I contribuenti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del D.lgs 127/2015, dal 1° febbraio 2021, tramite apposito registratore o procedura web, a fronte di acquisti di beni e servizi, debbono consentire ai privati consumatori di partecipare alle estrazioni di premi in denaro.
L’esercente acquisisce il codice lotteria del proprio cliente, specifica che il pagamento è avvenuto con strumenti elettronici e, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, invia i dati all’Agenzia delle Entrate.
Seppur la norma istitutiva (articolo 1, comma 540 e segg. L 232/2016) non preveda l’applicazione di sanzioni è bene ricordare che, dal 1° marzo 2021, i casi di inadempimento potranno essere segnalati dall’acquirente sul Portale Lotteria e tali comunicazioni verranno valutate dall’Amministrazione Finanziaria, o dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’evasione.