Con RM 52 del 14.09.2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per l’utilizzo in compensazione, tramite mod F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, ex art 125 del DL 34/2020, il codice tributo da utilizzare è “6917”.
Si ricorda che, al fine di accedere al predetto beneficio, occorreva trasmettere apposita istanza entro il 07.09.2020 e che, con provvedimento n. 302831 dello scorso 11 settembre, l’Amministrazione Finanziaria ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione dell’agevolazione. Considerato che il massimo richiedibile corrispondeva al 60% delle spese ammissibili sostenute, ora il contributo scende dunque al 9,38538% di quanto indicato nella sopra richiamata comunicazione.