CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Aggiornate le istruzioni per la compilazione dell’istanza ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto ex articolo 1 DL 41/2021 (decreto “Sostegni”).

L’opzione tra credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con F24, o erogazione di denaro, indicata alla sezione “Modalità di fruizione del contributo” del relativo modello di compilazione, è ora, a differenza di quanto indicato all’articolo 1, comma 7, del DL 41/202 solo parzialmente irrevocabile. Questo il novellato testo:

Il richiedente deve indicare alternativamente se l’importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o intende optare per il riconoscimento dell’intero contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

ATTENZIONE La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

Preme inoltre evidenziare che, ai fini di  determinare la media mensile del fatturato 2019, i soggetti titolari di partita Iva dal 2019, in via preliminare, devono verificare la data di attivazione della partita Iva stessa. Non concorrono infatti al predetto calcolo quelle operazioni  effettuate nel corso del mese di avvio dell’attività e pertanto, come riportato a titolo esemplificativo dalle istruzioni ministeriali,  il richiedente,  soggetto passivo d’imposta dal 25 marzo 2019, deve  considerare il fatturato a partire dal mese di aprile (dividere per 9 mesi).