Con l’art 28 del DL 34/2020 (cd decreto “Rilancio”) anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e quei sodalizi sportivo dilettantistici costituiti sotto forma di società di capitali, hanno diritto ad un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi ( modello Unico 2021), oppure in compensazione tramite modello F24.
L’agevolazione è pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione, o di concessione, di immobili, ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Condizione essenziale per usufruire del beneficio è aver subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (marzo 2020-marzo 2019, aprile 2020-aprile 2019, maggio 2020-maggio 2019).
Tuttavia, in sede di conversione del predetto decreto nella Legge n. 77/2020 (pubblicata in GU n. 180 del 18.07.2020), il legislatore ha ora previsto che il credito d’imposta possa spettare, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato di cui alla prima parte del comma 5 dell’art 28, a tutti quei soggetti “che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.
E’ quindi possibile usufruire del credito d’imposta di cui all’art 28 del DL 34/2020, senza considerare il calo del fatturato, nel caso in cui si verifichi la simultanea presenza dei seguenti elementi:
– il beneficiario ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni colpiti da un evento calamitoso per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– il beneficiario aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni colpiti da un evento calamitoso a far data dall’insorgenza dell’originario evento;
– lo stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, ossia al momento in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza da pandemia.
L’unico elenco a cui è possibile fare riferimento è riportato nelle istruzioni utili alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del fondo perduto ex art 25 del DL 34/2020.
In merito a tale fattispecie la DRE Sicilia, con una risposta ad un interpello, ha confermato che non esiste un elenco esaustivo dei Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31.01.2020 e che occorre fare riferimento alla circostanza che tali eventi risultino da provvedimenti amministrativi o, come specificato dalla CM n. 22 del 21.07.2020, da “apposite ordinanze commissariali”.
Considerata la non agevole identificazione dei territori interessati ed i possibili risvolti di carattere penale, a breve, è auspicabile un chiaro, definitivo e risolutore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate.