Cooperative sociali e superbonus.
Il chiarimento 5 fa rientrare tra i soggetti beneficiari del cd superbonus ex articolo 119, comma 9, lett d-bis) del DL 34/2020 (cd decreto ”Rilancio”)quelle cooperative iscritte nella sezione cooperazione sociale del registro prefettizio (L. 381/1991) in quanto Onlus di diritto.
Credito d’imposta locazioni. Con il chiarimento n. 11 (Pagamenti 2021) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo può spettare anche nel caso in cui l’importo, riferito ai mesi per cui il beneficio è ammesso, venga versato nel 2021. Con il successivo chiarimento n. 13 (Iva indetraibile pagata sul canone di locazione) l’Amministrazione Finanziaria specifica che, considerato quanto stabilito dall’art 110 comma 1. lett a) – b) del Tuir, nel caso di totale indetraibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la base su cui calcolare il credito d’imposta è l’importo pagato al lordo dell’Iva.
Al contrario non è da considerare per il computo della tax credit l’imposta parzialmente indetraibile per effetto del pro rata.
Il chiarimento n 14 (Sublocazioni), come già specificato dall’AdE nella risposta n. 356 del 15 settembre 2020 e nella risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020, conferma la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di accedere al credito d’imposta per il conduttore che a suo volta sublochi a terzi lo stesso immobile.
Il successivo chiarimento n. 15 (Tax credit locazioni mese di giugno) chiarisce infine che i contribuenti che abbiano utilizzato il beneficio prima dell’Autorizzazione Europea, avvenuta in data 28.10.2020, sono soggetti a sanzione, pari al 30% del credito utilizzato (art 13, comma 4, Dlgs 471/97), ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/97.
Sanzioni e ravvedimento.
Al chiarimento 27 viene esaminato il caso in cui un ente non commerciale trasmetta una dichiarazione redatta su un modello diverso da quello prescritto per la propria categoria soggettiva di appartenenza (Unico SC in luogo di Unico ENC).
Nella fattispecie per l’Agenzia delle Entrate la dichiarazione è da considerarsi irregolare ma non nulla e la sanzione applicabile varia da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro. L’errore può essere sanato presentando, entro la scadenza del termine di presentazione ordinario, o nei 90 giorni successivi, un modello integrativo.