Il nuovo D.P.C.M. del 7 Agosto proroga le misure “anti-COVID 19” fino al 7 Settembre.
Nello stesso provvedimento vengono indicate numerose misure precauzionali atte al contenimento del virus, tra queste molte riguardano il mondo sportivo e dell’attività motoria.
Il testo in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale afferma che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.”
Per quello che riguarda l’attività sportiva di base e quella motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, valgono le norme comportamentali individuate nelle linee guida dell’Ufficio per lo Sport in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana.
Al punto f) dell’art. 1 dello stesso decreto, viene ribadito che “gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera.
E’ inoltre consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
L’Ordinanza di Regione Veneto n. 84 del 13 Agosto dispone quanto segue per gli eventi e le manifestazioni sportive:
E’ consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all’aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. E’ vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti.