Con l’Ordinanza del 30.09.2020, depositata il 02.10.2020, il Tribunale di Venezia non ha convalidato la procedura di sfratto intimata dal locatore per reiterata morosità.
La fattispecie ha riguardato il mancato pagamento dei canoni di affitto a seguito stipula tra le parti di un contratto con la formula del cd ”rent to buy”, un particolare accordo che consente all’affittuario l’immediato utilizzo dell’immobile con opzione per quest’ultimo di futuro acquisto, operazione quest’ultima che deve concretizzarsi entro una predeterminata data e ad un prezzo pattuito anticipatamente tra le parti.
A causa delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, con conseguente impossibilità per il conduttore di godere dei locali destinati allo svolgimento della propria attività, i magistrati hanno ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile, che lo stesso avesse il diritto di domandare la riduzione del canone o, qualora non abbia più un apprezzabile interesse all’adempimento parziale, a recedere dal contratto.