La L. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021), ai commi da 386 a 401 dell’articolo 1, introduce, invia sperimentale e per il triennio 2021-2023, gli ammortizzatori sociali anche a favore di quei contribuenti iscritti alla Gestione Separata Inps e che esercitano, per professione abituale, un’attività di lavoro autonomo diversa dall’esercizio di imprese commerciali.
Per accedere al beneficio è innanzitutto richiesto aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito da lavoro autonomo non superiore ad € 8.145,00.
E’ inoltre necessario che, nell’anno precedente la presentazione della domanda, il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta.
L’indennità potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’Inps per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate.
Previsto un limite mensile minimo di € 250,00 e massimo di € 800,00.
A titolo esemplificativo:
Reddito da quadro E anno 2020 € 7.000,00.
Media ricavi del triennio 2017/2019 € 15.000,00.
Ultimo reddito € 7.000/2 (su base semestrale) = 3.500 x 25% = 875 :6 (mesi di fruizione) = 145,83
Essendo l’importo inferiore ai 250 € mensili previsti dalla norma al contribuente sarà erogata un’indennità pari ad € 1.500 (250 x 6).