BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

Il comma 10 dell’articolo 10 del DL “Sostegni”, per l’anno 2021, nel limite massimo di 350 milioni di euro, riconferma il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi ex articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir.

Trattasi di importo, una tantum,  da determinarsi come segue:

– 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono stati superiori a 10.000 euro;
– 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
– 1.200 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

Il bonus sarà erogato dalla società “Sport & Salute s.p.a” con le seguenti modalità:

a) ai soggetti che hanno già ricevuto una o più indennità nel corso del 2020 (marzo, aprile, maggio, novembre, dicembre) la somma verrà accreditata automaticamente in base al compenso percepito nel 2019  già comunicato; b) ai soggetti che, nel corso del 2020, non hanno beneficiato dell’indennità,  previa presentazione, dal 01.04.2021 al 15.04.2021, tramite apposita piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute, della relativa domanda.

b) ai soggetti che, nel corso del 2020, non hanno beneficiato dell’indennità,  previa presentazione, dal 01.04.2021 al 15.04.2021, tramite apposita piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute, della relativa domanda.