L’articolo 110 del DL 104/2020 (decreto “Agosto) prevede che, tra gli altri, anche i sodalizi sportivi dilettantistici costituiti sotto forma di società di capitali possano consolidare, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, il valore dei propri beni (es: immobili) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
Dal tenore letterale della norma, contrariamente alla logica di un provvedimento finalizzato al rilancio ed al sostegno della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare potranno dunque incrementare il proprio patrimonio netto solo per rivalutare quei beni d’impresa presenti a bilancio nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.
Infatti l’esercizio chiuso allo scorso 30 giugno (1° luglio 2019 – 30 giugno 2020), pur essendo fortemente coinvolto dalla pandemia, non può certamente considerarsi, come scrive il legislatore, “…..esercizio successivo a quello di cui al comma 1…”, vale a dire successivo al 31.12.2019.