All’interno del D.L. Agosto (n. 104/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto, l’articolo 81 afferma che “è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 a fino al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000€”.
La misura, introdotta per favorire le sponsorizzazioni – in epoca di coronavirus – verso le associazioni e società sportive dilettantistiche, è fissata in 90 milioni di euro.
Nel caso questo plafond risultasse insufficiente per soddisfare le richieste ammesse al beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito d’imposta spettante.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o nei confronti di società società sportive professionistiche e società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni.
L’investimento in sponsorizzazioni dovrà:
– essere rivolto a leghe, società e associazioni sportive dilettantistiche che nel precedente anno di imposta hanno realizzato in Italia, ricavi per un importo compreso tra i 200 mila euro e i 15 milioni di euro;
– essere di importo non inferiore a 10 mila euro.
Le società sportive professionistiche e le A.S.D./S.S.D. destinatarie delle sponsorizzazioni dovranno certificare di svolgere attività giovanile.
Sono escluse dal beneficio del credito d’imposta le sponsorizzazioni erogate a favore dei soggetti che operano nel regime fiscale agevolato della legge 398/1991.