CREDITO D’IMPOSTA PER IMMOBILI NON ABITATIVI ANCHE NEL TERZO SETTORE

CREDITO D’IMPOSTA PER IMMOBILI NON ABITATIVI ANCHE NEL TERZO SETTORE

Il decreto “Cura Italia”, all’art. 65, ha previsto, limitatamente ai conduttori esercenti attività d’impresa (ad esempio srl sportive
dilettantistiche) in immobili rientranti nella categoria C/1, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60%
dell’ammontare del canone di locazione, di leasing, o di concessione pagato per il mese di marzo 2020, beneficio da usufruire esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Con risoluzione 20.03.2020, n. 13/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con decorrenza 25.03.2020, il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il legislatore, al fine di contrastare maggiormente gli effetti
economici negativi connessi alle misure minime di contenimento
della pandemia, all’art. 28 D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), ha
esteso l’agevolazione a tutte le tipologie di immobili destinati,
oltre che all’attività d’impresa, o di lavoro autonomo, anche alle
attività istituzionali svolte dagli enti non commerciali.

Il novellato beneficio spetta alla condizione di non aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Dopodiché viene richiesta, per ciascun mese di riferimento (marzo, aprile e maggio 2020), una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Le disposizioni attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19.05.2020) e, inoltre, al fine di evitare una duplicazione in capo ad alcuni soggetti, è previsto il divieto di cumulo in relazione ai canoni di marzo.

È dunque evidente, per il mese di marzo 2020, una sovrapposizione di norme:

  • l’art. 65 del decreto “Cura Italia” è applicabile al canone versato per
    marzo 2020 ai soli esercenti attività d’impresa in immobili categoria C/1;
  • l’art. 28 del “Decreto Rilancio” è applicabile ai canoni pagati per marzo, aprile e maggio 2020 a condizione di aver subito, nei singoli periodi, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50%, agevolazione ampliata a tutte le tipologie di immobili, oltre che anche alla generalità del mondo no profit.

Dunque: un sodalizio sportivo dilettantistico costituito sotto forma
di società di capitali, che, pur sussistendone i presupposti, non abbia ancora usufruito del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020, parrebbe possa, per il solo mese di marzo 2020, usufruire del beneficio a prescindere dal rispetto del vincolo introdotto da una successiva disposizione normativa (art 28 D.L. 34/2020), obbligo che, al contrario, dovrà essere considerato per i mesi di aprile e maggio 2020.

Con risoluzione 32/E del 6.06.2020 l’Agenzia delle Entrate ha
istituito il codice tributo 6920 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affito d’azienda – art. 28 del D.L. 19.05.2020, n. 34.

Inoltre, al secondo periodo dell’art. 28, c. 5 D.L. 34/2020 si prevede che l’agevolazione spetta ai locatari “esercenti attività economica”.
Ma in tale concetto, al fine del test sul fatturato, rientra anche un
ente associativo, titolare di partita Iva perché svolge, seppur esclusivamente connessa ai propri scopi istituzionali, attività
d’impresa? (esempio: ASD con mera attività di sponsorizzazione).

In tal caso, pur non essendo certamente di fronte ad una “attività
economica organizzata” ex art 2082 C.C., occorre tuttavia considerare la raccomandazione della CE n. 2003/361/CE per cui è impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”.
In tal senso pare esprimersi l’Amministrazione Finanziaria nella
Circolare 14/E del 6.06.2020.

Articolo a cura di Giancarlo Romiti.
Tratto dalla rivista “RATIO QUOTIDIANO”.