CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Il decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assumerà la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, cambia le regole per il bonus sanificazione.

La nuova disposizione riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% per le spese di sanificazione sostenute nel 2020, con un limite massimo di 60.000€ per ciascun beneficiario.
In parallelo cresce il totale delle risorse stanziate a copertura del bonus sulla sanificazione a 200 milioni di euro per il 2020.

BENEFICIARI
I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

SPESE AMMISSIBILI ALL’AGEVOLAZIONE
Le tipologie di spese ammissibili per beneficiare del credito d’imposta sono le seguenti:

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;

2. la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. 

4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;

6. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e strumenti per garantire il distanziamento sociale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio, il credito potrà:

– essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

– essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Bisognerà attendere soltanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni, per l’avvio del credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.