ISTANZA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ISTANZA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le relative istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del cd decreto “Rilancio”.
La trasmissione potrà avvenire dal prossimo 15 giugno e non oltre il 13.08.2020 e tra i soggetti interessati figurano, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il beneficio spetta ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro  che, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (aprile 2019), abbiano constatato una contrazione  dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo.

Nella generalità dei casi l’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:

–  20% se i ricavi/compensi 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
–  15% se i ricavi/compensi 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
–  10% se i ricavi/compensi 2019 superano i 1.000.000 euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;

Il contributo minimo garantito è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, così come coloro che già erano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data della dichiarazione di emergenza COVID-19 (delibera consiglio dei Ministri del 31.01.2020), sempre nel rispetto della soglia dei 5 milioni di ricavi o compensi, possono usufruire dell’agevolazione anche in assenza del requisito del predetto calo di fatturato/corrispettivi. Il calcolo è il seguente:

– se la differenza tra aprile 2020 e aprile 2019 è negativa a tale importo si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia di ricavi/compensi. Spetta comunque l’importo minimo predetto.
– se la differenza tra aprile 2020 e aprile 2019 è pari a zero o positiva spetta l’importo minimo previsto.
– per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019 spetta comunque l’importo minimo del contributo.