DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Con l’Ordinanza  del 30.09.2020, depositata il 02.10.2020, il Tribunale di Venezia non ha convalidato la procedura di sfratto  intimata dal locatore  per reiterata morosità.

La fattispecie ha riguardato il mancato pagamento dei canoni di affitto a seguito stipula tra le parti di un contratto con la formula del  cd ”rent to buy”, un particolare accordo  che consente all’affittuario l’immediato utilizzo dell’immobile con  opzione per quest’ultimo di futuro acquisto, operazione quest’ultima  che deve  concretizzarsi entro una predeterminata data e ad un prezzo pattuito anticipatamente tra le parti.

A causa delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, con conseguente impossibilità per il conduttore di godere dei locali destinati allo svolgimento della propria attività, i magistrati hanno ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile, che lo stesso avesse il diritto di domandare la riduzione del canone o, qualora non abbia più un apprezzabile interesse all’adempimento parziale, a recedere dal contratto.