sono tenute ad adempiere, è necessario operare una ulteriore distinzione:

1) Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono l’obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza: in tal caso il termine ultimo entro il quale pubblicare le informazioni è il 30 Giugno dell’anno successivo all’erogazione (a partire dal 30/06/2019 termine ultimo per le erogazioni ricevute nel 2018).

2) Per tutte le altre imprese, tra le quali le SOCIETÀ SPORTIVE DI CAPITALI, vige L’OBBLIGO DI PUBBLICARE TUTTE LE INFORMAZIONI RILEVANTI NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO e dell’eventuale bilancio consolidato: in tali casi la pubblicazione nella nota integrativa va fatta entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio annuale.

LE SANZIONI – ORA IN VIGORE ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI:

Il nuovo comma 125-ter precisa che l’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni sia per i soggetti di cui al comma 125 (associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali) sia per quelli di cui al comma 125-bis (imprese): anche se si tratta di enti no profit, l’inadempienza conduce alla sanzione pari all’un per cento (1%) degli importi ricevuti, con un importo minimo di sanzione pari ad euro duemila (€ 2.000,00)! Qualora l’inosservanza perduri o qualora il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.

“AMBITO OGGETTIVO” – LE EROGAZIONI NON SOGGETTE AD OBBLIGO:

Al fine di un ulteriore approfondimento, si segnala come siano stati modificati anche diversi punti del cd. “AMBITO OGGETTIVO” della disciplina. Un’attenta lettura di tali punti, nella nuova formulazione, sembra offrire un più preciso e chiaro contesto dell’obbligo informativo, nonché dei casi che fanno eccezione alla norma, per i quali, cioè, l’obbligo non vige:

* L’obbligo di trasparenza riguarda qualsiasi forma di erogazione ricevuta in denaro o in natura (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti). Nel primo caso – erogazioni in denaro – vige l’applicazione del criterio di cassa per la rendicontazione, mentre nel secondo caso – erogazioni “in natura” – viene precisato che il vantaggio di natura non monetaria appartiene per competenza al periodo in cui tale vantaggio viene fruito.

* L’obbligo di trasparenza riguarda tutte le informazioni relative a tali erogazioni effettivamente erogate, con applicazione del criterio di cassa, dalle pubbliche amministrazioni nonché dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 (incluse società a controllo pubblico non quotate) nell’esercizio finanziario precedente.

* L’obbligo di trasparenza mira a far luce sic et simpliciter sui rapporti bilaterali in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa, e quindi sulle conseguenti erogazioni.

* Quando, invece, l’erogazione ha importi probabilmente poco significativi per le finalità della legge, oppure la stessa erogazione ha alle spalle una ratio ben diversa, cioè un interesse generale confluito in una fonte o in una causa dichiarata che la origina, gli obblighi allora non si applicano! Conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo i seguenti diversi tipi di erogazioni:

   1) erogazioni di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento);

   2) erogazioni oggetto di agevolazioni fiscali, aiuti di stato e de minimis (registrati c/o il relativo Registro Nazionale);

   3) erogazioni di importo comunque inferiori ad euro 10.000,00 (per periodo).

Verona, lì 14/06/2019

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners