Con il D.Lgs 160/20200 lo scorso 22.12.2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice della nautica da diporto il cui testo originario venne introdotto dal D.Lgs 171/2005.Tra le varie novità, alcune delle quali fondamentali per eliminare, o quantomeno ridurre, i cd effetti distorsivi della concorrenza, l’istituzione e la disciplina dell’istruttore professionale di vela che quindi, come già accaduto in passato per il maestro di sci, è divenuta, in ambito sportivo, la seconda figura ad essere riconosciuta da una legge dello Stato
Il 1° comma dell’articolo 49 quinquies del D.Lgs 160/2020 prevede che: È istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L’attività dell’istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.
Premesso che il corretto inquadramento andrà effettuato valutando ogni singolo caso, in linea generale, con la predetta novella:
1) se l’istruttore di vela esercita l’attività in forma subordinata occorre rispettare la normativa contrattualmente prevista ed in caso di rapporto occasionale vi è la possibilità di utilizzare il cd PrestO, tipologia introdotta, in sostituzione dei vecchi voucher, dal DL 50/2017;
2) se l’istruttore di vela esercita l’attività in forma autonoma, con scopo di lucro, deve apertura partita Iva, tenere contabilità, versare imposte e contributi previdenziali (Inps – gestione commercianti) e, del caso, rispettare ogni altra normativa in vigore;
3) se l’istruttore di vela esercita l’attività in forma associata significa costituire una società (snc, sas, stp) ed iscrivere ogni socio lavoratore alla gestione Inps commercianti;
4) se l’istruttore di vela esercita l’attività a livello amatoriale, quindi insegnando, perché in possesso di un titolo professionale riconosciuto, le tecniche di base della navigazione a vela a favore di un circolo iscritto al registro CONI, si ritiene possa percepire i cd compensi sportivi ex articolo 67, lettera m) del Tuir.
Condizione per l’esercizio, in ogni forma, della professione e per l’uso del titolo è l’iscrizione e la permanenza, prevista un’efficacia iniziale di 5 anni, in un “Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela” i cui requisiti sono dettati dall’articolo 49 sexsies del D.lgs 16072020. In breve:
a) avere un’età minima di 18 anni;
b) possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° o titolo di studio estero riconosciuto;
c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, sottoposti a misure di sicurezza/ prevenzione ecc;
d) essere in possesso di brevetto per l’insegnamento delle tecniche di base della navigazione rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana;
e) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile;
f) possedere,se cittadini stranieri, livello di conoscenza lingua italiana pari ad almeno B2;
g) essere in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica;
Il successivo comma 4 dell’articolo 49 sexsies specifica che “L’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”Ad oggi non risulta emanato alcun provvedimento in merito per cui, in assenza del presupposto essenziale (pagamento del diritto) per ottenere l’iscrizione all’elenco, l’attività di istruttore di vela, ad eccezione dell’ambito sportivo, dovrebbe essere preclusa. In ogni caso sono da valutare con particolare attenzione le eventuali responsabilità e le conseguenze penali ed assicurative in caso sinistro.