Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sentenza n. 2195/5/2020) le somme incassate tramite bonifici da un’associazione sportiva dilettantistica a titolo di sponsorizzazioni e dalla stessa parzialmente prelevate in contanti in prossimità dell’accredito ricevuto, non è un’operazione effettuata con finalità elusive.
Per la particolare pronuncia emessa dai giudici meneghini è onere dell’Amministrazione Finanziaria dover provare con “documentazione inappuntabile, inconfutabile” la restituzione del denaro.
Del caso non è pertanto ravvisabile una presunzione che tali somme siano state retrocesse allo stesso soggetto erogante.