L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 560/2020 ad un’istanza di interpello, ha chiarito che le prestazioni terapeutiche svolte con l’impiego di animali, rientrano tra le operazioni esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 27-ter) del DPR 633/72.
Nella fattispecie trattasi di un’associazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, che, previa autorizzazione della competente Asl, svolge anche attività di ippoterapia a favore di soggetti con disabilità fisiche e psicofisiche avvalendosi di personale qualificato.