SUPERBONUS 110%

SUPERBONUS 110%

In riferimento all’applicazione del  cd “Superbonus”, agevolazione prevista dal DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 203 del 25.03.2021, ha chiarito che, tra l’altro, il beneficio  si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Per approfondimenti si rammenta la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e la circolare 22 dicembre 2020 n. 30/E.