Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, con gli artt. 120 e 125 ha previsto due crediti d’imposta, in particolare:
1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120 del decreto, titolato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);
2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 del decreto, rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 125 del decreto “Rilancio” prevede anche l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In particolare, con l’art. 125 del decreto “Rilancio”:
– è estesa la platea delle spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione);
– è aumentata la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d’imposta coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Spese agevolabili
È possibile individuare due categorie di spese:
a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) quelle sostenute per l’acquisto di:
1- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);
2- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
3- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);
4- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).
Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
La Circolare n. 20/E/2020 precisa che in questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
Sono agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.