Con Ordinanza n. 8882, pubblicata in data 31 marzo 2021, la suprema Corte di Cassazione ha ritenuto tempestiva l’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento per cui il contribuente si era avvalso, sia della sospensione (90 giorni) prevista dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/97 (accertamento con adesione), sia di quella feriale (1° agosto – 31 agosto) ex articolo 16 DL 132/2014 (decreto “Giustizia”).
I Giudici di legittimità hanno dunque considerato cumulabili le sopra citate sospensioni, rendendo inoltre applicabile a tutti i procedimenti in corso l’articolo 7 quater, comma 18, del DL 193/2016 : “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Per la Cassazione dunque, avendo la predetta disposizione natura processuale, nessun dubbio in merito alla cumulabilità anche per i procedimenti in corso. L’unico caso in cui il cumulo tra due sospensioni è escluso si verifica nell’ipotesi in cui i periodi si sovrappongano ed uno venga conseguentemente assorbito dall’altro.